Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26046 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DI MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 13513/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.C., P.M.L., P.O., P.D. e

G.R., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parioli n. 43,

presso lo Studio dell’Avv. Francesco D’Ayala Valva che, anche

disgiuntamente con gli Avv.ti Giuseppe Piva e Michele Tiengo, li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 64/33/10 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata il 15 aprile 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. dello Stato Giammario Rocchitta, per la ricorrente;

udito l’Avv. Umberto Santi, per delega, per controricorrenti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto di quello incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con l’impugnata sentenza n. 64/33/10 depositata il 15 aprile 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto – pronunciando sull’appello proposto dagli eredi G.R. e altri quattro avverso la decisione n. 40/08/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso accoglieva in parte il ricorso promosso dai contribuenti contro l’avviso n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale il valore di immobili facenti parte dell’azienda del de cuius e altri no.

La CTR – con riguardo agli immobili compresi nell’azienda – riteneva che l’Ufficio non avrebbe potuto rettificare il loro valore atteso che in applicazione del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 15, per le successioni di azienda mortis causa la determinazione dell’imponibile doveva esclusivamente fondarsi su quanto indicato in inventario. La CTR – con riguardo al terreno “che non faceva parte del compendio della ditta caduta in successione” – confermava invece la prima decisione che aveva giudicato corretta la stima del CTU pur se quest’ultimo non aveva tenuto conto della riduzione della superficie edificabile conseguente ad “immobili insistenti sulla stessa” ecc. Secondo la CTR difatti l’apprezzamento economico della capacità edificatoria teorica dei suoli, era suscettibile di essere influenzata da fattori diversi da quelli puramente dimensionali, quali il mutamento degli strumenti urbanistici vigenti e dell’andamento del mercato”.

L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui i contribuenti resistevano con controricorso e a loro volta proponendo ricorso incidentale per due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso principale – rubricato Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 37 del 1990, artt. 2, 10 e 13 e D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 15 e 34, in combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’Ufficio deduceva che il presupposto delle imposte ipotecarie e catastale era diverso da quello dell’imposta di successione, che pertanto il richiamo contenuto nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 2 e 10, alle regole di determinazione dell’imponibile stabilite per l’imposta sulle successioni non comportava che ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale il valore degli immobili facenti parte dell’azienda del de cuius dovesse essere individuato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 346 cit., art. 15, bensì secondo il valore di mercato di ciascun immobile senza per es. che nel conto dovessero essere considerate le passività ecc.

Il motivo è fondato.

Invero D.Lgs. n. 347 cit., ex artt. 1 e 10, i presupposti delle imposte ipotecaria e catastale sono la trascrizione e la voltura dell’atto necessarie alla certezza della circolazione, presupposti all’evidenza diversi da quello del trasferimento di beni previsto per l’imposta sulle successioni e donazioni dal D.Lgs. n. 346 cit. art. 1, Consegue pertanto – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte – che l’imponibile della trascrizione e della voltura deve essere determinato seguendo le ordinarie regole. E cioè stabilendo il valore di mercato di ciascun singolo immobile trascritto e volturato, senza quindi per es. tener conto delle passività che eventualmente gravano su gli stessi come invece previsto dal D.Lgs. n. 346 cit., art. 15, per l’imponibile sul trasferimento dell’azienda mortis causa (Cass. sez. trib. n. 8302 del 2013; Cass. sez. trib. n. 13489 del 2007).

2. Assorbito il secondo motivo del ricorso principale.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, rubricato “Motivazione insufficiente su fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; sulla ritenuta congruità del maggior valore attribuito dalla CTP all’area edificabile in (OMISSIS)”, i contribuenti lamentavano che la CTR appiattendosi acriticamente sulla stima offerta dal CTU, nel confermare la decisione del primo giudice circa il valore del terreno edificabile, non avesse spiegato in modo sufficiente le ragioni per cui sarebbe stata ininfluente la riduzione “della cubatura” discendente dagli immobili già insistenti sul terreno.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La CTR – come evidenziato in narrativa del presente – ha confermato l’accertamento di congruità del valore del terreno edificabile nella sostanza affermando che al di là della “cubatura” disponibile la stima del CTU fatta propria dalla CTP si giustificava in ragione di caratteristiche diverse come ad es. “il mutamento degli strumenti urbanistici” ecc. Sennonchè, in mancanza di trascrizione della richiamata CTU, oltre che della decisione di prime cure, alla Corte non è dato comprendere per es. se il consulente abbia realmente giustificato il valore in conseguenza di un mutamento urbanistico ecc. E peraltro nemmeno la contribuente ha precisato per quale ragione dovesse ritenersi non sufficientemente motivato l’accertamento della CTR circa la irrilevanza del dato della “cubatura” a fronte di evidenze diverse come per es. quella di un incremento di valore discendente dal “mutamento degli strumenti urbanistici vigenti e dell’andamento del mercato” (Cass. sez. 2, n. 24970 del 2015; Cass. sez. 1 n. 6907 del 2015).

4. Assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale.

5. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, respinge quello incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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