Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26043 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19717-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE MACRI’, MARCO ANDREA CAIONE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO PILATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

J.L., BAT ECO DI B.A. & C. SAS, A2A SPA, INA

ASSITALIA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2074/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 C.A. convenne dinanzi al Tribunale di Milano il condominio del fabbricato sito in quest’ultima città, alla (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’allagamento di un box auto di sua proprietà, il quale aveva danneggiato i beni ivi custoditi, tra i quali un’automobile.

2. Il condominio si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa la società Bat Eco di B.A. & C. s.a.s., la quale su incarico dell’amministrazione condominiale aveva eseguito alcuni lavori in locali condominiali, dalla cui imperita esecuzione era in tesi derivato il danno lamentato dall’attore.

Il condominio chiamò altresì in causa la società INA Assitalia s.p.a. e la società A2A s.p.a. (la cui veste non è indicata negli atti di causa).

3. Con sentenza 24 marzo 2016, n. 3848, il Tribunale di Milano accolse la domanda nei confronti del condominio e della Bat Eco, ritenuti responsabili ciascuno nella misura del 50%: il primo ai sensi dell’art. 2051 c.c.; la seconda per aver malamente eseguito un intervento manutentivo che contribuì all’avverarsi del danno.

La sentenza venne appellata in via principale del condominio ed in via incidentale (adesiva) dalla Bat Eco, ambedue dolendosi unicamente della regolazione delle spese.

4. Con sentenza 27 aprile 2018 n. 2074 la Corte d’appello di Milano accolse il gravame; liquidò ex novo le spese del giudizio di primo grado, riducendole; condannò C.A. alla rifusione in favore del condominio e della Bat Eco delle spese del giudizio di appello.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.A. con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso il solo condominio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4.

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente liquidato le spese di lite applicando i valori medi previsti dalla tabella ministeriale, senza tenere conto della complessità del caso e senza pronunciarsi sull’istanza in tal senso formulata dall’odierno ricorrente.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Lo stabilire se una controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, abbia complessità bassa, media o alta è una valutazione discrezionale riservata al giudice di merito.

Nè sussiste nel caso di specie il vizio di omessa pronuncia, dal momento che la Corte d’appello, applicando i valori medi, ha per ciò solo implicitamente rigettato le istanze dell’odierno ricorrente, intese ad una più cospicua liquidazione delle spese.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 92 c.p.c..

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure.

2.1. Con una prima censura il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel condannarlo alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di lite, dal momento che in appello vi era stata soccombenza reciproca, in quanto il condominio aveva chiesto in via principale la compensazione delle spese del giudizio di primo grado (motivo di gravame rigettato dalla Corte d’appello); e solo in via subordinata la riduzione del quantum liquidato a titolo di spese giudiziali dal giudice di primo grado. Sicchè, conclude il ricorrente, avendo il condominio formulato due domande, ed essendone stata accolta una sola, si doveva ritenere sussistente nel caso di specie l’ipotesi di soccombenza reciproca.

2.2. Con una seconda censura (p. 11 del ricorso) il ricorrente lamenta la “ingiustizia” della decisione d’appello, nella parte in cui lo ha condannato alla rifusione delle spese in favore delle controparti, nonostante egli all’esito della lite fosse risultato sostanzialmente vincitore, essendo stata accertata la esistenza del danno e la responsabilità del condominio.

2.3. La prima delle suesposte censure è infondata.

Questa Corte si è occupata più volte del rapporto tra il concetto di soccombenza e la proposizione di domande subordinate, fissando i seguenti principi:

a) nel caso sia accolta la domanda principale, con assorbimento di quella subordinata, non vi è alcuna soccombenza;

b) nel caso in cui sia rigettata la domanda principale e sia accolta quella subordinata, vi può essere soccombenza parziale di chi quelle domande ed ebbe a formulare in un solo caso: quando la domanda principale e quella subordinata erano tra loro distinte ed autonome fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto totalmente diverse (così già Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 20/08/1966, Rv. 324408 – 01, che fu la sentenza capostipite; in seguito, nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985, Rv. 440976 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 27/07/2005, Rv. 583343 – 01).

Pertanto, quando la domanda principale e quella subordinata siano fondate sulle medesime circostanze di fatto o su analoghe ragioni di diritto, e comunque non siano tra loro indipendenti ed autonome, il rigetto della domanda principale e l’accoglimento di quella subordinata non costituiscono tecnicamente una ipotesi di soccombenza parziale: il che è quanto accade, ad esempio allorchè l’attore, chiesta la condanna al pagamento di una certa somma di denaro, chieda altresì in via subordinata il pagamento della diversa somma “che sarà ritenuta di giustizia”, ed il giudice gli accordi una somma inferiore a quella richiesta in via principale. In tal caso, in assenza di autonomia tra la domanda principale e quella subordinata, questa Corte ha già stabilito non sussiste alcuna ipotesi di soccombenza parziale, con conseguenti effetti pregiudizievoli sulla statuizione delle spese di lite (Sez. 1, Sentenza n. 699 del 17/03/1970, Rv. 345926 – 01).

2.4. Nel caso di specie emerge dalla sentenza impugnata che il condominio, col proprio appello, investì la sentenza di primo grado nella parte in cui l’aveva condannato alla rifusione delle spese in favore dell’attore, e chiese:

a) in via principale, la compensazione delle spese di primo grado;

b) in subordine, la riduzione del loro importo.

A tali richieste aderì la società Bat Eco col proprio appello incidentale. La Corte d’appello accolse la richiesta (b), così implicitamente rigettando la richiesta (a).

Tra le due domande formulate in grado di appello dal condominio non esisteva però alcuna autonomia, in quanto ambedue si fondavano sulla medesima regola (l’art. 92 c.p.c.) ed ambedue si fondavano sul medesimo presupposto di fatto (il divario tra l’importo preteso dall’attore a titolo di risarcimento, e quello a lui accordato dalla sentenza del Tribunale).

Pertanto, non trattandosi di domande autonome, il rigetto di quella principale non ha comportato alcuna situazione di soccombenza parziale, e non giustificava di per sè la compensazione delle spese del grado di appello (salvo, ovviamente, quanto si dirà più oltre, allorchè ci si occuperà della decisione nel merito del presente giudizio).

2.5. La seconda delle censure esposte sopra, al 5 2.2, è fondata.

La Corte d’appello era chiamata a regolare le spese di un giudizio all’esito del quale la domanda attorea risultò fondata, sia pure in misura inferiore a quella pretesa dall’attore.

E’ principio pacifico e risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, che ai fini della regolazione delle spese la soccombenza deve essere valutata in base all’esito complessivo del giudizio.

“Esito complessivo” del giudizio vuol dire che occorre avere riguardo non all’esito dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma al risultato finale conseguito dall’attore.

Corollario di questo principio è che in caso di accoglimento solo parziale della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non mai condannare l’attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto (Sez. 3 -, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 – 01).

La regola per cui la soccombenza deve essere valutata in base all’esito complessivo della lite vale, ovviamente, anche per il giudizio di appello. Pertanto nel caso in cui la domanda attorea, integralmente accolta in primo grado, venga in grado di appello non già rigettata, ma solo ridotta, la parte vittoriosa in base “all’esito complessivo” del giudizio resta pur sempre l’attore, con la conseguenza che il giudice di appello potrà compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello (e, se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado), ma non anche porle anche in parte a carico della parte risultata comunque vittoriosa (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015, Rv. 636950 – 01).

3. Nonostante la ritenuta erroneità in punto di diritto della sentenza impugnata, non è necessario disporne la cassazione con rinvio, in quanto – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – la causa può essere decisa nel merito.

Le spese di lite nei gradi di merito del presente giudizio vanno dunque regolati secondo diritto come segue:

-) resta ferma la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio così come compiuta dalla Corte d’appello, dal momento che, per le ragioni sopra esposte, la relativa statuizione non è stata validamente impugnata in questa sede;

-) le spese del secondo grado di giudizio vanno compensate interamente ai sensi dell’art. 92 c.p.c., tra C.A., il Condominio e la Bat Eco, in considerazione del fatto che l’odierno ricorrente è risultato vittorioso all’esito complessivo del giudizio, sia pure in misura inferiore rispetto a quella domandata.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) rigetta il primo motivo di ricorso;

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa le spese giudiziali del grado di appello;

(-) condanna il Condominio di (OMISSIS) e la Bat Eco s.a.s. di B.A. & C., in solido, alla rifusione in favore di C.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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