Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26046 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 26046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16040-2016 proposto da:

AUTOSCUOLA ALIBERTI DI U.A. & C SNC, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7 ST AMBROSI, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRA FERRANTI, rappresentata e difesa

dagli avvocati MARCO ROTONI, GIACOMO MARIA PERRI in virtù di

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PREFETTURA FERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1014/2015 del TRIBUNALE di FERMO, depositata

il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2017 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione emesso dai Carabinieri della Stazione di Montegiorgio con il quale veniva contestata alla società, quale obbligata in solido, la violazione dell’art. 145 C.d.S., commi 5 e 10, perchè l’autovettura di sua proprietà Fiat Punto tg. (OMISSIS) e condotta dall’allievo V.C., nell’immettersi nell’intersezione da C.da Crocevia alla SP n. 37, ometteva di cedere la precedenza (Stop) come da segnaletica verticale ed orizzontale causando il sinistro stradale con feriti occorso il (OMISSIS), alle ore 18,14 in Comune di Montegiorgio.

Il Giudice di Pace di Fermo con la semenza n. 59/2015 rigettava il ricorso ritenendo che l’urto si era concretizzato nella corsia di pertinenza del motoveicolo coinvolto nel sinistro, il quale aveva il diritto di precedenza rispetto all’autovettura dell’opponente.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la società ed il Tribunale di Fermo con la sentenza n. 1014 del 18 dicembre 2015 ha dichiarato inammissibile il gravame ritenendo che fosse stata violata la prescrizione di cui all’art. 342 c.p.c..

Osservava che alla luce della riforma della norma de qua così come operata dalla L. n. 134 del 2012, era specifico onere dell’appellante redigere l’appello in maniera molto simile ad un vero e proprio progetto di sentenza, non potendosi recuperare la motivazione dell’atto di appello dall’individuazione del petitum immediato.

L’appellante avrebbe dovuto strutturare l’appello individuando preferibilmente per mezzo del sistema delle virgolette (e con carattere grassetto o quanto meno evidenziato) le parti della sentenza di cui si duole, avrebbe dovuto indicare gli errori in cui era incappato il giudice di primo grado, specificando la loro rilevanza ai fini della pronuncia da parte del giudice dell’impugnazione, avrebbe dovuto individuare, ancora una volta con il sistema delle virgolette (e con carattere grassetto o quanto meno evidenziato) il diverso contenuto che, in riferimento ai singoli capi censurati, avrebbe dovuto avere la sentenza di appello.

A tal fine non appariva soddisfacente il richiamo alla necessità di riformare la decisione di prime cure in un certo senso, ma occorreva invece che l’atto di gravame fosse strutturato alla stregua di un progetto di sentenza, operando con il sistema del cd. taglia e cuci, sostituendo la diversa soluzione a quella invece fatta propria dal giudice di prime cure.

Nella fattispecie l’appellante aveva individuato le parti della sentenza impugnate in maniera discorsiva e generica, essendo altresì carente la precisa formulazione del momento rescissorio.

L’Autoscuola Aliberti di U.A. & C. s.n.c. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi.

L’intimato non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 342 c.p.c., laddove il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il gravame per essere stato redatto non in conformità di quanto previsto dall’art. 342 c.p.c..

Si sostiene che tale norma, come riformulata all’esito della novella del 2012, in realtà non detti una modalità di redazione precostituita dell’atto di appello, ma deve ritenersi che sia sufficiente indicare le parti della sentenza che si reputano errate, specificando le ragioni dell’errore ed indicando a quali diverse conclusioni si aspira.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva puntualmente criticato la soluzione del giudice di pace contestando nello specifico la ricostruzione della dinamica del sinistro così come operata sulla base degli stessi elementi raccolti dai verbalizzanti (schizzo planimetrico e dichiarazioni dei soggetti coinvolti), contestando anche la mancata valutazione delle dichiarazioni sommarie rese ai Carabinieri dalla signora F.F., unica teste presente al fatto, lamentando infine anche l’erronea decisione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.

Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in violazione alla mancata decisione sul secondo motivo di appello, che doveva in ogni caso ritenersi immune dalle censure di inammissibilità come evidenziate dal Tribunale.

Il terzo motivo, infine denunzia la violazione dell’art. 115 c.p.c., avuto riguardo ala omessa considerazione delle dichiarazioni rese dalla predetta teste, in base alle quali doveva escludersi la riscontrata violazione dell’art. 145 C.d.S..

Ad avviso del Collegio i motivi proposti risultano chiaramente involgere la risoluzione della questione di diritto concernente la corretta interpretazione ed applicazione del novellato art. 342 c.p.c., questione che è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza della 3^ Sezione civile n. 8845 del 5/4/2017.

Ne consegue che appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione da parte delle Sezioni Unite.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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