Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26049 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

S.C.A.E. di Campoli Mautrizio & Antonello s.n.c., in persona

del

legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via degli

Scipioni 132, presso lo studio dell’avv. Angelo Paletta, dal quale è

rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Santovincenzo Luca e Tonachella

Stefano, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 662/39/09 depositata il 29/10/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello lacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. DESTRO Carlo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in quattro motivi, avverso decisione della commissione tributaria regionale, che, in accoglimento dell’appello della società contribuente, aveva, in riforma della decisione di primo grado, annullato avviso di accertamento iva, per l’anno 2000, fondato sul recupero a tassazione di costi ritenuti relativi ad operazioni inesistenti. Nel suo nucleo essenziale, la decisione impugnata risulta così motivata: “La Commissione: – pur evidenziando che il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Frosinone non vincola questo Collegio a conformarsi a tale giudicato, ma che, comunque, lo stesso può sempre rappresentare un utile elemento probatorio – deve constatare che i fatti materiali dibattuti e/o documentati in sede penale coincidono con le contestazioni tributarie ed è portata a ritenere che le prove raccolte in tale procedimento siano utilizzabili. Dagli atti allegali si rileva: – che è stata accertata l’annotazione delle fatture; – che risultano i pagamenti delle forniture; – che non si può negare l’esistenza delle società fornitrici dei lavori, in considerazione anche che gli stessi sono stati portati a termine fra mille difficoltà e problemi di ogni genere, in quanto bisognava lavorare con una certa destrezza visti i reperti archeologici che venivano di volta in volta ritrovali non dimenticando che dell’intera vicenda si occuparono i giornali, come da documentazione in atto. Alla luce di quanto sopra il Collegio giudicante è portalo ad un convincimento che conduce ad annullare definitivamente l’accertamento impugnato”.

L’Agenzia propone ricorso fondato su quattro motivi. Resiste con controricorso la Società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza dell’8/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente il vizio di motivazione della decisione impugnata: a) con riguardo all’affermata esistenza ed effettività delle contestate operazioni passive, pur in assenza di contratto di conferimento delle correlative prestazioni e nonostante l’incontroversa assoluta mancanza di idonee attrezzature da parte da una delle asserite fornitrici; b) con riguardo all’affermata esistenza ed effettività delle contestate operazioni di demolizione e trasporto di materiale in discarica in totale assenza di ogni correlativa documentazione; c) con riguardo all’asserita contraddittorietà insita nell’affermazione dell’assenza di carattere vincolante ai fini del giudizio tributario del decreto di archiviazione penale e nell’attribuzione di rilevanza, a fini tributari, delle prove acquisite in sede penale; d) con riguardo all’affermata esistenza ed effettività delle contestate operazioni passive, in presenza di contrarie indicazioni o-biettive, esclusivamente in funzione di elementi del tutto formali e non decisivi, quali la registrazione delle fatture.

Infondata è la censura di contraddittorietà della motivazione nell’affermata assenza di carattere vincolante del decreto di archiviazione penale ai fini del giudizio tributario e nell’attribuzione di rilevanza, a fini tributari, degli accertamenti eseguiti in sede penale.

Fondate sono le ulteriori censure. Premesso che qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi, anche meramente presuntivi purchè specifici, atti ad asseverare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni (cfr.

Cass. 21953/07, 1727/07) deve rilevarsi che, in merito all’affermata esistenza ed effettività delle contestate operazioni passive, la decisione dei giudici di appello appare espressa in termini del tutto tautologici, senza supporto argomentativo idoneo all’identificazione ed al controllo della ratio decidendi, e senza alcuna analisi critica dei contrapposti elementi di valutazione offerti dall’Agenzia appellante, relativamente in particolare al compimento dei lavori da parte di operai della CEM.IT s.r.l., all’utilizzo dei mezzi di proprietà della NEC s.r.l. e della A.D. Edilizia s.r.l., all’assenza di contratti attestanti il conferimento di incarichi ai fornitori, ai contenuti delle fatture vedi in particolare la fattura della Soc. Nec s.r.l. n. 12/2000 -, alle contestazioni relative all’attività di trasporto di materiale.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

la Corte, accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, rigetta il terzo e cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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