Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26048 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22102-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. RAVA’ 124,

presso la sede ANMIL, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO

DALLA CHIESA;

– ricorrente –

contro

M.D., B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 751/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETII

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data che il ricorso non indica, C.G. convenne dinanzi al tribunale di Verbania M.D. esponendo che:

-) M.D. aveva appaltato a Bi.Ma. l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un proprio immobile;

-) nell’ambito di tali lavori, Bi.Ma. aveva affidato all’attore il compito di eseguire opere di imbiancatura;

-) durante l’esecuzione dei lavori l’attore era precipitato da un balcone sito al terzo piano, privo di protezioni e di tavola fermapiede, riportando lesioni personali.

Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.

2. Il convenuto M.D. chiamò in causa Bi.Ma. (appaltatore) e B.M. (il geometra cui aveva affidato il compito di seguire i lavori sotto il profilo edilizio-urbanistico), chiedendo di essere da essi manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea.

3. Il Tribunale di Verbania con sentenza 15 luglio 2016 n. 397 rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata da C.G..

4. La Corte d’appello di Torino, con sentenza 20 aprile 2018 n. 751 rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che:

-) il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda sulla base di due rationes decidendi: da un lato affermando che il committente dei lavori ( M.D.), non aveva assunto alcun obbligo di garanzia nei confronti di C.G.; dall’altro ritenendo che comunque quest’ultimo aveva per propria colpa causato il danno a se stesso, tenendo un comportamento abnorme;

-) la seconda delle suddette rationes decidendi non era stata “in alcun modo censurata” dall’appellante;

-) in ogni caso il Tribunale aveva comunque esaminato e correttamente deciso le censure mosse dall’appellante avverso la prima ratio decidendi, affermando che corretta fu la decisione del Tribunale in quanto M.D., nel concludere un contratto di appalto con Bi.Ma., non era tenuto a ingerirsi nella gestione del cantiere, in quanto contrattualmente tutti gli oneri relativi al controllo delle misure di sicurezza erano stati assunti dall’appaltatore.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.G. con ricorso fondato su un solo motivo.

Gli intimati non si sono difesi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2087 c.c., nonchè di varie norme del D.Lgs. n. 494 del 1996 e del testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008).

Deduce il ricorrente che il committente dei lavori ( M.D.) era tenuto ope legis a controllare che l’appaltatore applicasse e rispettasse le norme di sicurezza dettate dalla legge, sì che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il committente non fosse tenuto ad “un controllo pressante, continuo e capillare” del cantiere.

1.1. Il motivo è inammissibile per avvenuta formazione del giudicato interno.

La Corte d’appello, infatti, sebbene abbia ritenuto di esaminare nel merito il motivo di appello concernente il merito della domanda, aveva tuttavia preliminarmente rilevato che delle due rationes decidendi poste dal tribunale a fondamento della propria decisione ne era stata impugnata una sola, e che la ratio decidendi non impugnata (la colpa esclusiva della vittima) era di per sè idonea a giustificare il rigetto della domanda.

Questa affermazione, come già rilevato, nella sentenza d’appello non costituisce un obiter dictum, ma è un’autonoma ratio decidendi, sicchè si sarebbe dovuta impugnare con un motivo di ricorso ad hoc.

In mancanza, deve rilevarsi l’avvenuta formazione del giudicato interno sulla attribuibilità alla vittima della responsabilità esclusiva dell’infortunio.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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