Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26044 del 20/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26044 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

Data pubblicazione: 20/11/2013

ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 10948-2011 proposti da:
SCASSA CRISTIANA (c.f. SCSCST63C45Z130Y), ROMANELLI
GIUSEPPINA (cf. RMNGPP67D60A345U), DI VIRGILIO
GIOVANNA (c.f. DVRGNN66E53B358T) e FASCIANI
STEFANIA (c.f. FSCSFN64A45G992C), elettivamente domiciliate in
Roma, Via Guido Alfani n. 29, presso lo studio dell’Avv. Gianmarco
Panetta, rappresentate e difese dall’Avv. Massimo Faugno per procura
a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
POSTE ITALIANE SPA (c.f. 97103880585), elettivamente domiciliata
in Roma, Viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’Avvocato Luigi
Fiorillo, che la rappresenta e difende per delega a margine del
controricorso;
– controricorrente nonché
DI FILIPPO FELICE (cf. DFLFLC77S25A345Y), elettivamente
domiciliato in Roma in P.zza dei Re di Roma n. 8, presso lo studio
dell’Avv. Giampiero Bova, che lo rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti –

‘»p”,

contro
POSTE ITALIANE SPA (c.f. 97103880585), elettivamente domiciliata
in Roma, Viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’Avvocato Luigi
Fiorillo, che la rappresenta e difende per delega a margine del
controricorso;
tutti ricorrenti avverso la sentenza n. 1851/10 della Corte d’appello di
Roma, depositata in data 19.04.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10.10.2013 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito l’Avv. Bova;
il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Costantino Fucci.
Ritenuto in fatto e diritto
1.- Con sentenza del Tribunale di Roma veniva rigettata la
domanda proposta da Compagnucci Alessia, Di Filippo Felice (18.0430.06.00), Scassa Cristiana (21.10.99-29.02.00), Romanelli Giuseppina
(9.11.98-31.01.99) e Di Virgilio Giovanna (22.10.98-31.01.99) di
dichiarare la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione alle
dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in loro favore per i periodi
a fianco di ognuno indicati per “esigenze eccezionali conseguenti alla
fase di ristrutturazione e rirnodulazione degli assetti occupazionali in
corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi
produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa
dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle
risorse umane”. Era rigettata anche la domanda di Fasciani Stefania di
dichiarare la nullità del contratto stipulato per il periodo 23.07-30.09.98
per necessità del servizio in concomitanza di assenze per ferie. I
contratti risultavano in tutti i casi stipulati ex art. 8 del ccn1 26.11.94.
2.- Proposto appello da tutti i ricorrenti, la Corte d’appello di
Roma con sentenza depositata in data 19.04.10, dichiarata cessata la
materia del contendere per Compagnucci, rigettava l’impugnazione. La
Corte rilevava che i contratti in questione erano stipulati nell’ambito
del sistema dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, che aveva delegato le
oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la
contrattazione collettiva, ivi compresa quella di fare fronte ad esigenze
eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda. Nel
ricorso introduttivo la dedotta nullità era stata solo invocata per la
genericità della clausola appositiva del termine e per mancanza di nesso
di causalità tra le assunzioni e le cause giustificative previste dall’art. 8
del ccril 1994, come integrato dall’accordo sindacale 25.09.07. Rilevato
6. Di Filippo Felice ed altri c. Poste Italiane spa (r.g. 10948-11)

– controricorrente –

6. Di Filippo Felice ed altri c. Poste Italiane spa (r.g. 10948-11)

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che la delega consentiva ai sindacati di definire nuovi casi di
assunzione a termine senza limitazione di ipotesi omologhe a quelle
previste dalla 1. 18.0.62 n. 230, doveva prescindersi dal collegamento
dei singoli contratti con le esigenze aziendali e con le specifiche
condizioni (oggettive e soggettive) dei lavoratori addetti.
Ritenuta la legittimità del termini sotto questo aspetto, la Corte
riteneva estranea al thema decidendi l’ulteriore questione di nullità del
termine derivante dalla stipula dei contratti dopo la data del 30.04.98,
essendo stata essa sollevata solo nel corso del giudizio di primo grado.
3.- Avverso questa sentenza propongono separati ricorsi per
cassazione da un lato Scassa, Romanelli, Di Virgilio e Fasciani, e
dall’altro, con separata difesa, Di Filippo. Poste Italiane ha risposto in
entrambi i casi con controricorso. Il Consigliere relatore, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., ha depositato relazione, che è stata comunicata al
Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti assieme
all’avviso di convocazione dell’adunanza della camera di consiglio. Ha
depositato memoria Di Filippo.
4.- Preliminarmente i due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi
dell’art. 335 c.p.c., in quanto diretti contro la stessa sentenza.
5.- I motivi dedotti in causa possono riassumersi come segue:
5.1.- Scassa, Romanelli e Di Virgilio (contratto stipulato per
esigenze eccezionali) con unico complesso motivo deducono
violazione dell’art. 8 del ccril 26.11.94, con riferimento alla 1. 18.4.62 n.
230 ed all’art. 23 della 1. 26.2.87 n. 56, sostenendo che l’art. 23 in
questione non può essere interpretato quale fonte di pura delega in
bianco alle associazioni sindacali, sul presupposto che queste
garantiscano sufficientemente i lavoratori in sede di esame congiunto.
Romanelli, inoltre, sostiene che il suo contratto fu indebitamente
prorogato, dopo la sua scadenza, per il periodo 31.01-31.03.99 con
contratto part-time.
5.2.- Fasciani (contratto stipulato per concomitanza ferie)
deduce analoga violazione di legge, sostenendo che tutte le volte in cui
l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di
carattere sostitutivo dovrebbe risultare per iscritto anche il nome del
lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
5.3.- Di Filippo (contratto stipulato per esigenze eccezionali)
sostiene che: a) sotto il profilo della violazione di legge, l’apposizione
del termine per le assunzioni motivate da esigenze eccezionali era
consentita da accordi sindacali di proroga della disposizione dell’art. 8
del ccn1 1994 fino al 30.04.98 e che successivamente il regime dei
contratti a termine era sottoposto alle disposizioni della legge 18.04.62
n. 230; b) sotto il profilo della carenza di motivazione, il giudice non
avrebbe tenuto conto che l’attrice aveva chiesto che la nullità fosse

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dichiarata perché l’apposizione del termine era contraria a norme
imperative di legge; le note 23.09.04, in cui si sosteneva che il contratto
era stato stipulato dopo la scadenza del ccn1 1994 (31.12.97),
ribadivano pertanto un’impostazione già desumibile dalla difesa
originaria; c) in ogni caso, il giudice non avrebbe preso in
considerazione l’inconferente affermazione di Poste Italiane che la sua
assunzione era stata disposta per concomitanza ferie, così incorrendo
nel vizio di omessa motivazione.
6.- Trattando in unico contesto le difese dei primi quattro
ricorrenti, deve rilevarsi che per la consolidata giurisprudenza della
Corte di cassazione, cui questo Collegio ritiene debba darsi continuità,
l’art. 23 della 1. 28.2.87 n. 56, nel demandare alla contrattazione
collettiva l’individuazione di nuove ipotesi di apposizione del termine
al rapporto di lavoro, configura una delega in bianco a favore dei
sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di
figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge (v.
per tutte S.u. 2.3.06 n. 4588 e la successiva unanime giurisprudenza).
Ciò comporta che tanto la fattispecie della concomitanza ferie nel
periodo giugno-settembre, ab initio prevista dall’art. 8 del ccn11994, che
quella ulteriore delle esigenze eccezionali, introdotta nello stesso
articolo dall’accordo integrativo del 25.9.97, sono il frutto della
contrattazione delegata voluta dal legislatore, e che le fattispecie in
questione trovano legittima origine nel complesso legislativo-collettivo
costituito dall’art. 23 della legge 28.2.87 n. 56 e dalla successiva
formazione collettiva che consente la deroga alla legge n. 230 del 1962.
7.- Deve ritenersi inammissibilmente dedotta in sede di
legittimità — dato che il giudice di merito non ne fa menzione — la
questione ulteriore che il contratto di Fasciani, assunto per “necessità
di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel
periodo giugno-settembre”, in forza dell’art. 8, c. 2, del c.c.n.l. 1994,
dovesse recare l’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito.
In ogni caso deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte
(Cass. 2.3.07 n. 4933) ritiene che tale ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva in forza della delega in bianco
sopra menzionata – è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale
del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista
dalla legge n. 230 del 1962 (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588). Questo in
quanto le parti sindacali stipulanti con la formula contenuta in detto
art. 8, c. 2, del c.c.n.l. 1994, (“l’Ente potrà valersi delle prestazioni di
personale con contratto a termine … anche nei seguenti casi: necessità
di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel
periodo giugno-settembre …”) avevano inteso rimarcare che l’unico
presupposto per l’operatività della disposizione in esame fosse

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costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti
fruiscono delle ferie (cfr. Cass. 6.12.05 n. 26678).
8.- Quanto alla censura mossa da Romanelli a proposito
dell’illegittima proroga del suo contratto a tempo determinato, deve
rilevarsi che la sentenza impugnata non menziona tale circostanza, di
modo che sarebbe stato onere della ricorrente dedurre il vizio di
omesso esame ai sensi dell’art. 360, n. 4, onde consentire la verifica
degli atti del giudizio di merito per accertare se al riguardo risultasse
ritualmente proposta domanda e se, comunque, la questione fosse stata
oggetto dell’appello. In ogni caso, parte ricorrente non deduce al
riguardo alcun elemento di conoscenza, non avendo indicato, a
prescindere dal contenuto formale delle richieste, dove e quando la
domanda in questione fosse stata proposta.
9.- E’, invece, fondato il ricorso proposto da Di Filippo.
Procedendo all’esame contestuale dei profili di censura proposti,
deve premettersi che gli stessi debbono ritenersi comuni a tutti gli altri
odierni ricorrenti che sono stati assunti con la stessa causale del Di
Filippo (“esigenze eccezionali …” ai sensi dell’art. 8 del ccnl 26.11.94,
come integrato dall’accordo 25.09.97), avendo la sentenza di appello
adottato sul punto interessato dall’impugnazione una motivazione
unica, riferita a tutte quelle posizioni.
Tanto premesso, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata
risulta che i lavoratori avevano dedotto la nullità delle assunzioni per
genericità della clausola del contratto individuale appositiva del termine
per mancanza di corrispondenza tra le assunzioni stesse e le cause
giustificative di cui all’art. 8 del contratto collettivo 26.11.94. Il giudice
di appello, nell’esaminare l’impugnazione ha proceduto ad un’ampia
ricostruzione della genesi della norma collettiva, non solo chiarendone
i rapporti con la 1. 28.02.87 n. 56 nei già riferiti tettnini della delega a
contrattare, ma anche illustrando le modalità di intervento ed
applicazione dell’integrazione apportata con l’accordo sindacale
25.09.97, che legittimava l’assunzione a termine per l’ulteriore
fattispecie delle “esigenze eccezionali”.
Nel ricostruire il contenuto della norma collettiva applicabile al
rapporto di lavoro il giudice avrebbe dovuto, tuttavia, verificare anche
il limite di vigenza della stessa in relazione al contratto stipulato, atteso
che, pur non avendo parte ricorrente specificamente dedotto nel
ricorso introduttivo tale profilo di nullità, sarebbe stato comunque
onere del giudice ricostruire nella sua interezza (anche sotto il profilo
della vigenza) la norma regolatrice. In altre parole, l’individuazione
della norma collettiva regolatrice del rapporto implica anche
l’accertamento del suo limite di vigenza e non la sua mera
formulazione testuale.

Per questi motivi
La Corte così provvede:
a) riunisce i ricorsi;
b) accoglie il ricorso proposto da Di Filippo Felice, Scassa
Cristiana, Romanelli Giuseppina e Di Virgilio Giovanna, cassa la
sentenza impugnata in relazione ai ricorsi accolti e rinvia alla Corte
d’appello di Roma in diversa composizione anche per la regolazione
delle spese del giudizio di legittimità;
c) rigetta il ricorso di Fasciani Stefania e condanna la ricorrente
alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 100 (cento) per
esborsi ed in €, 2.000 (duemila) per compensi, oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il Presidente

10.- Il motivo dedotto dal Di Filippo è fondato e comporta
raccoglimento del ricorso, assieme a quello proposta da Scassa,
Romanelli e Di Virgilio, con conseguente cassazione in parte qua della
sentenza impugnata, con rinvio al giudice indicato nel dispositivo, che
verificherà se i contratti dei lavoratori furono stipulati in periodo in cui
la norma collettiva indicata era ancora vigente e provvederà anche alla
regolazione del spese del presente giudizio di legittimità.
11.- Deve essere, invece, rigettato il ricorso della ricorrente
Fasciani, la quale deve essere condannata alle spese del giudizio di
legittimità.
I compensi professionali vanno liquidati in C 2.000 sulla base del
d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento a sole due fasi
del giudizio di cassazione (studio, introduzione della causa) ed allo
scaglione del valore indeterminato.

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