Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2604 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1989-2015 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIANA 2, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO PETRAGLIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANCARLO GARGIONE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

dell’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN

LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI e LUIGI CALIULO, giusta procura

in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 712/2014 della CORTE, D’APPELLO DI SALERNO,

depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI, che si riporta.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda proposta da B.E. intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’ amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, e successive modifiche, in relazione all’attività lavorativa svolta alle dipendenze della Nexans Italia S.p.A..

La Corte territoriale riteneva che fosse maturata la prescrizione decennale decorrente non solo dalla data di cessazione del rapporto ma anche dalla data di pensionamento (rilevando che, senza ulteriori atti interruttivi, la domanda giudiziaria nei confronti dell’I.N.P.S. era stata presentata dopo la scadenza del suddetto termine di prescrizione).

Propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi B.E..

L’I.N.P.S. ha depositato procura.

Il primo motivo di ricorso, con il duale è denunciata la violazione dell’art. 416 c.p.c., ed in subordine degli artt. 112 e 342 c.p.c., in considerazione dalla tardiva proposizione dell’eccezione di prescrizione stante la tardiva costituzione in primo grado dell’Istituto eccezione e comunque in considerazione della sua genericità, manifestamente fondato e deve essere accolto atteso che l’Inps si è costituito tardivamente in primo grado depositando memoria difensiva il giorno stesso dell’udienza fissata per la discussione della controversia e dunque, a quella data, era decaduto dal potere di proporre eccezioni in senso stretto qual’e appunto l’eccezione di prescrizione.

Per quanto sopra considerato il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbiti gli altri, e la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che procederà all’esame delle altre censure formulate nell’atto di appello e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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