Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2605 del 02/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2018, (ud. 09/11/2017, dep.02/02/2018),  n. 2605

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Messina ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina sulla domanda proposta da M.R., Ma.Ma., Z.L. e R.F., nei confronti della Provincia regionale di Messina, ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in relazione alla domanda azionata dai lavoratori.

2. Quest’ultimi avevano adito il Tribunale esponendo di avere superato il concorso bandito dalla Provincia per posti di 4 qualifica funzionale, e di essere stati assunti.

Assumevano, tuttavia, l’erroneità del bando atteso che la L.R. Siciliana n. 98 del 1981, come modificata dalla L.R. Siciliana n. 14 del 1988, prevedeva l’attribuzione della 5 qualifica funzionale e chiedevano quindi l’attribuzione di detta qualifica con le conseguenziali differenze retributive.

Il Tribunale rigettava la domanda. Proposto appello dai lavoratori, la Provincia regionale di Messina costituitasi ribadiva il difetto di giurisdizione e in subordine chiedeva il rigetto della domanda.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorrono i lavoratori prospettando due motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso la Provincia regionale di Messina.

5. I lavoratori hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione del giudicato implicito sulla giurisdizione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Assume parte ricorrente che non era stata ritualmente reintrodotta nel giudizio, mediante appello incidentale, la questione della giurisdizione, e che pertanto sulla giurisdizione del giudice ordinario si era formato giudicato interno, atteso che il Tribunale aveva deciso nel merito la controversia.

E’ richiamata la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass., S.U., n. 13799 del 2012.

1.1. Il motivo, che supera il vaglio di ammissibilità – atteso che contesta de iure la statuizione di appello che, dando atto della presenza di mera eccezione nella comparsa di costituzione della Provincia, ha statuito sulla giurisdizione – è fondato e va accolto.

Questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 25246 del 2008), ha affermato che la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., in sede di costituzione in appello, stante l’inapplicabilità del principio di rilevabilità d’ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell’art. 346 c.p.c. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza.

Detti principi sono stati ribaditi da Cass., S.U., n. 13799 del 2012, secondo cui allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.

Tali principi trovano applicazione nel caso di specie, atteso che il Tribunale decidendo nel merito ha ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione, ragione per la quale la questione di giurisdizione avrebbe dovuto costituire oggetto di appello incidentale e non di mera eccezione in sede di comparsa di costituzione, per non dare luogo, come è avvenuto, a giudicato interno.

2. All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo motivo con cui veniva dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e art. 69, comma 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3).

3. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2018

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