Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2604 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 25/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16380-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 60/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 23/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO

Che la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza del 23/5/2011, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da B.M. avverso cartella di pagamento per iva e Irpef 2004, emessa a seguito di controllo D.P.R. n. 633 del 1973, ex art. 36-bis;

che la Commissione regionale fondava la decisione sul rilievo che non era stata resa al contribuente la comunicazione di irregolarità dell’Ufficio, prevista “per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”;

che l’Agenzia propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

che controparte non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, anche in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, osservando che nel caso in esame era irrilevante l’avvenuto invio della comunicazione di irregolarità al contribuente. Quest’ultimo, infatti, una volta ricevuta notificazione del ruolo e previa dimostrazione della mancata ricezione della comunicazione bonaria è comunque ammesso a fruire della riduzione di un terzo delle sanzioni per tardivo pagamento, con elisione di qualsiasi eventuale pregiudizio derivante dalla omessa comunicazione. Evidenzia che trattandosi di iscrizione a ruolo per omessi versamenti, scaturiti dal disconoscimento di un credito illegittimamente compensato, l’Ufficio non ha contestato i dati dichiarati nè la liquidazione dei tributi dovuti ma ha semplicemente constatato l’inserimento in compensazione di un credito inesistente, talchè la comunicazione, oltre a non essere dovuta, era inutile;

che con il secondo motivo deduce, in subordine, violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Rileva che la mancata previa comunicazione di irregolarità non poteva comportare la nullità della cartella anche in virtù della richiamata disposizione, che ha ristretto l’area delle illegittimità con riferimento ai provvedimenti di natura vincolata, quale è l’attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni;

che il ricorso è inammissibile, difettando la produzione dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso per cassazione effettuata a mezzo posta, in mancanza di costituzione della parte intimata (si veda Cass. n. 25552 del 27/10/2017: “La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo”);

che nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di giudizio, in mancanza di attività difensiva della controparte.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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