Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26050 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26050
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.A., elett.te dom.to in Camigliano, alla via Rocco,
presso lo studio dell’avv. Iovino Pasquale, dal quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in
persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende per legge;
– resistenti –
Per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n.
242/7/2009 depositata il 14/7/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. DESTRO Carlo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, questa Corte, con sentenza 16538/08 del 17.06.2008, cassava con rinvio l’impugnata sentenza di appello, affermando il seguente principio di diritto: “in tema di redditi di lavoro dipendente, l’indennità di trasferta percepita dal lavoratore (nella fattispecie, ispettore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) ha natura retribuiva e deve, pertanto, essere assoggettata ad IRPEF, ai sensi e nei limiti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 4 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3), e, cioè, per la parte eccedente L 90.000 al giorno – al netto delle spese di viaggio – (importo così elevato dal precedente limite di L. 60.000 dal D.L. n. 41 del 1995, art. 33, comma 3, convertito nella L. n. 85 del 1995) per le trasferte fuori del territorio comunale, e integralmente – al netto delle spese di trasporto risultanti da documenti rilasciati dal vettore – per le trasferte nell’ambito del territorio medesimo”.
In esito alla riassunzione del contribuente, il giudice del rinvio, con la sentenza in questa sede impugnata, respinse integralmente la pretesa del contribuente, rilevando la sua decadenza dal diritto al rimborso, per tutte le annualità in contestazione (1990 e 1991), sul presupposto della tardiva proposizione della correlativa istanza, oltre il termine di quarantotto mesi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37.
Avverso tale decisione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di ricorso. L’Agenzia si è costituita senza nulla controdedurre. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza dell’8/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, in considerazione del fatto che, nella formulazione applicabile ratione temporis, la disposizione in rassegna consentiva l’esercizio del diritto al rimborso nel termine decennale di cui all’art. 2946 c.c..
Con secondo motivo assume la violazione degli artt. 392 e ss. c.p.c. sul giudizio di rinvio, per avere la CTR rilevato la decadenza dal diritto al rimborso estendendo la propria indagine a questioni oggetto di giudicato implicito.
Il secondo motivo (prioritario in ordine logico) è manifestamente fondato. Invero, questa Corte ha reiteratamente puntualizzato che nel giudizio di rinvio, che è un procedimento “chiuso”, tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare, il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacchè il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. 9278/03, 10046/02, 7900/98, 3368/95).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011