Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26047 del 31/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 26047

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21351-2016 proposto da:

G.M., quale erede del Sig. G.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO GIZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARLO ZAULI;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato GIORGIO SPADAFORA;

– controricorrente –

nonchè contro

A.G., S.N.C. A.TRA.C.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della COME D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il

22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione a comparire dinnanzi al Tribunale di Rimini gli credi del defunto G.G., ovverosia Gh.Li., L. ed G.E., convenivano in giudizio il sig. A.G. nonchè la S.N.C. ATRAC e la compagnia assicuratrice RAS S.P.A. per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, causati a seguito del sinistro stradale provocato dal convenuto ed in conseguenza del quale perdeva la vita il G..

Si costituiva volontariamente in giudizio la vedova Ag.Ma.Gr. in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore G.M..

Il Tribunale di Rimini nel 2003 con sentenza dichiarava accertata la responsabilità dell’avvenuto sinistro stradale in capo a A.G. e condannava questi insieme agli altri convenuti a risarcire i danni sofferti dagli attori per Euro 55.051,39.

Ricorrevano dinnanzi alla Corte d’Appello di Bologna An.Ma. e G.M., nonchè G.L., G.E. e Gh.Li. lamentando l’incongrua determinazione del quantum liquidato dal giudice di prime cure.

La Corte Territoriale di Bologna con sentenza n 283 del 21 febbraio del 2012, statuiva in parziale riforma della sentenza di primo grado condannando A.G., la S.N.C. ATRAC e la SPA RAS, in via solidale, al pagamenti di Euro 28.825,17 e confermava per la restante parte l’appellata sentenza.

Ricorrevano in Cassazione gli eredi del G.G. deducendo con 18 motivi di doglianza l’irrisorietà del quantum liquidato dalla Corte Territoriale a titolo di danno.

La Corte di Legittimità con sentenza n. 24349 del 2015 in relazione al terzo motivo di censura, pur non accogliendolo, ne ravvisava un contrasto emendabile con la procedura ex artt. 287 e ss c.p.c., in quanto il dispositivo dell’impugnata statuizione nulla riportava circa le somme spettanti a G.M..

An.Ma. e G.M. chiedevano pertanto che la sentenza in oggetto venisse corretta includendo nel dispositivo la condanna di A.G., della SNC ATRAC e della SPA RAS, solidalmente, al pagamento in favore di G.M. di Euro 110.379,00.

2. La Corte d’Appello di Bologna con ordinanza depositata il 22 giugno 2016 rigettava l’istanza di correzione ex art. 287 c.p.c..

3. Avverso l’ordinanza emessa dalla Corte Bolognese propone ricorso in Cassazione G.M. con sette motivi.

3.1. Resiste con controricorso Allianz s.p.a..

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di rinviare la causa alla Pubblica Udienza.

PQM

La Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della sezione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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