Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26047 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21317-2018 proposto da:

E.I., S.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO MONTEVERDE;

– ricorrenti –

contro

RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA DEGLI ASSICURATORI DEI LLOYD’S

che hanno assunto il rischio del CERTIFICATO N. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MONICA MARIANI;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 261/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data non precisata nel ricorso, nè nella sentenza, nè nel controricorso, i coniugi S.G. ed E.I. convennero dinanzi al Tribunale di Verbania l’architetto C.E., invocandone la responsabilità professionale per avere progettato l’ampliamento di un immobile di proprietà degli attori in violazione della legislazione urbanistica ed edilizia, costringendo i suoi clienti, ad opera finita, ad abbatterla in conseguenza di un ricorso dei vicini.

2. Il professionista si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, gli assicuratori dei Lloyd’s di Londra.

3. Con sentenza 13 gennaio 2017 n. 9 il Tribunale di Verbania rigettò la domanda, e condannò gli attori alla rifusione delle spese di lite nei confronti sia del convenuto che del terzo chiamato in causa.

La sentenza venne appellata dai soccombenti.

4. Con sentenza 8 febbraio 2018 n. 261 la Corte d’appello di Torino accolse solo parzialmente il gravame.

Il giudice di secondo grado ritenne corretta la valutazione del Tribunale circa l’insussistenza di responsabilità dell’architetto C.E.; ritenne tuttavia erronea la regolazione delle spese compiuta dal Tribunale.

La Corte d’appello reputò in particolare che, essendo fondata l’eccezione di inoperatività della polizza sollevata dai Lloyd’s, le spese giudiziali sostenute da questi ultimi dovessero essere poste a carico non già degli attori, ma del convenuto e chiamante in causa, ovvero il suddetto C.E..

Infine la Corte d’appello regolò le spese del secondo grado condannando i due appellanti S.G. ed E.I. a rifonderle sia ad C.E., sia ai Lloyd’s.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.G. ed E.I. nei soli confronti dei Lloyd’s, con ricorso fondato su due motivi.

Hanno resistito con controricorso i Lloyd’s.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 91 c.p.c.

Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi così riassumibile:

-) gli appellanti S.G. ed E.I. avevano chiesto in appello la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva addossato loro le spese di lite sostenute dai Lloyds;

-) tale motivo di gravame era stato accolto, ed i Lloyds erano stati altresì condannati a restituire agli appellanti le somme da questi ultimi ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado;

-) i Lloyd’s erano dunque totalmente soccombenti rispetto ai due appellanti, e questi ultimi non potevano essere condannati alla rifusione delle spese nei confronti dei Lloyd’s.

1.1. Il motivo è fondato.

In primo grado il Tribunale condannò gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato in causa, i Lloyd’s of London. Questa statuizione venne impugnata dagli attori.

L’impugnazione su questo punto valse a costituire un rapporto processuale tra S.G. ed E.I. da un lato, e i Lloyd’s dall’altro.

Tale rapporto processuale aveva ad oggetto, per l’appunto, il pagamento delle spese di lite del primo grado, che gli appellanti ricusavano ed i Lloyd’s pretendevano.

1.2. All’esito del giudizio di secondo grado la Corte d’appello negò che gli attori dovessero rifondere le spese del primo grado di giudizio al terzo chiamato in causa, e condannò quest’ultimo a restituire ai primi le somme da essi versate in esecuzione della sentenza di primo grado. Pertanto nel rapporto processuale tra gli appellanti e i Lloyds di Londra questi ultimi, all’esito del giudizio di appello, erano risultati soccombenti, e di conseguenza gli appellanti non potevano essere condannati alla rifusione delle spese dl grado di appello in loro favore.

2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Deducono di avere chiesto, in grado di appello, la condanna dei Lloyds di Londra alla rifusione in loro favore delle spese del doppio grado di giudizio, e che su tale domanda la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata.

2.1. Prima di esaminare tale motivo nel merito, deve escludersi che nell’esame di esso possa darsi rilievo, per stabilire se il provvedimento impugnato contenga o non contenga una pronuncia sul motivo d’appello che ricorrenti assumono essere stato trascurato, alle motivazioni contenute nel provvedimento con cui la corte d’appello rigettò l’istanza di correzione d’errore materiale.

Infatti è solo l’ordinanza di accoglimento dell’istanza di correzione materiale che si integra con provvedimento corretto e ne diviene parte integrante. L’ordinanza di rigetto, per contro, è inutilizzabile sia per integrare, sia per interpretare il provvedimento del quale si è vanamente chiesta la correzione.

2.2. Nel merito, il motivo è fondato.

Nel rapporto processuale tra i coniugi S.- E. da un lato, ed i Lloyd’s, dall’altro, come già detto nel grado d’appello era in discussione una sola questione: se la coppia S.- E. dovesse o non dovesse rifondere ai Lloyd’s le spese del primo grado di giudizio.

La Corte d’appello ritenne di no, e condannò i Lloyd’s alla restituzione di quanto ricevuto a tale titolo da S.G. ed E.I..

Fatto ciò, tuttavia, la Corte d’appello non aveva esaurito il suo compito: infatti, una volta escluso che le spese di primo grado sostenute dai Lloyd’s dovessero essere rimborsate da S.G. ed E.I., restava pur sempre da stabilire in che modo dovessero essere regolate le suddette spese nel rapporto processuale S.- E./Lloyd’s, e dunque se dovessero essere addossate a questi ultimi, o compensate. E tale statuizione nella sentenza impugnata manca.

3. La ritenuta fondatezza dei due motivi di ricorso non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito in questa sede nei termini che seguono.

3.1. Per quanto attiene alla regolazione delle spese del primo grado di giudizio, la pretesa degli odierni ricorrenti di ottenerne la rifusione dai Lloyd’s è quasi temeraria.

In primo grado, infatti, la domanda attorea venne rigettata nei confronti del convenuto principale: e l’esclusione della responsabilità dell’assicurato, quand’anche il contratto di assicurazione fosse stato valido ed efficace, mai avrebbe potuto determinare una soccombenza dell’assicuratore.

In primo grado dunque i Lloyd’s di Londra non potevano dirsi soccombenti nè rispetto al terzo chiamato in causa, in quanto la loro eccezione di inoperatività della polizza rimase assorbita dal rigetto della domanda principale; nè rispetto agli attori, essendo risultata infondata la pretesa risarcitoria di questi ultimi.

La domanda formulata in grado di appello da S.G. ed E.I., di condanna dei Lloyd’s alla rifusione in loro favore delle spese di primo grado è dunque infondata e va rigettata.

3.2. Per quanto attiene la regolazione delle spese del grado di appello, queste vanno compensate ex art. 92 c.p.c., a causa della reciproca soccombenza.

Da un lato, infatti, gli appellanti hanno infondatamente domandato nei confronti dei Lloyd’s la rifusione delle spese del primo grado di giudizio; dall’altro lato gli appellanti hanno fondatamente domandato nei confronti dei Lloyd’s la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui li aveva condannati a rifondere ai Lloyd’s le spese del primo grado.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, così provvede:

-) rigetta la domanda proposta da S.G. ed E.I., di condanna dei Lloyd’s of London alla rifusione in loro favore delle spese del primo grado di giudizio;

-) compensa integralmente tra S.G. ed E.I. da un lato, ed i Lloyd’s of London dall’altro, le spese del secondo grado di giudizio;

(-) condanna Lloyd’s of London alla rifusione in favore di S.G. ed E.I., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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