Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26041 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26041
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4573-2011 proposto da:
EURORENT SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo
studio dell’avvocato MARIANI RENATO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIGLIA FRANCO, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASTELLO D’AGOGNA;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 21477/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
del 6.7.2010, depositata il 19/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
udito per la ricorrente l’Avvocato Carlo Segnalini (per delega avv.
Renato Mariani) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che si riporta alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La società ricorrente chiede la correzione dell’ordinanza indicata in oggetto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., in quanto per mero errore materiale nella intestazione dell’ordinanza stessa viene indicata, come oggetto dei ricorso per cassazione “la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 91/32/07, depositata il 18/1/2008” mentre invece si tratta del “la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 91/32/07, depositata i 18/1/2008”.
Effettivamente, sussiste l’errore materiale denunciato, in quanto la sentenza impugnata con ricorso per cassazione è stata pronunciata dalla CTR di Milano (rectius della Lombardia) e quindi va disposta la correzione richiesta, con la procedura di cui all’art. 380 bis c.p.c., (v. art. 391 bis c.p.c., comma 2).
Nulla per le spese (Cass. 10203/2009).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e corregge l’ordinanza impugnata nel senso che nella intestazione della stessa laddove è scritto “Commissione Tributaria Regionale del Piemonte” deve leggersi “Commissione Tributaria Regionale della Lombardia”.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011