Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26045 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20726-2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO

MASCAGNI 152, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FRANCO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETE’ AIR FRANCE SA, in persona del Delegato generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 475/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data che nè il ricorso, nè il controricorso, nè la sentenza indicano, P.S. convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma la società Air France S.A., esponendo che:

-) aveva acquistato dalla società convenuta un volo da (OMISSIS) a (OMISSIS) con partenza il (OMISSIS), al termine del quale avrebbe dovuto imbarcarsi su un altro volo con destinazione (OMISSIS);

-) aveva altresì acquistato dalla società convenuta un volo da (OMISSIS) a (OMISSIS), con partenza (OMISSIS), al termine del quale avrebbe dovuto imbarcarsi su un altro volo con destinazione finale (OMISSIS);

-) sia il volo (OMISSIS), sia il volo (OMISSIS), partirono con gravissimi ritardi, costringendola a perdere le programmare coincidenze.

Chiese pertanto la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.

2. Il giudice di pace di Roma con sentenza 22 dicembre 2014 n. 42553 accolse la domanda limitatamente ai danni derivati dal ritardo del volo (OMISSIS), e condannò la Air France al pagamento in favore dell’attrice:

-) di Euro 600 a titolo di compensazione pecuniaria, secondo le previsioni del Reg. CE 261/04;

-) di Euro 300 a titolo di risarcimento per il disagio subito;

-) di Euro 100 a titolo di risarcimento del danno derivato dall’omessa informazione e dalla mancata assistenza ai passeggeri.

Il giudice di pace compensò le spese di lite.

3. La sentenza venne appellata dalla parte vittoriosa, la quale chiese che la società convenuta fosse condannata al risarcimento anche dei danni derivati dal ritardo del volo (OMISSIS)-(OMISSIS), ed alla rifusione delle spese di lite.

4. Con sentenza 9 gennaio 2018 n. 475 il Tribunale di Roma rigettò l’appello.

Il Tribunale ritenne che:

-) il ritardo del volo da (OMISSIS) a (OMISSIS) fu dovuto a causa di forza maggiore (e cioè le avverse condizioni metereologiche), il che escludeva la responsabilità del vettore; in ogni caso quest’ultimo aveva riprogrammato l’intero viaggio di andata, consentendo alla viaggiatrice di raggiungere la destinazione finale in orario rispetto al programma originario;

-) quanto, poi, alla circostanza che la viaggiatrice dovette affrontare la prima tratta del viaggio (da (OMISSIS) a (OMISSIS)) viaggiando in classe economica anzichè in business class, tale circostanza non costituiva un danno risarcibile, in quanto anch’essa derivante da una causa di forza maggiore.

Il Tribunale ritenne inoltre che legittima fu la compensazione delle spese da parte del giudice di primo grado, a causa della soccombenza reciproca derivante dal rilevante divario tra petitum e decisum.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.S., con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito con controricorso la società Air France.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Il motivo contiene due diverse censure.

1.1. Con una prima censura la ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto insussistente l’inadempimento del vettore, sul presupposto che la viaggiatrice, dopo la riprogrammazione del volo, raggiunse comunque la destinazione finale “in orario rispetto al programma originario ”

Deduce la ricorrente che tale valutazione fu erronea: sia perchè era stata la stessa compagnia aerea ad ammettere, nel costituirsi in primo grado, che il volo (OMISSIS) partì con 24 ore di ritardo, e dunque il (OMISSIS); sia perchè risultava dagli atti che la viaggiatrice avrebbe dovuto raggiungere la propria destinazione alle 4:45 del mattino del (OMISSIS), impossibil cosa per un volo in partenza da (OMISSIS) lo stesso (OMISSIS).

1.2. Con una seconda censura la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto condannare la Air France, oltre che a risarcirle il danno derivante dal ritardo del volo, anche a restituirle la differenza di prezzo tra il tipo di biglietto acquistato (che prevedeva la sistemazione in business class), e la sistemazione effettivamente goduta (in classe economica).

1.3. La prima delle suesposte censure è inammissibile per difetto di decisività.

Il giudice di merito, infatti, ha ritenuto il danno derivante dal ritardo del volo “non risarcibile”, perchè l’inadempimento del vettore aereo dipese da una causa di forza maggiore: e tale valutazione, oltre a non essere stata validamente censurata, costituisce comunque un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

Pertanto, questa essendo la ratio decidendi sottesa dalla decisione impugnata, diviene irrilevante stabilire se quest’ultima sia o no incorsa in errore nell’accertare la sussistenza del ritardo in arrivo, e nel valutare se tale circostanza sia stata o non sia stata ammessa dalla società convenuta.

1.4. Anche la seconda censura è inammissibile, in questo caso per la sua novità.

Dalla sentenza impugnata infatti non risulta che nel giudizio di merito sia stata formulata una domanda di restituzione del prezzo del biglietto; nè la ricorrente, in violazione dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, ha indicato nel proprio ricorso quando, in quali atti e con quali termini tale domanda sia stata eventualmente formulata.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza “in relazione all’art. 1218 c.c.”. Nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente il Tribunale ritenne non contestata, da parte dell’attrice, la circostanza che ella raggiunse la destinazione finale del viaggio di andata in orario.

Sostiene la ricorrente di non aver mai prestato acquiescenza a tale deduzione di controparte, e che di conseguenza sarebbe stato onere del vettore dimostrare che il viaggio di andata giunse a destinazione nel giorno e nell’ora programmati.

2.1. Il motivo è inammissibile per la medesima ragione già indicata con riferimento al primo motivo di ricorso, e cioè la sua irrilevanza ai fini della cassazione della sentenza impugnata.

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la “nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 92 c.p.c. “.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto sussistere nel caso di specie l’ipotesi di soccombenza reciproca, e di compensare di conseguenza le spese di lite.

3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., alla luce dei principi ripetutamente affermati da questa Corte in tema di presupposti per la compensazione delle spese di lite, e da ultimo da Sez. 3 -, Ordinanza n. 20888 del 22/08/2018, Rv. 650435 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 10113 del 24/04/2018, Rv. 648893 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638888 – 01, secondo cui l’accoglimento solo in parte delle pretese attoree costituisce una ipotesi di soccombenza parziale.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna P.S. alla rifusione in favore di Air France S.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.800, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.S. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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