Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26040 del 17/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26040
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 32295/2019
R.G., sollevato dal Tribunale di Firenze con ordinanza del
23/10/2019 nel procedimento vertente tra:
H.A.S., da una parte, e MINISTERO DELL’INTERNO –
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE – DIREZIONE
CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO – UNITA’
(OMISSIS), dall’altra, ed iscritto al n. 7990/2019 R.G. di
quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA
SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA, che chiede
alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Firenze.
Fatto
RILEVATO
che:
il Tribunale di Roma, con decreto emesso in data 21 gennaio 2019, pronunciando in relazione al ricorso presentato da H.A.S. avverso il provvedimento datato 30 gennaio 2018 e notificato dalla Questura di (OMISSIS) il 7 febbraio 2018 – con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Unità (OMISSIS), aveva disposto il trasferimento del suddetto in Croazia, avendo tale Paese riconosciuto, con nota del 21 dicembre 2017, la propria competenza ad esaminare la domanda del ricorrente di protezione internazionale, ricorrendo nella specie i presupposti di cui al Reg. UE n. 604 del 2013, art. 18, paragrafo 1, lett. b), dichiarò la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente la Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Firenze, sul rilievo che il ricorrente era ospitato presso il sistema Sprar del Comune di (OMISSIS);
H.A.S. riassunse il ricorso innanzi alla già indicata Sezione Specializzata del Tribunale di Firenze ed in quella sede si costituì anche il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso;
il Giudice del processo riassunto, con decreto N. R.G. 7990/2019 di quell’Ufficio, depositato il 3 ottobre 2019, ha sollevato conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., ritenendo competente il giudice a quo;
in particolare, aderendo ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità espressosi in tal senso (Cass., ord., nn. 18755, 18756 e 18757 del 12/07/2019), il Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE, ha ritenuto che, in ordine alla domanda proposta da H.A.S., sussista la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata dell’Immigrazione, sul rilievo che “per le controversie aventi a oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità (OMISSIS), ovvero dall’autorità preposta nel nostro ordinamento alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale, debba seguirsi il criterio generale individuato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1, ovvero che per tali controversie sia competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato e che si debba dunque individuare, nel caso in esame, il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Roma, nel cui circondario ha sede l’Unità (OMISSIS), che opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno”;
le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il conflitto risulta tempestivamente sollevato, alla luce di quanto emerge dal verbale di prima udienza del 24 settembre 2019;
il Collegio ritiene di dare continuità al più recente orientamento espresso da questa Corte e secondo cui l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell’art. 4 del D.L. n. 13 del 2007, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., art. 47, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (Cass. ord., 28/11/2019, n. 31127; Cass., ord., 18/06/2020, n. 11873);
alla luce delle considerazioni che precedono, il regolamento d’ufficio proposto deve essere rigettato, con declaratoria della competenza territoriale del Tribunale di Firenze, cui si rimette per il seguito;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio (Cass., ord., 17/11/2004, n. 21737).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020