Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26047 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 11184/12 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di Priscilla

n. 4, presso lo Studio dell’Avv. Stefano Coen, rappresentato difeso

dall’Avv. Mauro Arginelli, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e

Equitalia Centro S.p.A., in persona di B.G., quale

procuratore speciale del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Delle Quattro Fontane n. 161,

presso lo Studio dell’Avv. Sante Ricci, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/13/11 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 2 novembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Beatrice Rizzacasi, per delega, per la ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Giammario Rocchitta, per la prima

controricorrente;

udito l’Avv. Sandra Chiricotto, per delega, per la seconda

controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 71/13/11 depositata il 2 novembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello principale proposto da Equitalia Romagna S.p.A. e – in riforma della decisione n. 81/03/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini – respingeva il ricorso promosso da G.L. contro l’iscrizione ipotecaria su di un immobile di sua proprietà a seguito di sentenza in giudicato che aveva confermato una cartella esattoriale per il pagamento in solido di imposte di successione ereditaria.

La CTR spiegava il rigetto del ricorso osservando che – trattandosi di un debito d’imposta “personale” – l’iscrizione ipotecaria era stata correttamente iscritta sul “fabbricato” di proprietà del contribuente. Il ridetto contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due o forse a tre – motivi anche illustrati da memoria.

L’ufficio e il concessionario resistevano con controricorso.

Diritto

1. Il contribuente ha dapprima rubricato “1^ motivo di impugnazione” – semplicemente deducendo che l’iscrizione non poteva riguardare immobili di proprietà avendo accettato l’eredità con beneficio d’inventario – ma senza in alcun modo dire quale fosse il motivo tra quelli previsti dall’art. 360 c.p.c. per cui si chiedeva la cassazione della sentenza.

Il motivo – se con le accennate deduzioni si è effettivamente inteso proporlo – è quindi inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Il contribuente sotto la rubrica “Violazione e falsa applicazione dell’art. 490 c.p.c. – e poi ancora sotto la rubrica “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 500 c.c. e art. 779 c.p.c.” – deduceva che la CTR era incorsa in errore ritenendo che nonostante l’accettazione di eredità con beneficio d’inventario potesse essere iscritta ipoteca sul “fabbricato” di cui era proprietario.

I due motivi – che essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati non solo in apicibus perchè come noto ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 36, comma 2, anche chi ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario è solidalmente obbligato seppur intra vires al pagamento dell’imposta di successione con la conseguenza che trattandosi di debito proprio risponde coi suoi beni sui quali quindi può iscriversi ipoteca (Cass. sez. trib. n. 3349 del 2011; Cass. sez. trib. n. 25670 del 2008). Ma i motivi sono altresì fondati perchè comunque la cartella che chiedeva personalmente al contribuente il pagamento dell’imposta di successione è stata confermata con sentenza in giudicato, cosicchè del tutto correttamente si è proceduto in virtù della stessa alla iscrizione ipotecaria sul “fabbricato” di sua proprietà.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare le spese processuali, che per l’ufficio si liquidano in Euro 2.500,00 a titolo di compenso oltre spese prenotate a debito e per il concessionario in Euro 2.500,00 a titolo di compenso oltre a spese forfetarie e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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