Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2605 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 25/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3309-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 138/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 07/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO

Che la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza del 7/12/2011, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da B.M. avverso l’avviso di diniego, in forma tacita, al rimborso del credito IVA relativo agli anni 2002-2003, giudicando fondata la compensazione tra crediti esigibili (nel termine decennale) e le somme versate e/o utilizzate per compensazione;

che la Commissione regionale fondava la decisione sul rilievo che la pretesa del contribuente traeva origine dalle disposizioni del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 29, comma 1, lett. g-h), nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia sulla base di cinque motivi;

che controparte non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo l’Agenzia deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4 e art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, osservando che dal tenore della sentenza impugnata era oggettivamente impossibile individuare il thema decidendum del giudizio;

che con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, osservando che i giudici erano incorsi in ultrapetizione riconoscendo la compensabilità di parte dei crediti, poichè il contribuente aveva chiesto esclusivamente il rimborso, riservandosi di utilizzarlo in compensazione, senza chiedere all’autorità giudiziaria di disporre senz’altro la compensazione;

che con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Rileva che la decisione non si era espressa sulla questione logicamente preliminare della spettanza del credito stesso e della possibilità di ottenerne il rimborso;

che con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h), del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 13, conv. dalla L. n. 286 del 2006, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rileva che non si comprende in base a quali poteri la Commissione Tributaria Regionale abbia potuto riconoscere, in un giudizio concernente la richiesta di rimborso (D.Lgs n. 546 del 1992, art. 19,comma 1, lett. g), la regolarità dell’utilizzo in compensazione del preteso credito per estinguere parzialmente un debito tributario oggetto di un ruolo separatamente impugnato, tra l’altro in contrasto con la disciplina della compensazione tributaria che è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti e non può essere disposta dal giudice;

che con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rileva che il giudizio verte su due crediti IVA maturati negli anni d’imposta 2002 e 2003. Osserva che per l’anno 2003 è stata omessa la dichiarazione, che l’Ufficio non aveva mai contestato gli impieghi del credito relativi all’anno 2002 effettuati nel 2003 e nel 2004 e che il residuo, tuttavia, non era stato mai esposto in dichiarazione negli anni seguenti, nè chiesto a rimborso, fino al 28/1/2008; che il secondo credito (anno 2003) non era stato indicato in dichiarazione nell’anno in cui sarebbe maturato e, poichè era stato indebitamente portato in compensazione nell’anno successivo, l’Ufficio aveva proceduto al recupero a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, mentre in questa sede il contribuente ne chiede il rimborso, pur avendo impugnato anche la cartella. Rileva che per i crediti generati in annualità in relazione alla quale è stata omessa la dichiarazione vale la regola secondo la quale la mancata esposizione della eccedenza d’imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l’eccedenza nell’anno successivo, oltre a quello a chiedere il rimborso. Evidenzia, inoltre, e il rilievo ha valore assorbente, che l’istanza di rimborso è stata presentata tardivamente (istanza 28/1/2008, dies a quo del termine biennale 2/11/2004, termine di decadenza 2/11/2006), circostanza risultante dagli atti di causa e eccepita tempestivamente dall’ufficio. Rileva che si è creata l’assurda situazione per cui con il presente contenzioso il contribuente chiede il rimborso di un credito che ha già portato in detrazione nelle dichiarazioni successive e con il parallelo contenzioso chiede lo sgravio della cartella con la quale viene recuperata tale indebita detrazione, con la conseguenza che in caso di accoglimento di entrambe le richieste egli usufruirebbe due volte dello stesso credito;

che il ricorso è inammissibile, difettando la produzione dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso per cassazione effettuata a mezzo posta, in mancanza di costituzione della parte intimata (si veda Cass. n. 25552 del 27/10/2017: “La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo”);

che nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di giudizio, in mancanza di attività difensiva della controparte.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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