Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26041 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26041 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 6032-2009 proposto da:
MINNUCCI

GIORGIO

(c.f.

MNNGRG56C15A297K),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO
97, presso l’avvocato LEONE GENNARO, che lo

Data pubblicazione: 20/11/2013

rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente-

2013

contro

1388

PIGNANI ROMANO (C.F.

PGNRMN66CO3H501A),

PIGNANI

CARLO (C.F. PGNCRL69D01H501X), PIGNANI ANDREA (C.F.

1

PGNNDR75C30H501N),

elettivamente

domiciliati

in

ROMA, VIA LEOPOLDO NOBILI 11, presso l’avvocato
MACCHIA MARIO, che li rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti contro

FALLIMENTO CASH & CARRY CASSIA S.R.L.;
– intimato –

Nonché da:
FALLIMENTO DELLA CASH & CARRY CASSIA S.R.L. (C.F.
04515711002), in persona del Curatore dott. FABIO
GENTILI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 388, presso l’avvocato MALTESE MAURO, che
lo rappresenta e difende, giusta procura speciale
per Notaio dott.ssa MARIA RAFFAELLA D’ETTORRE di
ROMA – Rep. n. 7370 del 1.10.2012;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

MINNUCCI GIORGIO, PIGNANI CARLO, PIGNANI ROMANO,

h

PIGNANI ANDREA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1183/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO

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DI AMATO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GENNARO LEONE
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito, per i controricorrenti PIGNANI ROMANO +2,

ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

incidentale Fallimento, l’Avvocato MAURO MALTESE che
ha chiesto il rigetto del ricorso principale e
l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
. Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale e per
l’assorbimento dell’incidentale.

l’Avvocato MARIA CRISTINA TOMASSINI, con delega, che

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fallimento della s.r.l. Cash e Carry Cassia conveniva
in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, Giorgio Minnucci
nonchè Carlo, Romano e Andrea Pignani chiedendo, nei

confronti del primo, l’accertamento della simulazione o la
revoca, ai sensi dell’art. 67 1. fall., dell’atto con cui
la società aveva venduto al convenuto, nell’anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento, un terreno sito in
località Settevene del comune di Nepi e chiedendo, nei
confronti degli altri convenuti, che avevano
successivamente acquistato il terreno dal Minnucci, la
declaratoria di inefficacia del relativo atto di acquisto.
Interveniva, quindi, tra il fallimento ed i Pignani, una
transazione in virtù della quale questi ultimi
corrispondevano alla procedura la complessiva somma di lire
180.000.000=, prevedendo tuttavia la restituzione ai
Pignani della somma di lire 150.000.000 in caso di mancato
accoglimento della domanda proposta dal fallimento nei
confronti del Minnucci. A seguito di detta transazione il
fallimento rinunziava alla domanda ed agli atti del
giudizio nei confronti dei Pignani che accettavano la
rinunzia.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 marzo 2004,
dichiarava estinto ex art. 306 c.p.c. il giudizio tra il
fallimento ed i convenuti Pignani; inoltre, come si
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evinceva dalla motivazione, malgrado l’erroneo riferimento
in dispositivo, dichiarava cessata la materia del
contendere tra lo stesso fallimento ed il Minnucci,
affermando che la menzionata transazione aveva reso
impossibile la reintegrazione della garanzia patrimoniale e

che, d’altro canto, nei confronti del Minnucci non era
stata formulata una domanda di risarcimento del danno per
equivalente. Pertanto, secondo il Tribunale era venuto meno
l’interesse dell’attore e del convenuto Minnucci ad una
pronunzia nel merito.
Il

fallimento

proponeva

appello

che

la

Corte

territoriale di Roma accoglieva con sentenza del 17 marzo
2008, osservando che anche dopo la transazione permaneva
l’interesse del fallimento ad una pronunzia sulla domanda
proposta nei confronti del Minnucci; infatti, se tale
domanda non fosse stata accolta sarebbe caduto
automaticamente l’accordo transattivo con i Pignani, con
l’obbligo di restituire a questi ultimi la somma di C
77.468,00 (pari a lit. 150 milioni), secondo quanto
previsto dal punto 9 della transazione del 16.9.2003. Tanto
premesso, la Corte riteneva che il fallimento avesse voluto
far valere in appello, nei confronti del Minnucci, soltanto
l’azione revocatoria prevista dal secondo comma dell’art.
67 1. fall. e concludeva per la fondatezza di tale domanda.
In particolare, la Corte affermava che la compravendita tra
la fallita società ed il Minnucci si collocava “nell’ambito
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di un accordo simulatorio,

confessato dai Pignani

(effettivi beneficiari dell’operazione) e provato dalle
modalità di pagamento del prezzo di acquisto del terreno
(asseritamente in contanti – senza riscontri documentali da
parte del Minnucci; in 33 rate mensili, senza interessi, da

parte dei Pignani)». Questi ultimi, secondo la Corte, ben
conoscevano lo stato di decozione della s.r.l. Cash e Carry
Cassia in quanto operanti nello stesso contesto
territoriale destinato ad attività produttive; pertanto,
anche il Minnucci doveva ritenersi pienamente consapevole
dello stato di decozione della venditrice considerato che
aveva partecipato all’accordo simulatorio confessato dai
Pignani, interponendosi nella vendita tra questi e la
società poi fallita.
Avverso detta sentenza propone ricorso Giorgio Minnucci,
deducendo due motivi. Il fallimento nonchè Carlo, Romano e
Andrea Pignani resistono con controricorso; il fallimento
propone anche ricorso incidentale condizionato affidato ad
un motivo illustrato anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la
violazione degli artt. 100 c.p.c. e 67 1. fall. nonchè il
vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte
territoriale aveva ritenuto sussistente un interesse del
fallimento alla decisione della domanda proposta nei suoi
confronti; infatti, indipendentemente da quanto previsto
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dalla transazione, alla quale egli era rimasto estraneo, la
rinuncia incondizionata al diritto ed all’azione nei
confronti dei Pignani aveva reso inattuabile la finalità
della revocatoria fallimentare, in quanto la rinuncia ad
acquisire il bene dal subacquirente rendeva inutile una

pronuncia restitutoria nei confronti del primo acquirente,
anche perchè il fallimento non aveva avanzato nè poteva più
avanzarla una domanda diretta ad ottenere dal Minnucci un
risarcimento per equivalente. Inoltre, se gli effettivi
acquirenti del bene dovevano ritenersi i Pignani, la
rinuncia nei loro confronti non poteva non comportare la
cessazione della materia del contendere nei confronti del
Minnucci.
Il motivo è infondato. Quanto all’ultimo rilievo si deve
premettere, come già riferito in narrativa, che la Corte di
appello ha ritenuto che il fallimento non abbia coltivato
l’azione di simulazione ed abbia insistito solo nell’azione
revocatoria. Da ciò discende l’irrilevanza della eventuale
simulazione, il cui accertamento, del resto, non è stato
chiesto neppure dall’odierno ricorrente. Infatti, ai sensi
degli artt. 1414 e 1415 c.c., l’atto simulato è privo di
effetti soltanto tra le parti, mentre i terzi (nella specie
i creditori e per essi il curatore del fallimento) hanno la
facoltà di scegliere se far valere o meno (“possono”) la
simulazione quando pregiudica i loro diritti. In tale
contesto l’accordo intervenuto tra le parti (definito come
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simulatorio dalla Corte di appello, ma la cui portata è,
peraltro, descritta in termini compatibili con una
interposizione reale) è stato preso in considerazione
soltanto ai fini della prova della conoscenza dello stato
di insolvenza e da esso non può discendere alcuna

conseguenza sul piano degli effetti, nei confronti del
fallimento, della compravendita tra la s.r.l. Cash e Carry
Cassia in bonis ed il Minnucci. Quest’ultimo, pertanto, non
può fondare sulla simulazione e sull’intervenuta
transazione tra il fallimento ed i subacquirenti la carenza
di interesse del primo alla decisione sulla azione
revocatoria.
Quanto agli altri rilievi, si deve convenire che,
qualora l’acquirente dal soggetto poi fallito abbia
rivenduto il bene ad altri, l’inefficacia nei confronti
della massa del primo atto di vendita è normalmente il
presupposto per la dichiarazione dell’inefficacia dei
successivi atti di vendita. Nel caso in esame, invece,
l’inefficacia del primo atto rappresenta il presupposto per
il consolidamento degli effetti della transazione che ha
consentito al fallimento di acquisire in tutto o in parte
il controvalore del bene. La dichiarazione di inefficacia
consente, quindi, di conseguire un risultato utile; essa,
inoltre, è anche provvedimento possibile pur in presenza di
una transazione con i subacquirenti. Invero, come è
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, oggetto
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della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in
sè, ma la reintegrazione della generica garanzia
patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità ad
esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che,
rispetto all’interesse dei creditori, viene in

l’assoggettabilità del bene all’esecuzione diviene
impossibile perché il bene è stato alienato a terzi, la
reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il
naturale sostitutivo. Da tale principio si è tratta la
conclusione che, nel caso in cui il curatore del fallimento
abbia richiesto nell’atto introduttivo del giudizio la
revoca di una compravendita, non costituisce domanda nuova
quella dal medesimo formulata in sede di precisazione della
conclusioni, consistente nella condanna al pagamento

4

dell’equivalente monetario, per avere il convenuto alienato
l’oggetto della compravendita (Cass. 20 luglio 1999, n.
7790; Cass. 17 giugno 2009, n. 14098).
Da quanto detto discende che non è di ostacolo alla
dichiarazione di inefficacia il fatto che tra il fallimento
ed i subacquirenti sia intervenuta una transazione
risolutivamente condizionata, in tutto o in parte, al
rigetto della domanda nei confronti del primo acquirente.
Infatti, poiché il petitum della revocatoria fallimentare è
rappresentato dal recupero alla garanzia patrimoniale dei
creditori del valore del bene che è uscito dal patrimonio
9

considerazione soltanto per il suo valore. Sicché, quando

del fallito, la transazione non impedisce di conseguire il
risultato dell’azione, lasciando immutati gli elementi
strutturali della domanda.
In conclusione, oggetto della domanda di revocatoria
fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione

della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante
l’assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione
di un bene che, rispetto all’interesse dei creditori, viene
in considerazione soltanto per il suo valore; ne consegue
che nel caso in cui colui che ha acquistato dal soggetto
poi fallito abbia rivenduto a terzi ed il curatore abbia
raggiunto con questi un accordo transattivo risolutivamente
condizionato al rigetto della domanda nei confronti
dell’acquirente, l’azione revocatoria promossa nei
confronti di quest’ultimo non diviene improcedibile per
impossibilità di conseguire il risultato dell’azione, che
mantiene inalterati il petitum (del quale eventualmente può
ridursi soltanto il quantum) e la causa petendl.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione
degli artt. 2697 e 2730 c.c. e dell’art. 67, comma 2, 1.
fall., nonché vizio di motivazione, lamentando che
erroneamente la Corte di appello aveva desunto la
conoscenza dello stato di insolvenza dalla dichiarazione
confessoria dei Pignani, atteso che tale dichiarazione non
poteva avere alcun effetto nei suoi confronti, e da una

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asserita esistenza di protesti ed esecuzioni dei quali il
fallimento non aveva dato prova.
Il motivo è parte infondato e in parte inammissibile.
Quanto alle dedotte violazioni di legge, è vero che le
dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dal confitente non

possono avere valore di prova legale nei confronti di altre
parti del processo (nella specie, peraltro, non risulta il
tenore esatto delle dichiarazioni e neppure se si tratta di
confessione giudiziale o stragiudiziale); tuttavia, il
giudice ben può apprezzare liberamente la dichiarazione e
trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle
altre parti (e plurimis Cass. 24 febbraio 2011, n. 4486).
Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, dato che la
Corte ha valutato la dichiarazione confessoria dei Pignani
(relativa ad un accordo diretto ad interporre il Minnucci
nell’acquisto) inserendola in un contesto indiziario più
ampio nel quale confluivano l’inattendibilità di un
acquisto effettuato dal Minnucci in data 25 giugno 1998 al
prezzo convenuto e pagato in contanti (ma senza riscontri
documentali) di lit. 196 milioni e di una successiva
vendita effettuata dopo poco più di tre mesi al prezzo di
lit. 198 milioni da pagarsi senza interessi in 33 rate
mensili, nonchè l’inattendibilità, in tale contesto, di un
interesse del Minnucci, di professione odontotecnico, per
un terreno destinato dal piano urbanistico ad insediamenti
produttivi.
11

Quanto al dedotto vizio di motivazione il motivo è
• inammissibile in quanto manca il momento di sintesi
prescritto dall’art. 366
temporis.

bis

c.p.c., applicabile

ratione

Resta assorbita l’ulteriore ragione di

inammissibilità conseguente al fatto che il motivo propone

censure di merito.
Con il ricorso incidentale condizionato il fallimento
deduce violazione dell’art. 329, comma 2, c.p.c. nonchè
vizio di motivazione lamentando che erroneamente la Corte
territoriale aveva ritenuto non riproposte le domande di
simulazione e di revocatoria, ai sensi dell’art. 67, comma
l, 1. fall., atteso che il fallimento aveva concluso
chiedendo alla Corte di accogliere “tutte le domande
proposte con l’atto di citazione • • . integrate nella
memoria ex art. 183 c.p.c. … richiamate nelle conclusioni
del 24/9/2003”.
Il motivo resta assorbito dal rigetto del ricorso
principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo nei rapporti tra il fallimento ed il
ricorrente; soccorrono, invece, giusti motivi per
compensare le spese nei rapporti tra il Minnucci e Carlo,
Romano e Andrea Pignani, poiché questi ultimi si sono
limitati a partecipare al giudizio, rimettendosi alla
decisione di questa Corte.
P . Q. M.
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rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito
l’incidentale; condanna il ricorrente al rimborso in favore
del fallimento delle spese di lite, liquidandole in C
5.200,00=, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP;
compensa le spese nei rapporti tra il ricorrente ed i

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25
settembre 2013.

controricorrenti Carlo, Romano e Andrea Pignani.

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