Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26040 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26040 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 10863-2007 proposto da:
FALLIMENTO DELLA F.LLI MENGHINI DI MENGHINI PIETRO
& C. S.N.C. (C.F. 00601660202), nonchè
personalmente dei soci MENGHINI MASSIMO, MENGHINI

Data pubblicazione: 20/11/2013

PIETRO, MENGHINI GIANNI, MOTTA BRUNA, in persona
del Curatore dott. STEFANIA MALERBA, elettivamente
2013
1383

domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso
l’avvocato NANNI NICOLA, rappresentati e difesi
dall’avvocato BELLINTANI GIOVANNI, giusta procura
in calce al ricorso;

1

- ricorrenti contro

MPS

GESTIONE

CREDITI

BANCA

S.P.A.

(C.F.

92034880523), non in proprio ma in nome e per conto
della BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.P.A., in persona

elettivamente domiciliata in ROMA, Via BOEZIO 6,
presso l’avvocato LUCONI MASSIMO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSIO
ALESSANDRO, giusta procura a margine del
controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

864/2006 della CORTE

D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/09/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato MASSIMO
LUCONI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

del legale rappresentante pro tempore,

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. Con sentenza in data 21 gennaio 2003, il Tribu-

nale di Mantova accolse la domanda, proposta dal cura-

C. s.n. c. nonché personalmente dei soci Massimo, Gianni e Pietro Menghini e Bruna Motta, di revocatoria ordinaria della costituzione d’ipoteca concessa dalla società in bonis a favore della Banca agricola Mantovana
s.p.a.
2. Con sentenza 11 settembre 2006, la Corte d’ap-

pello di Brescia, in riforma della decisione di primo
grado, ha respinto la domanda della curatela fallimentare. La corte ha osservato che, trattandosi di revocatoria ordinaria, la curatela non era esonerata dal fornire la prova dell’eventus damni,

e che tale prova non

era stata offerta. Nulla, infatti, dimostrava che il
valore dei beni dei soci, di consistenza non indifferente, pur decurtato in misura corrispondente al debito
ipotecario, fosse insufficiente a coprire l’esposizione
debitoria verso i creditori anteriori alla stipulazione
del mutuo ipotecario; né era stato dimostrato che l’iscrizione ipotecaria avesse determinato o aggravato
l’insolvenza della società.

tore del fallimento F.11i Menghini di Menghini Pietro &

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la curatela fallimentare per un unico motivo.
Resiste con controricorso MPS Gestione crediti
Banca s.p.a., in nome e per conto della Banca agricola

MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la
violazione dell’art. 66 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 in
relazione all’art. 2901 c.c. Si censura l’affermazione
che la consistenza dei beni fosse “non indifferente”, o
che fosse sufficiente a coprire l’esposizione debitoria
verso i sette creditori anteriori al mutuo. Il ricorso
prosegue richiamandosi alla documentazione in atti superfluamente riprodotta – che dovrebbe dimostrare come l’ammontare dei crediti sociali fosse molto superiore a quello considerato dal giudice di merito. Per questa parte il ricorso è inammissibile, sollevando questioni di mero fatto estranee al presente giudizio di
legittimità, e conseguentemente neppure riflesse dal
quesito di diritto.
Questo verte invece sulla questione se, nella fattispecie regolata dall’art. 66 legge fall., trattandosi
di atto pregiudizievole di prestazione di garanzia,
l’eventus damni possa essere individuato, pur in assen4

Il co
I. est.
dr. A1d&ccherini

Mantovana s.p.a..

za di sostanziale diminuzione quantitativa del patrimonio del fallito, nel mutamento qualitativo che – rendendo più difficoltosa o aleatoria la possibilità di
soddisfacimento coattivo dei debiti per i creditori e-

bilità futura dell’impresa di ricorrere al credito bancario o a forniture a credito.
Il fallimento ricorrente intende richiamarsi alla
nota giurisprudenza di questa corte, che per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria ritiene sufficiente, a fondamento dell’azione, il compimento di un
atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una
variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma
anche in una modificazione qualitativa di esso (Cass.
29 marzo 2007 n. 7767). Nel presente giudizio, tuttavia, il carattere meramente ipotetico del quesito, privo nello stesso ricorso di qualsiasi rispondenza a questioni concretamente dibattute nel processo o a circostanze di fatto accertate, quali le supposte restrizioni al credito, che possano deporre a favore della tesi
del pregiudizio subito dai creditori anteriori al mutuo, lo rende inammissibile. Del resto,secondo l’accertamento del giudice di merito, non vi era prova che la
determinazione o l’aggravamento dell’insolvenza della

sistenti – ridurrebbe per conseguenza logica la possi-

società fosse stata conseguenza dell’iscrizione ipotecaria, e tale giudizio di fatto non è toccato dal quesito.
5.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono a

dispositivo.
P. q. m.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la parte
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi E 7.200,00, di cui
E 7.000,00 per compensi, oltre agli oneri di legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 25 settembre 2013.

carico della parte ricorrente, e sono liquidate come in

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