Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26043 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 22/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 20381 del ruolo generale dell’anno

2010, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente-

contro

M.C.S. Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, in

persona del commissario liquidatore pro tempore, rappresentato e

difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso,

dall’avv. Brandino Giuseppe, col quale elettivamente si domicilia in

Roma, al corso Trieste, n. 87, presso lo studio dell’avv. Enrico

Vitali;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sede di Siracusa, sezione 7, depositata in

data 15 giugno 2009, n. 164/07/09;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 22 novembre 2016

dal consigliere PERRINO Angelina – Maria;

sentiti per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Maddalo

Alessandro;

udito il sostituto procuratore generale DE MASELLIS Mariella, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento ad essa notificata, conseguita all’omesso versamento di iva, interessi e sanzioni nonostante l’adesione alle definizioni previste dalle L. n. 388 del 2000 e L. n. 289 del 2002, nonchè di ritenute alla fonte, nonchè di irap e ancora di iva, eccependone, tra l’altro, la nullità perchè non preceduta da preventiva comunicazione. Con separato ricorso ha impugnato altra cartella, scaturita dall’omissione dei versamenti dovuti a seguito all’adesione al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 – bis. La Commissione tributaria provinciale, previa riunione, ha accolto entrambi i ricorsi, e quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, affermando l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, perchè non preceduta dalla comunicazione dell’irregolarità dei condoni. Avverso questa sentenza propine ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui la società cooperativa replica con controricorso e ricorso incidentale articolato in un mezzo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. – Col primo motivo del ricorso principale l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, là dove il giudice d’appello ha statuito, argomentando da questa norma, l’esistenza dell’obbligo dell’ufficio di comunicare gli esiti della richiesta di condono.

La mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto dell’istanza di condono non soltanto non comporta alcuna decadenza a carico dell’amministrazione finanziaria, ma non si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, poichè questi, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, può proporre tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto, a lui non notificato, in sede di impugnazione della cartella emessa per il recupero dell’imposta. La notificazione della cartella equivale a manifestazione implicita, da parte dell’ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l’ammissione al condono (tra varie, Cass. n. 7673/12 e n. 15881/16). Costituendo l’estinzione dell’obbligazione tributaria l’effetto collegato dall’ordinamento al perfezionamento della fattispecie di condono, è onere del contribuente, a fronte della pretesa dell’Amministrazione manifestatasi con l’emissione dell’atto impositivo, dimostrare l’avvenuta integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie condonistica.

2.1. – Ne consegue l’insussistenza del presupposto di applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale impone l’obbligo del contraddittorio preventivo soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (tra varie, v. Cass. n. 8154 e 12023/15). Il che assorbe eventuali diverse previsioni contenute in normativa secondaria.

3. – Il motivo va quindi accolto, determinando l’assorbimento del secondo motivo, che concerne la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, comma 3, nonchè del terzo motivo, riguardante la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

3. – Inammissibile per difetto di autosufficienza è il motivo del ricorso incidentale, col quale la società cooperativa denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, là dove il giudice d’appello non ha rilevato la novità dei motivi d’appello, mancando la trascrizione degli atti utili ad apprezzare la sussistenza di tale novità. La contribuente avrebbe dovuto difatti riportare, nei loro esatti termini e non, come ha fatto, per riassunto del loro contenuto, i passi dell’atto d’appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate (tra varie, Cass. n. 11736/16).

4. – La sentenza impugnata va in conseguenza cassata in relazione al profilo accolto, con rinvio, anche per le spese alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, che esaminerà le censure proposte nel merito dalla contribuente, di cui dà conto la narrativa della sentenza impugnata.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame nonchè per la regolazione complessiva delle spese alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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