Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26045 del 31/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.31/10/2017), n. 26045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23411-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in liquidazione C.F. (OMISSIS), in persona del suo
curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in Roma, Corso
Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio dell’avvocato Gianmarco
Grez, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Gigante;
– ricorrente –
contro
C.A., ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CI.SO S.R.L.,
S.S., elettivamente domiciliati in Roma, Via Dardanelli 37, presso
lo studio dell’avvocato Giuseppe Campanelli, rappresentati e difesi
dall’avvocato Salvatore Leopardi;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 348/2016 della CORTE D’APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 11/07/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/09/2017 dal Consigliere LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– il Fallimento della società Ecofit s.r.l. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a rigettare la domanda con la quale la Ecofit aveva chiesto la condanna di C.A., di S.S. e dell’associazione professionale CI.SO. al pagamento dei compensi dovuti per l’attività di supporto tecnico alla progettazione e realizzazione di grandi opere stradali da essa compiuta in favore dei predetti;
– la parte intimata ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
col primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) si lamenta che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità;
– la censura implica l’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. e la determinazione della nozione di specificità del motivo di appello;
– il Primo Presidente, a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 8845 del 15 aprile 2017 della Terza Sezione Civile di questa Corte, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa a quale sia l’ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, ora prevista a pena di inammissibilità dal novello testo dell’art. 342 c.p.c. (introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. Oa, conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), ed in particolare se tale previsione imponga all’appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, ovvero – piuttosto – soltanto una compiuta contestazione di bene identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
– il Collegio ritiene necessario rinviare la decisione del presente ricorso all’esito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla richiamata questione.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza rimessa con l’ordinanza interlocutoria n. 8845 del 15 aprile 2017.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 21 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017