Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26044 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20078-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCIANO ZUCCOLI

47, presso lo studio dell’avvocato MARIA GIOVANNA TALIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CA.AL., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ACCADEMIA ANTIQUARIA 23, presso lo studio dell’avvocato MATILDE

COZZOLINO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2396/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003 C.A. convenne dinanzi al tribunale di Grosseto, sezione di (OMISSIS), Ca.Al., allegando di avere stipulato col convenuto un contratto preliminare di vendita di un immobile, che il convenuto non aveva adempiuto all’obbligo di trasferire la proprietà dell’immobile, e chiedendo perciò al tribunale una sentenza sostitutiva del contratto definitivo, ex art. 2932 c.c., oltre risarcimento del danno.

2. Il convenuto si costituì e dedusse che era stata l’attrice a rendersi inadempiente agli obblighi assunti con la stipula del contratto preliminare, e ne chiese in via riconvenzionale la condanna al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Grosseto con sentenza 8 gennaio 2005, dichiarò la propria incompetenza per territorio.

Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Roma, questo con ordinanza 28 novembre 2011 dichiarò estinto il processo, per tardivo deposito dell’istanza di prosecuzione dopo la sospensione del giudizio, disposta in conseguenza della ricusazione del giudice istruttore.

Il medesimo Tribunale, in composizione collegiale, dichiarò inammissibile il reclamo proposto da C.A. avverso la suddetta ordinanza.

3. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 30 luglio 2013, dichiarò inammissibile l’appello avverso l’ordinanza di estinzione e compensò le spese di lite.

4. Questa Corte, con ordinanza Sez. 2, Ordinanza n. 13654 del 30.5.2017, cassò con rinvio la sentenza d’appello, nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, in quanto immotivata.

5. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Roma con sentenza 12 aprile 2018, n. 2396, pronunciando in sede di rinvio, condannò C.A. al pagamento in favore di Ca.Al. delle spese del primo giudizio di appello, delle spese del giudizio di legittimità, e delle spese del secondo giudizio di rinvio, per un totale di Euro 24.830, oltre accessori.

6. La sentenza di rinvio è stata impugnata per cassazione da C.A., con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito Ca.Al. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il controricorrente Ca.Al. ha eccepito via preliminare l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura e per nullità della notifica.

1.1. L’eccezione di nullità della procura è fondata ed assorbente.

La ricorrente ha infatti allegato al proprio ricorso una procura, redatta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, priva del carattere di specialità.

In essa infatti non è contenuto alcun riferimento nè al procedimento concluso dalla sentenza impugnata, nè a quest’ultima, nè al giudizio di legittimità.

Contiene, per contro, il riferimento ad atti ed attività del difensore inconcepibili rispetto al giudizio di legittimità.

1.2. Questa corte ha già ripetutamente ritenuto, in fattispecie identiche, inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale sia conferita su foglio separato rispetto al ricorso e “senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio” (ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16040 del 28/07/2020, Rv. 658752 – 01; Sez. L -, Ordinanza n. 28146 del 05/11/2018, Rv. 651515 – 01).

1.3. E’ opportuno aggiungere che il principio appena ricordato non viene scalfito dalle deduzioni svolte dalla difesa della parte ricorrente a pag. 2 della memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ivi infatti la difesa della ricorrente richiama principi affermati da questa corte con riferimento a questione diversa, ovvero la possibilità che la sottoscrizione per autentica della procura e la sottoscrizione del ricorso siano apposti sull’originale, e non sulla copia notificata.

Ma ovviamente altro è stabilire se una procura sia validamente sottoscritta, ben altro è stabilire se quella procura sia “speciale”, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, e cioè espressamente conferita solo ed esclusivamente per un determinato giudizio.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Esse tuttavia vanno poste a carico non della parte ricorrente, ma dell’avvocato C.A. in proprio. Una procura che non contenga alcun espresso riferimento al giudizio di legittimità, infatti, ai fini del promovimento del ricorso per cassazione è una procura inesistente, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14474 del 28/05/2019, Rv. 653941 – 01).

E l’inesistenza della procura fa sì che il rapporto processuale non possa essere imputato alla parte, con la conseguenza che le spese di soccombenza non possono che restare a carico di chi ha proposto il giudizio, senza averne il potere, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 10706 del 10/05/2006, Rv. 589872 01).

3. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico del difensore della parte ricorrente – in virtù di quanto esposto al p. precedente – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna T.M.G. alla rifusione in favore di Ca.Al. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.000, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.M.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA