Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26045 del 20/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26045 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 24092-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA,
DE ROSE EMANUELE, TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CONTE VITA, CAVALIERE ROSA, BERNARDI CARMELA;

– intimati –

806 3

Il

Data pubblicazione: 20/11/2013

R.G. n. 24092/11
Ud. 10.10.13
INPS c. Conte + 2

avverso la sentenza n. 5061/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 7.10.2010,
depositata il 12/10/2010;

Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MANNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si
riporta alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

1.

– Con ricorso al Tribunale di Bari Vita Conte, Rosa Cavaliere e Carmela Bernardi, operaie

agricole a tempo determinato, convenivano in giudizio l ‘INPS chiedendo che venisse accertato il
proprio diritto alla liquidazione d’un maggior importo di trattamento di disoccupazione agricola
che includesse, nella relativa base di calcolo, anche la voce denominata “quota di TFR”.
La Corte d’appello di Bari, con pronuncia n. 5061/10, rigettava l’appello dell’INPS contro la
sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda di riliquidazione del trattamento di
disoccupazione agricola per l’anno 2005, con inclusione nella base di calcolo della quota di TFR.
2. — Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre l ‘INPS, affidandosi a due
motivi.
2.1. — Le intimate sono rimaste tali.
3. — Con il primo e il secondo motivo di ricorso l’istituto lamenta violazione dell’art. 18 co. 18,
d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni in legge n. 111/2011, nonché degli artt. 46, 51 e 55 del
CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10.7.2002 in relazione all’art. 6, co. 4, lett. a), d.lgs. n.
314/97, e all’art. 3 di. 14.6.96 n. 318, convertito in legge 29.7.96 n. 402, nonché in relazione agli
artt. 1362 e ss. c.c., 2120 c.c. e all’art. 4, commi 10 e 11, legge n. 297/82, censurando la sentenza
per avere incluso, nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di
disoccupazione agricola, anche la voce denominata “quota di TFR”.
2

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2013 dal

i

R.G. n. 24092/11
Ud. 10.10.13
INPS c. Conte + 2

4. — I due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perché connessi – sono
manifestamente fondati, alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. (v., da

secondo cui, ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione definita dalla contrattazione collettiva da porre a confronto con il salario medio
convenzionale, ex art. 4 d.lgs. n. 146/97, non comprende il trattamento di fine rapporto.
4.1. — Tale principio merita di essere ribadito anche in questa sede. La voce denominata “quota
di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991 va esclusa dal computo
dell’indennità di disoccupazione, in ragione della volontà espressa dalle parti stipulanti, volontà
che è vietato disattendere ai sensi dell’art. 3 d.l. 14.6.96 n. 318, convertito con modificazioni in
legge 29.7.96 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base
agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
accordi stessi.
4.2. — La summenzionata giurisprudenza di questa S.C. ha, poi, trovato esplicito avallo nel d.l.
6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15.7.2011 n. 111, contenente all’art. 18,
comma 18, una norma di interpretazione autentica dell’art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146, in forza del
quale detta previsione normativa si interpreta nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva
della voce relativa al trattamento di fine rapporto, comunque denominato dalla contrattazione
collettiva.
5. – Per tutto quanto sopra considerato, si

PROPONE
l’accoglimento del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c.”.
11 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza
il presupposto dell’art. 375 n. 5 c.p.c. per la definizione camerale del processo.
III – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata. Decidendo nel merito ex art.
384 co. 2° c.p.e. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte rigetta la domanda di
inclusione della quota di TFR nella base di calcolo del trattamento di disoccupazione agricola.

3

ultimo, Cass. n. 202/2011 e numerose altre conformi alla precedente sentenza n. 10546/07),

R.G. n. 24092/11
Ud. 10.10.13
INPS c. Conte + 2

IV – Le spese dell’intero processo si compensano per intero fra le parti, attesa la problematicità
della materia del contendere.

La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di
inclusione della quota di TFR nella base di calcolo del trattamento di disoccupazione agricola.
Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.10.13.

P. Q. M.

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