Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26043 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. II, 15/10/2019, (ud. 08/01/2019, dep. 15/10/2019), n.26043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19151/2015 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in Roma, via E. Tazzoli

6, presso lo studio dell’avvocato Luigi Condemi, rappresentato e

difeso dall’avvocato Mario Paone;

– ricorrente –

contro

S.E., S.A.R., S.R.,

S.P., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Trionfale 65, presso lo studio dell’avvocato Daniele Camerota,

rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Coronella;

N.E., elettivamente domiciliato in Roma, viale Carlo

Felice n. 103 presso lo studio dell’avvocato Berchicci e

rappresentata e difesa dall’avvocato Samantha Tatta;

– controricorrenti –

e contro

N.E.C.;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 2421/2015 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’improcedibilità o il rigetto

del ricorso;

udito l’Avvocato Samantha Tatta per la controricorrente

N.E. che ha concluso come in atti e l’Avvocato Luigi Coronella per i

controricorrenti S. e altri che ha concluso come in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il presente giudizio trae origine dalla citazione cui N.M.P., E.C. ed E. convenivano in giudizio il fratello G. e la cognata R.T. per conseguire la divisione dei beni relitti dai genitori, previa riduzione delle donazioni nei confronti del convenuto, asseritamente effettuate in violazione delle quote a loro spettanti.

2. L’adito Tribunale di Latina con sentenza n. 473 del 2010 acccoglieva la domanda di divisione e in accordo alla conclusione prospettata dal ctu al punto 2 “note alla tabella C”, calcolava la suddivisione in quattro quote uguali pari ad Euro 98.212,50 ciascuna, disponendo che il convenuto corrispondesse alle sorelle la somma pari ad Euro 12.137,50 mentre i beni residui relitti e non oggetto di donazioni potevano essere attribuiti pro-indiviso alle attrici come richiesto in comparsa conclusionale.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello N.G. contestando la valutazione della quota di spettanza delle coeredi come determinata dal tribunale e chiedeva che la corte d’appello determinasse il valore effettivo residuale dei beni in Euro 46.438,00 ritenendo che la donazione eseguita in suo favore e pari ad Euro 110.950 andasse imputata quanto ad Euro 61,007,00 a titolo di legittima e quanto ad Euro 49.143,00 a titolo di disponibile da distrarsi dal contesto dei beni residuali.

4. La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 2421 e depositata il 17 aprile 2015 confermava la sentenza impugnata e compensava integralmente le spese di lite.

5. il giudice del gravame rilevava, a fondamento della conclusione, che nè l’appellante nè le altre parti avevano depositato gli atti di donazione oggetto dell’impugnazione e dell’appello incidentale, con la conseguenza che non era possibile, in difetto di tale documentazione, valutare la fondatezza del gravame.

5. La sentenza della corte capitolina veniva notificata in data 21 maggio 2015 e con successivo ricorso – ritualmente notificato a N.E., S.P., A.R., R. ed E. – N.G. ne ha chiesto la cassazione sulla base di un unico motivo cui resistono, con autonomi atti, i controricorrenti N.E. (con uno) e S.P., A.R., R. ed E. (con l’altro), illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

6. Non risulta effettuata rituale notifica nei confronti della litisconsorte N.E.C. che ha depositato in data 13/12/2018 atto di intervento volontario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il collegio dà preliminarmente atto che non viene disposta la notifica a N.E.C. ex art. 331 c.p.c., perchè il ricorso, come si preciserà poco oltre, non appare destinato a buon esito (cfr. Cass. 26373/2008; id. 2723/2010).

2. Va altresì preliminarmente rigettata l’eccezione di parte controricorrente sull’asserito difetto della procura rilasciata a margine del ricorso, secondo il quale non sarebbe esplicitata la relazione con l’atto per il quale è stata conferita.

2.1. L’eccezione è infondata poichè il riferimento specifico alla sentenza impugnata ed agli estremi del giudizio occorrono solo se la procura è rilasciata con atto separato. (cfr. Cass. 151/1991; id. 4197/1997).

3. Ciò posto, ritiene il collegio che, come puntualmente eccepito dal P.M., il presente ricorso sia improcedibile per non essere stata depositata con il ricorso la copia della sentenza impugnata con la relata di notifica, sebbene tale adempimento sia avvenuto e parte ricorrente ne dia atto.

3.1. Costituisce, infatti, principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (cfr. Cass. sez. un. 25513/2017; id. 386/2017).

3.2. E’ possibile escludersi la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass. Sez. Un. 10608/2017):

3.3. Nel caso di specie la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica non si rinviene altrimenti e il ricorso per cassazione è stato notificato oltre i 60 gg. dalla pubblicazione della sentenza (chè diversamente l’improcedibilità del ricorso sarebbe esclusa dalla sua indiscutibile tempestività a prescindere dalla data di notifica della sentenza d’appello).

3.4. L’improcedibilità del ricorso comporta l’assorbimento di ogni altra questione.

4. In applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore delle controparti costituite come liquidate in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti costituiti per Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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