Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26042 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26042 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA
sul ricorso 20899-2009 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Ad/

(P.I./C.F.

09339391006), nella qualità di cessionaria
dell’azienda bancaria della Banca Nazionale del
Lavus .73a,

in persona

del

pro Lempufe, clettiva~te
2013
1426

Data pubblicazione: 20/11/2013

legale rappresentante
dnminiliata

in

ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 68, presso l’avvocato
GARRITANO FEDERICO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CORVINO ALDO, giusta procura in calce
al ricorso;

1

- ricorrente contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA BORGHESE S.R.L. (P.I.
06292530638), in persona del Curatore avv. ANTONIO
RESCINITI, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR,

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DE
NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2824/2008 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 02/10/2013 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, comunque infondato.

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’il luglio 2008 la Corte di appello
di Napoli, in riforma della sentenza in data 8 marzo 2006
del Tribunale della stessa città, accoglieva l’azione

revocatoria ex art. 67, secondo comma, 1. fall. proposta
dal fallimento della s.r.l. Borghese nei confronti della
Banca nazionale del lavoro ed avente ad oggetto le rimesse
effettuate dalla fallita, nell’anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento, sul conto corrente
intrattenuto con il predetto istituto di credito. In
particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di
appello affermava che la conoscenza dello stato di
insolvenza in capo alla banca poteva desumersi, anche
prima della data di levata del primo protesto (4 luglio
1995), dallo stesso andamento del conto corrente, dal
quale risultava che già dal 12 giugno 1995 la banca aveva
bloccato il conto e revocato tacitamente l’affidamento,
impedendo alla correntista di usufruire della linea di
credito apparentemente ancora a sua disposizione e
consentendole di emettere assegni solo dopo il versamento
della relativa provvista. Dall’estratto conto emergeva,
infatti, che il 12 giugno 1995 la s.r.l. Borghese aveva
versato assegni per lire 100.000.000 ed aveva emesso due
assegni complessivamente di pari importo; che il 15 giugno
aveva versato un assegno di lire 45.000.000 ed aveva
3

emesso un assegno di pari importo; che il 19 ed il 21
giugno aveva versato e prelevato lire 70.000.000; che il
20 giugno aveva versato lire 33.000.000 e prelevato lire
25.000.000 dopo avere già prelevato lire 8.000.000 il
giorno precedente. Le predette operazioni, inoltre,

aveva eccepito la natura bilanciata.
La

Banca

nazionale

del

lavoro

s.p.a.,

quale

cessionaria dell’azienda bancaria della Banca nazionale
del lavoro s.p.a. (soggetto diverso malgrado l’identità
della denominazione sociale) propone ricorso per

—i/

cassazione avverso detta sentenza, deducendo due motivi.
Il fallimento resiste con controricorso. Entrambe le parti
hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si

deve

preliminarmente

esaminare

e

respingere

l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal
controricorrente fallimento con riguardo alla
legittimazione processuale. La ricorrente, infatti, ha
depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., i documenti che
comprovano sia la cessione dell’azienda bancaria sia i
poteri del funzionario che ha rilasciato la procura.
Con il primo motivo Banca nazionale del lavoro s.p.a.
deduce la violazione dell’art. 67, secondo coma, 1. fall.
e degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando che
erroneamente la sentenza impugnata aveva desunto il blocco
4

dovevano ritenersi revocabili in quanto la banca non ne

del conto e la revoca tacita dell’affidamento in una
situazione nella quale non solo i versamenti effettuati
erano stati riutilizzati con prelevamenti, senza quindi
una riduzione dell’esposizione, ma era mancata del tutto
la prova che il comportamento della s.r.l. Borghese fosse

conseguenza di una imposizione della banca e non il frutto
di una scelta volontaria.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di
motivazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva
omesso di considerare le seguenti circostanze
incompatibili con il congelamento del conto e la revoca
tacita dell’affidamento: l) la correntista con le
operazioni prese in considerazione si era sempre mantenuta
più o meno nei limiti del fido; pertanto, non poteva
parlarsi di una mancata riutilizzazione della provvista ed
anzi al momento della revoca dei fidi l’esposizione era
superiore a quella esistente al momento delle predette
operazioni; 2) la banca aveva permesso alla cliente di
prelevare la somma di lire 100.000.000 anticipatamente
rispetto alla valuta ed alla conoscenza dell’esito del
versamento del corrispondente assegno; 3) il conto aveva
registrato operazioni di addebito incompatibili con una
operazione di rientro dall’esposizione; 4) 1’8 ed il 16
giugno erano stati consegnati alla correntista due
libretti di assegni; oltre alle operazioni a debito prese
in considerazione nella sentenza impugnata, dall’estratto
5

conto risultavano, nel periodo dal 30 giugno al 4 luglio,
altre quattro operazioni di addebito.
Il primo motivo, al di là della rubrica, propone (salvo
che per la dedotta violazione dell’onere della prova) un
vizio di motivazione ed è fondato. La ricorrente non pone

in discussione il principio secondo cui le rimesse su un
conto “congelato”, a seguito della revoca tacita
dell’affidamento, con conseguente impossibilità del
correntista di riutilizzare la provvista, siano da
considerare atti solutori e come tali revocabili e non
pone in discussione neppure la possibilità di desumere la
scientla decoctionis dal “congelamento” del conto. Ciò che
la ricorrente contesta è, tuttavia, la congruità della
motivazione con cui la Corte territoriale ha affermato la
ricorrenza nella specie di una ipotesi di congelamento del
conto, ricavandone la prova della scientia decoctionis.
In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha
chiarito che, in presenza di un conto corrente formalmente
affidato, l’accertamento del “congelamento” è oggetto di
un apprezzamento di fatto del giudice di merito (Cass. 27
ottobre 2005, n. 20935) e richiede la ricorrenza di
specifiche circostanze di fatto, quali “la chiusura
anticipata del conto o il blocco nella concessione dei
blocchetti degli assegni ovvero condotte negoziali
sintomatiche in modo univoco della natura solutoria dei
versamenti” (Cass. 6 novembre 2007, n. 23107).
6

Nella specie non ricorre alcuna di tali circostanze e la
Corte napoletana ha desunto il congelamento del conto dal
fatto che, a partire da una certa data, ai prelievi sul
conto corrispondevano precedenti o contestuali versamenti
per importi corrispondenti.

Indipendentemente dalla mancata ricorrenza degli elementi
indicati dalla citata giurisprudenza di questa Corte come
sintomatici di una chiusura di fatto dell’apertura di
credito, spetta certamente al giudice di merito valutare
l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici,
individuare i fatti da porre a fondamento del relativo
processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di
legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente
motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 2
aprile 2009, n. 8023; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15737).
Nella specie, tuttavia, il ragionamento decisorio, come
lamentato dalla ricorrente, è illogico e contraddittorio.
Dalla circostanza evidenziata nella sentenza
impugnata non è, infatti, possibile desumere logicamente
un congelamento del conto (e, quindi, per quanto qui
interessa, la conoscenza dello stato di insolvenza) perchè
da essa non può trarsi la conclusione che la banca aveva
posto in essere un meccanismo per ridurre l’esposizione
della debitrice senza chiudere formalmente l’apertura di
credito, visto che le somme versate erano contestualmente

o quasi contestualmente riutilizzate. Neppure si può
7

ritenere che le rimesse collegate temporalmente alle
operazioni di prelievo fossero, anche indipendentemente
dal supposto congelamento del conto, un sintomo univoco
della conoscenza dello stato di insolvenza; tali rimesse,
infatti, si spiegano semplicemente, in difetto di

intesa a mantenere l’esposizione nei limiti del fido
concessole.
All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento
del secondo motivo, relativo a circostanze di fatto
incompatibili con il ritenuto congelamento del conto.
P . Q . M .
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito
il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio
di cassazione, alla Corte di appello di Napoli in diversa
composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2
ottobre 2013.

ulteriori circostanze, con una condotta della debitrice

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