Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2605 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. I, 04/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 04/02/2010), n.2605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CHECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8508/2004 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE

35, presso lo STUDIO LEGALE VASSALLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato VALORI Alfonso, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SARNANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso l’avvocato DANTE

ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ARGALIA Maria Luciana,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2003 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/02/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/11/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Macerata, con sentenza non definitiva dell’8 ottobre 1991 condannava il comune di Sarnano al risarcimento del danno in favore di M.L. per l’avvenuta occupazione espropriativa di un terreno di sua proprietà esteso mq. 14.090 ed ubicato in quel territorio,per la realizzazione di un campo sportivo; con sentenza definitiva del 30 settembre 1999 liquidava detto danno in L. 7.487.950, oltre accessori.

L’impugnazione della M. è stata respinta dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 17 febbraio 2003,in quanto: a) il terreno espropriato era compreso in zona destinata dal P.R.G. di quel comune appr. con Delib. Consiliare n. 16 del 1973, nonchè con successivo Decreto 6147/1975 della Giunta Regionale, alla edificazione di impianti sportivi, verde pubblico e parcheggi; sicchè gli erano precluse le possibilità legali di edificazione,che non potevano perciò venire riconosciute ricorrendo al criterio dell’edificabilità di fatto; b) doveva poi escludersi la sussistenza di un vivaio, contenendo il fondo soltanto delle essenze arboree,inadatte al rimboschimento e per di più in stato di completo abbandono.

Per la cassazione della sentenza M.L. ha proposto ricorso per due motivi, cui resiste il comune di Sarnano con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo la ricorrente, deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, si duole che la sentenza impugnata abbia qualificato il fondo non edificatorio perchè destinato a verde attrezzato ed a parcheggi, senza considerare: a) che era stato realizzato proprio un campo sportivo, comprendente una serie di manufatti accessori: con conseguente attribuzione al terreno della natura edificatoria in mancanza della quale non avrebbe potuto essere eseguita alcuna costruzione; b) che in ogni caso detti campi sportivi ben potevano essere realizzati da privati, per cui non essendo stata siffatta realizzazione esclusa, anche sotto questo profilo non ne era sostenibile la destinazione meramente pubblicistica, anche perchè l’edificabilità non può ritenersi limitata a quella residenziale.

Il motivo è infondato.

Nel sistema di disciplina dell’indennizzo espropriativo (anche conseguente alla ed, occupazione acquisitiva) introdotto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, caratterizzato dalla rigida dicotomia tra “aree edificabili” ed “aree agricole” o “non classificabili come edificabili” – un’area va ritenuta edificabile soltanto allorchè, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale. Per cui, avendo la sentenza impugnata accertato e la ricorrente confermato che il terreno espropriato era incluso dallo strumento urbanistico generale vigente nel comune di Sarnano in “zona pubblica o riservata alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”, allo stesso per il disposto del comma 4 di detta norma erano precluse le possibilità legali di edificazione ed il suo valore venale doveva essere determinato, come correttamente è avvenuto, tenendo conto della sua destinazione non edificatoria.

Pertanto, a nulla rileva che l’espropriazione sia stata programmata per la costruzione di un campo sportivo, poi effettivamente realizzato e comprovante l’esecuzione di manufatti rientranti nel concetto di edificazione, in quanto siccome l’espropriazione, nel vigente sistema, è rivolta sempre alla realizzazione di opere di pubblica utilità, qualificare edificatoria un’area solo perchè tale destinazione abbia ricevuto a seguito della localizzazione in essa della costruenda opera pubblica comporterebbe che qualsiasi terreno a destinazione agricola debba essere valutato come edificatorio solo perchè scelto per eseguirvi l’opera (Cass. 3022/2008; 10073/2003).

Ed il carattere edificatorio di un terreno dovrebbe affermarsi in qualsiasi espropriazione, così stravolgendosi la bipartizione dei suoli introdotta da detta normativa, nonchè in particolare proprio la regola del comma 3 dall’art. 5 bis, come interpretato dalla sentenza 442/1993 della Corte Costituzionale, in cui il legislatore ha meramente voluto consacrare in norma il principio secondo cui nella stima dell’area espropriata non si deve tenere conto del vincolo espropriativo, cioè si deve totalmente prescindere da esso.

Laddove la norma prescrive che la ricognizione delle possibilità “legali” di edificazione venga compiuta unicamente con riferimento alla destinazione attribuita al suolo dagli strumenti urbanistici al momento (nel caso concreto) della sua illegittima acquisizione: senza tener conto di possibili successive destinazioni e/o utilizzazioni, nè in particolare delle trasformazioni urbanistiche che siano conseguenza diretta della preventivata realizzazione dell’opera di pubblica utilità, cui l’espropriazione è preordinata:altrimenti ponendosi a carico dell’amministrazione espropriante un incremento di valore dalla stessa procurato all’immobile con la propria attività ed a proprie spese (Corte Costit. 283/1993).

Per queste ragioni è altresì inconferente che un campo sportivo possa essere realizzato anche da privati, in quanto la disamina di detta possibilità non deve essere compiuta in astratto raffrontando le destinazioni peculiari della zona (esemplificativamente, a verde, parcheggio, struttura sanitarie, scuole, ecc.) con le categorie di quelle consentite dal vigente ordinamento giuridico ai privati: un tale criterio infatti non tiene conto della circostanza che la privatizzabilità dell’intervento finirebbe per diventare l’unico requisito necessario a conferire il carattere di edificabilità al terreno inserito invece in zona non edificatoria (peraltro rientrante nell’ambito di quelle che il D.M. 2 aprile 1968, art. 2, include fra “le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”), e travolgerebbe nuovamente il fondamentale accertamento, su cui è impostato tutto il sistema della determinazione indennitaria introdotta dall’art. 5 bis (Cass. 23 aprile 2001, n. 173/SU e succ.), sulla natura della previsione urbanistica, se generale e astratta (quindi conformativa) o particolare (espropriativa).

Per converso detta possibilità, come rilevato dalla Corte Costituzionale, deve necessariamente “essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica privata – pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento” (sent. 179/1999): perciò devolvendo esclusivamente alle scelte delle amministrazioni locali e quindi a ciascuno strumento urbanistico il potere di stabilire se, per quali categorie di opere ed in quali zone le stesse possano venire realizzate “anche attraverso l’iniziativa economica privata” (il più delle volte senza necessità di ricorrere all’espropriazione).

Conclusivamente, tale possibilità è certamente da escludere in radice tutte le volte in cui la zona sia vincolata, come nel caso concreto, a destinazioni ed utilizzazioni soltanto pubblicistiche o a servizi pubblici da realizzare attraverso la costruzione di nuove opere previste da strumenti legislativi appositi che non tollerano attività ed iniziative private al riguardo. Il diverso concetto di edificabilità pubblica discenderei resto, dal sistema stesso della legge urbanistica (cfr. L. n. 1150 del 1942, art. 41 quater), in cui l’edilizia esplicabile per edifici e impianti ha una disciplina diversa dai limiti posti all’esplicazione delle facoltà dominicali (Cass. 29768/2008; 15616/2007; 15389/2007; 6808/2007).

Con il secondo motivo la ricorrente addebita alla sentenza impugnata insufficienza ed illogicità della motivazione per non aver considerato che la consulenza tecnica aveva accertato l’esistenza delle piante di abete sul fondo le quali dunque almeno in parte erano destinate ad incrementare il proprio patrimonio ed il valore dell’immobile;e dovevano dunque essere comprese fra le componenti dell’indennizzo.

Questo motivo è inammissibile.

Nella sentenza impugnata, vi è infatti un’articolata motivazione,tratta dalla consulenza tecnica e dalla prova testimoniale espletata, delle ragioni per cui le essenze arboree impiantate dalla proprietaria non potevano costituire un vivaio e non erano d’altra parte idonee al rimboschimento; e perchè infine non ne era prevedibile neppure un possibile regolare attecchimento anche per lo stato di degrado del fondo in cui si trovavano al momento della immissione in possesso.

Non è riscontrabile, quindi, la mancanza od insufficienza di motivazione lamentata, mentre le diverse valutazioni in fatto prospettate con la doglianza non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità, nel quale le valutazioni operate dal giudice del merito dei fatti e delle risultanze probatorie non sono censurabili, ove il convincimento dello stesso giudice sia – come nel caso di specie – sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte,rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del comune di Sarnano in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario di difesa,oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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