Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26044 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26044
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6455-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ ICEM – IMPRESE COSTRUZIONI EDILIZIE MERIDIONALI SRL;
EQUITALIA POLIS SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 53/34/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 25.1.2010, depositata il 8/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate rinuncia al ricorso proposto inverso la società indicata in oggetto contro l’Equitalia Polis spa, proposto per la cassazione della sentenza pure in oggetto indicata.
La rinuncia non risulta ritualmente notificata e, quindi, non comporta l’estinzione del processo. Tuttavia, è sintomatica del venire meno dell’interesse alla impugnazione e quindi comporta la inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva e, quindi, non vi sono da liquidare spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011