Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26047 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. II, 15/10/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 15/10/2019), n.26047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18695-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ATTILIO

FRIGGERI 13, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BELLOTTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSIA MELONI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL ROMA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, 2019

VIA CASAL BERNOCCHI PRESSO USL, presso lo studio dell’avvocato FABIO

FERRARA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4225/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/03/2019 dal Consigliere BESSO MARCHEIS CHIARA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 27/9/2004 B.A., titolare della ditta ” B. Informatica”, conveniva in giudizio l’Azienda sanitaria locale (USL) Roma (OMISSIS), chiedendo che venisse accertato l’inadempimento di quest’ultima e, per l’effetto, che venisse dichiarato risolto il contratto intercorso tra le parti (di fornitura e gestione del sistema informatico dello screening mammografico e citologico), con condanna della convenuta al risarcimento del danno patito. Costituitasi in giudizio, l’Azienda sanitaria a sua volta chiedeva, in via riconvenzionale, di “dichiarare il contratto de quo risolto per grave inadempimento della signora B. e per la mancata ottemperanza della diffida ad adempiere formulata dall’Azienda USL Roma (OMISSIS)”, con conseguente condanna dell’attrice alla restituzione dei canoni erogati in virtù del contratto nonchè al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Roma, dopo aver accertato l’inadempimento di entrambe le parti, all’esito di una valutazione comparativa dei due inadempimenti, riteneva più grave quello della ditta B. e – con sentenza n. 22926/2009 – pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento di quest’ultima, che condannava a pagare Euro 99.631,11, a titolo di restituzione dei pagamenti effettuati, e Euro 102.430, a titolo di risarcimento del danno.

2. La sentenza era appellata in via principale da B.A. e in via incidentale dall’Azienda sanitaria. Con sentenza 25 giugno 2014, n. 4225, la Corte d’appello di Roma rigettava entrambi gli appelli.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione B.A.. Resiste con controricorso l’Azienda sanitaria locale Roma (OMISSIS).

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1453,1454 e 1460 c.c., artt. 112,113 e 115 c.p.c.”, per avere la Corte d’appello giustificato la pronuncia di risoluzione in favore dell’USL Roma (OMISSIS), erroneamente richiamando il principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c.: pronunciare la risoluzione del contratto (come ha fatto il giudice di primo grado) o dichiarare la risoluzione di diritto del contratto (come aveva chiesto l’Azienda sanitaria) non sarebbe – afferma la ricorrente – la stessa cosa, perchè si tratta di domande diverse che comportano l’accertamento di fatti costitutivi diversi.

Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto di un contratto per l’inosservanza di una diffida ad adempiere va ritenuta implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all’art. 1453 c.c. (così Cass. 17703/2011, cfr. pure Cass. 24389/2006).

b) Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.”, per avere la Corte d’appello confermato la decisione del Tribunale, che aveva posto a base del suo convincimento la consulenza tecnica d’ufficio, erroneamente ritenuta mezzo di prova, consulenza le cui conclusioni d’altro canto non potevano supportare la decisione del giudice d’appello.

Il motivo non può essere accolto. Anzitutto, come ha precisato il giudice d’appello nel rigettare la doglianza già di fronte a lui fatta valere, la consulenza tecnica di ufficio è strumento rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga – come hanno nel caso di specie ritenuto i giudici di merito – che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., in particolare, Cass. 6155/2009, richiamata dalla sentenza impugnata). Quanto alla censura relativa alla discrepanza tra le conclusioni cui era giunto il consulente d’ufficio e la decisione del giudice d’appello, si tratta di censura inammissibile di fronte a questa Corte, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione dei risultati della consulenza svolta in primo grado piuttosto che in una critica della decisione sul punto da parte del giudice d’appello.

c) Il terzo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183, 184 (vigente alla data del 2009) e art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 24 Cost.”, per non avere la Corte d’appello ammesso le prove dedotte dalla ricorrente, così non consentendo alla ricorrente di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda, e per avere rigettato la domanda di pagamento di Euro 26.218,44, perchè il rigetto del primo grado non era stato gravato da motivo di appello, e di avere dichiarato inammissibile la domanda di pagamento di Euro 5.616 e di Euro 7.488, perchè assorbita nella pronuncia di risoluzione per inadempimento della ricorrente, domande che sarebbero invece state tempestivamente e ritualmente formulate.

Le due censure sono entrambe inammissibili. Quanto alla mancata assunzione delle prove, la censura è generica, in quanto la ricorrente si limita a fare riferimento alle “istanze istruttorie” proposte in primo grado, quando invece il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di mezzi istruttori ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto (al riguardo cfr., da ultimo, Cass. 19985/2017).

Circa le domande di pagamento dei canoni mensili delle prestazioni ad avviso della ricorrente effettivamente svolte e delle somme asseritamente dovute per ulteriori prestazioni richieste dall’Azienda sanitaria, la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi, sul punto, della sentenza impugnata: la Corte d’appello afferma infatti (pp. 7-8 del provvedimento impugnato) che le due domande, di cui non contesta la rituale riproposizione in appello, sono inammissibili perchè assorbite nella pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della ricorrente e nella conseguente condanna della medesima a restituire tutte le somme dalla stessa percepite nel corso del rapporto.

d) Il quarto motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c.”, per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile la subordinata domanda della ricorrente di condanna dell’Azienda al pagamento di un indennizzo per arricchimento senza causa perchè irritualmente formulata in primo grado con la memoria ex art. 183 c.p.c., quando invece si trattava di una mera precisazione della domanda precedentemente avanzata.

Il motivo non può essere accolto. Indipendentemente dalla ritualità o meno della proposizione della domanda (su cui si veda la recente pronuncia delle sezioni unite n. 22404/2018, secondo cui “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”), la domanda di condanna della “convenuta ai sensi dell’art. 2041 ad indennizzare l’attrice per l’attività svolta in suo favore o nelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia” era domanda, come quelle esaminate sub c), incompatibile con la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento, confermata dal giudice d’appello, pronuncia che, secondo quanto dispone l’art. 1458 c.c., ha effetto retroattivo tra le parti e sulla cui base la ricorrente è stata condannata a restituire i pagamenti effettuati e a risarcire il danno.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 5.800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della sezione seconda civile, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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