Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26040 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 15/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 15/10/2019), n.26040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14212-2014 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENA A FAVORE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2137/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/12/2013, R. G. N. 2327/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato SILVIA LUCANTONI per delega verbale avvocato ANGELO

PANDOLEO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 2 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Agrigento ed accoglieva la domanda proposta da D.C. nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a mantenere l’iscrizione alla Cassa per gli anni dal 2000 al 2004 stante l’illegittimità della cancellazione disposta per incompatibilità data dall’essere il D. titolare di una ditta individuale esercente lavori edili.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto effettivamente illegittima la disposta cancellazione non potendo riconoscersi in capo alla Cassa tale potere per essere questo, in epoca antecedente all’emanazione del nuovo regolamento della Cassa, riservato al Consiglio dell’Ordine.

Per la cassazione di tale decisione ricorreva la Cassa, affidando l’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale il Dott. D., pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva.

La Cassa ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato come il Collegio, consultato il fascicolo di ufficio, ha dovuto constatare come non risulti depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata contenete l’atto notificato, nonostante l’essere stata la notifica del medesimo avviata a mezzo posta, così determinandosi per la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso, senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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