Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26045 del 31/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 26045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23411-2016 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in liquidazione C.F. (OMISSIS), in persona del suo

curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in Roma, Corso

Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio dell’avvocato Gianmarco

Grez, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Gigante;

– ricorrente –

contro

C.A., ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CI.SO S.R.L.,

S.S., elettivamente domiciliati in Roma, Via Dardanelli 37, presso

lo studio dell’avvocato Giuseppe Campanelli, rappresentati e difesi

dall’avvocato Salvatore Leopardi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 348/2016 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 11/07/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2017 dal Consigliere LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– il Fallimento della società Ecofit s.r.l. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a rigettare la domanda con la quale la Ecofit aveva chiesto la condanna di C.A., di S.S. e dell’associazione professionale CI.SO. al pagamento dei compensi dovuti per l’attività di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione di grandi opere stradali da essa compiuta in favore dei predetti;

– la parte intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

col primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) si lamenta che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità;

– la censura implica l’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. e la determinazione della nozione di specificità del motivo di appello;

– il Primo Presidente, a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 8845 del 15 aprile 2017 della Terza Sezione Civile di questa Corte, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa a quale sia l’ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, ora prevista a pena di inammissibilità dal novello testo dell’art. 342 c.p.c. (introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. Oa, conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), ed in particolare se tale previsione imponga all’appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, ovvero – piuttosto – soltanto una compiuta contestazione di bene identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;

– il Collegio ritiene necessario rinviare la decisione del presente ricorso all’esito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla richiamata questione.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza rimessa con l’ordinanza interlocutoria n. 8845 del 15 aprile 2017.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA