Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26048 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 04/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 26048

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28028-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., C.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA MARIA

RITA TROVATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5743/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.O. agì nel 2008 nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un’epatite da HCV che assumeva essere conseguita ad un’emotrasfusione subita nel 1972,assumendo che solo nel corso degli accertamenti effettuati nel 2005 a seguito della presentazione della domanda di indennizzo, fosse emersa l’esistenza di un nesso causale tra la trasfusione e il contagio. Il giudizio veniva proseguito dagli eredi, G. ed C.A..

Il Ministero resistette alla domanda, escludendo qualsiasi propria responsabilità sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili all’epoca del contagio ed eccependo comunque la prescrizione.

Il Tribunale di Roma accolse la domanda, e la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5743/2016, pubblicata il 27 settembre 2016, qui impugnata, respingeva l’appello del Ministero.

Ricorre per cassazione il Ministero, affidandosi a due motivi; resistono i C. con controricorso illustrato da memoria.

La causa, su proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata all’interno della Sesta sezione.

Il Collegio, previa discussione in camera di consiglio, ritiene di rimettere alla pubblica udienza della terza sezione la decisione, relativa alla responsabilità del Ministero della Salute per trasfusioni di sangue infetto praticate prima del 1978 ed alla decorrenza della prescrizione in riferimento alla responsabilità extracontrattuale del Ministero per danni da emotrasfusioni.

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione civile.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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