Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26045 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. II, 15/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 15/10/2019), n.26045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16772-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M., C.G., C.C., CA.GI.,

I.C., B.S., P.S.,

T.C.A., BR.GI.FR., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SARDEGNA N. 2 presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO

FERRARO;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 30/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere COSENTINO ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione del decreto con cui la corte d’appello di Roma ha liquidato ai sigg.ri C.G., C.C., T.C.A., P.S., B.S., F.M., Ca.Gi., I.C. e Br.Gi.Fr. la somma di Euro 10.500 a titolo di equa riparazione per la durata non ragionevole di una procedura fallimentare protrattasi per oltre 22 anni, peraltro accogliendo la richiesta di estensione della domanda di riparazione sino al 30.1.2017, data del decreto qui impugnato;

che con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa pronunciandosi, in violazione del principio del contraddittorio, sulla richiesta formulata dagli odierni intimati di estensione della domanda di riparazione per il tempo dalla introduzione del giudizio di equa riparazione (giugno 2012) fino alla pronuncia della corte di appello (gennaio 2017);

che con il secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, si denuncia il vizio di motivazione apparente della statuizione relativa alla irragionevolezza della durata del giudizio presupposto;

che con il terzo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si lamenta l’omissione di motivazione sul fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla complessità superiore alla media del giudizio presupposto;

con il quarto ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando il silenzio del decreto impugna sull’eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine al difetto di legittimazione attiva degli istanti, in ragione dell’assenza di prova del loro intervento nella procedura fallimentare;

che gli intimati hanno depositato controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 14 febbraio 2019, per la quale non sono state presentate memorie;

considerato:

che il primo motivo di ricorso – nel quale il Ministero sostanzialmente deduce che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, in quanto vera e propria mutatio libelli, l’estensione della domanda dei ricorrenti per la frazione temporale della procedura fallimentare coincidente con la durata della fase di merito del giudizio di equa riparazione – va disatteso;

che, infatti, il precedente di questa Corte richiamato dalla difesa erariale (Cass. 14980/15, che peraltro riprende Cass. 8547/11) – che esclude che il giudice della domanda di equa riparazione proposta in pendenza di giudizio presupposto possa prendere in considerazione “l’ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo” di quest’ultimo giudizio, ritenendo tale “valutazione prognostica” esclusa dalla lettera della L. n. 89 del 2002, art. 2 e sottolineando che tale legge si riferisce “ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e dunque certo” – esprime una ratio che certamente impedisce al giudice dell’equa riparazione di risarcire una durata del giudizio presupposto maturanda oltre il momento della sua decisione (ad esempio, per il tempo intercorrente tra la data della decisione del giudice dell’equa riparazione e la data futura, già fissata, dell’udienza di precisazione delle conclusione del pendente giudizio presupposto); ma non è incompatibile con la possibilità che il giudice dell’equa riparazione liquidi l’indennizzo per la durata del giudizio presupposto già maturata al di della sua decisione;

che in tale ultima ipotesi, infatti, la durata del giudizio presupposto già trascorsa al di della decisione sulla domanda di equa riparazione è, appunto, già trascorsa, cosicchè si tratta di un fatto “storicamente già verificatosi e dunque certo”, il cui accertamento non richiede alcuna “valutazione prognostica”;

che, per contro, l’ammissione della estensione della domanda di equa riparazione alla durata del giudizio presupposto maturata nelle more del giudizio di equa riparazione risponde ad evidenti ragioni di economia processuale e risulta coerente, per un verso, con i principi di unicità, concentrazione e inirazionabilità che sono alla base del principio per cui il ricorrente che si avvalga della facoltà di agire per l’equa riparazione prima della definizione del giudizio presupposto ha l’onere di proporre e coltivare la domanda per ogni profilo di danno già maturato (Cass. n. 15803/2016) e, per altro verso, con il principio che ammette l’estensione della domanda al risarcimento dei danni che si siano prodotti in corso di causa quando si tratti di danni incrementali, ossia derivati dal medesimo fatto dannoso generatore della domanda introduttiva (cfr. Cass. n. 25631/18);

che il secondo motivo, con cui in sostanza il Ministero ricorrente si duole dell’adozione di criteri puramente tabellari, va disatteso, perchè la motivazione del decreto gravato, là dove fa ricorso a criteri tabellari, è idonea ad esprimere compitamente la ratio decidendi, e non può, dunque, considerarsi meramente apparente;

che il terzo motivo è inammissibile perchè(formulato in difformità dal paradigma fissato dall’360 n. 5, come novellato dal decreto L. n. 83 del 2012; nel motivo, infatti, non si indiviiduano specifici fatti storici, decisivi, il cui esame sarebbe stato trascurato dalla corte territoriale, ma ci si duole, in sostanza dell’apprezzamento della complessità del giudizio presupposto operato dalla corte territoriale in difformità dalle aspettative del ricorrente;

che il quarto motivo è inammissibile perchè denuncia un vizio di violazione di legge (art. 75 c.p.c. e L. n. 89 del 2001, art. 2) ma, in effetti, contesta l’accertamento di fatto della corte territoriale in ordine all’insinuazione dei ricorrenti nel passivo della procedura fallimentare presupposta; contestazione di fatto non ammissibile in sede di legittimità se non mediante il (e nei limiti del) mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5;

che, quindi, in conclusione, il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza;

che D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non si applica in questo giudizio, sia perchè il processo è esente dal pagamento del contributo unificato, sia perchè, comunque, parte soccombente è un’Amministrazione dello Stato (Cass. 1778/16, Cass. 5955/14).

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Condanna il Ministero ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500, oltre Euro 200 per esborsi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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