Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26049 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6593-2011 proposto da;

MARCO AURELIO 2006 SRL, in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIOVANNI NICOTERA 29 SC. IX INT. 12, presso lo studio dell’avvocato

GIANMARCO TARDELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 506/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 20/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TARDELLA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. La Marco Aurelio 2006 srl propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 506/14/10 del 20 luglio 2010 con la quale la commissione tributaria regionale Lazio, in accoglimento dell’appello incidentale dell’agenzia delle entrate, ha ritenuto congruo il maggior valore da quest’ultima accertato (euro 1.816.800,00) in relazione ad un terreno edificabile da essa ricorrente acquisito, in permuta di porzione edificanda, il 20 settembre 2006; e fatto oggetto di avviso di rettifica e liquidazione, qui opposto, per imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Assume la società ricorrente che tale sentenza, comunque intrinsecamente viziata, si porrebbe in contrasto con il giudicato successivamente formatosi, in relazione allo stesso rapporto tributario, nei confronti sia dei venditori del terreno, sia della stessa Marco Aurelio 2006 srl, il cui legale rappresentante C.G. aveva separatamente opposto lo stesso avviso di rettifica in quanto notificato, oltre che alla società, anche a lui nella sua qualità di legale rappresentante della medesima.

L’agenzia delle entrate si è costituita al solo fine della discussione.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con documenti.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso la società deduce la formazione, in data 29 gennaio 2011, di un giudicato esterno diretto tra le stesse parti in relazione allo stesso atto impositivo (comportante accertamento di valore di Euro 1.000.000,00); come risultante dalla sentenza CTR Lazio n. 223/06/10, emessa nei confronti della Marco Aurelio 2006 srl in persona del legale rappresentante C.G. (doc.17).

Con il secondo motivo di ricorso la società deduce, in subordine, la formazione, nella stessa data del 29 gennaio 2011, di un giudicato esterno riflesso, in relazione allo stesso atto impositivo, tra l’amministrazione finanziaria da un lato, ed i venditori M.- Ma. dall’altro (anch’esso comportante accertamento di valore di Euro 1.000.000,00), come risultante dalle sentenze CTR Lazio nn. 222-224-225/06/10 (doc.24-25-26); giudicato favorevole di cui essa intendeva giovarsi ex art. 1306 c.c., comma 2.

Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso la società deduce, in via ulteriormente subordinata, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 (per avere la commissione tributaria regionale ritenuto valido l’avviso di rettifica e liquidazione in oggetto, nonostante che esso fosse carente di motivazione e basato su atti estimativi non allegati); nonchè insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (per non avere la commissione tributaria regionale preso in esame gli elementi probatori da essa società forniti a sostegno della incongruità del maggior valore accertato).

p. 3. Va accolto, con effetto assorbente delle altre censure, il primo motivo di ricorso.

E’ agli atti sentenza CTR Lazio n.223/06/10 con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, la quale, nel confermare la decisione del primo giudice, ha ritenuto congruo il valore del terreno in Euro 1.000.000,00.

Questa sentenza costituisce giudicato diretto tra le parti del presente giudizio, perchè esso si è formato nei confronti del C.G. non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante della stessa Marco Aurelio 2006 srl; e ciò in ragione del fatto che lo stesso avviso di rettifica e liquidazione, con identico contenuto, venne notificato (oltre che ai venditori, nei cui confronti si è pure formato un giudicato ‘riflessò per lo stesso valore) sia alla società sia al C. in rappresentanza di questa (assunta dall’amministrazione finanziaria, con riguardo alla parte acquirente, quale esclusiva debitrice di imposta). Da tale doppia notificazione derivò, per parte acquirente, una doppia e separata impugnazione dell’atto impositivo, con conseguente duplicazione delle decisioni di merito, di segno non concorde.

Va ancora precisato che il giudicato esterno in esame è stato legittimamente allegato al presente ricorso per cassazione, in quanto formatosi (gennaio 2011) dopo la pubblicazione della sentenza di appello (luglio 2010); ciò in applicazione del principio secondo cui: “nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Tale elemento non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una “regula iuris” cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso” (Cass. n. 26041 del 23/12/2010; in termini, tra le molte, Cass. nn. 30780/11; 28247/13; 11365/15).

In tale situazione, va dunque preso atto di come la sentenza CTR qui impugnata debba essere cassata proprio in forza del giudicato così direttamente formatosi nei confronti della società acquirente; con conseguente definitiva determinazione del valore del terreno oggetto di rettifica – in sede di decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. – in Euro 1.000.000,00.

Vista la sopravvenienza del giudicato in questione successivamente alla sentenza impugnata, si ravvisano fondate ragioni per compensare le spese del presente giudizio di legittimità e dei gradi di merito.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, stabilisce il valore del terreno oggetto di rettifica in Euro 1.000.000,00, come da sentenza CTR Lazio n.223/06/10 costituente giudicato tra le parti;

– compensa le spese di legittimità e merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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