Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2604 del 28/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 28/01/2022), n.2604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27953/2015 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G., Multiservice Srl Unipersonale In Liquidazione, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato Pagliani

Giorgio;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 824/2015 della COMM.TRIB.REG., EMILIA ROMAGNA,

depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento nei confronti della società a responsabilità limitata Multiservice e del socio G.G. per il recupero a tassazione, ai fini Ires, Irap, Iva e Irpef dell’anno 2008, di costi fatturati a detta società dalla società in nome collettivo Punto Brill per prestazioni di pulizia presso clienti della Multiservice, documentalmente rinvenienti da contratti di subappalto stipulati tra le due società e ritenute dall’Agenzia oggettivamente inesistenti. A motivazione degli avvisi l’Agenzia esponeva che le fatture e i contratti di subappalto erano generici – infatti le prime riportavano solo la dizione “saldo per lavori eseguiti presso vostri cantieri nel mese di…” e l’importo fatturato e i secondi prevedevano che la Punto Brill avrebbe eseguito “lavori di pulizia… presso ditte committenti” senza che queste ultime fossero in alcun modo individuate, e stabilivano “il costo del servizio” in una somma senza precisare il criterio usato per la relativa determinazione, che l’ammontare complessivo – Euro 530.640,00 – delle operazioni fatturate era incompatibile con la “struttura aziendale minima” della Punto Brill – “tre operai dipendenti, nessun costo per materie prime né beni strumentali” – come riscontrata in sede di accesso ispettivo presso la relativa sede, che dalle dichiarazioni rese nel corso del predetto accesso ispettivo dal legale rappresentante della Punto Brill era emerso che non vi era “corrispondenza tra dipendenti regolarmente assunti e appalto” e che gli importi fatturati venivano pagati dalla Multiservice mediante accredito bancario, venivano riscossi e venivano restituiti per il 50-60%;

2. avverso gli avvisi la società e il socio proponevano ricorso davanti alla commissione tributaria provinciale di Modena;

3.i ricorsi venivano rigettati;

4. la commissione tributaria regionale (CTR) dell’Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello della società e del socio, annullava gli avvisi in base ad un iter motivazionale così articolato: l’onere di dimostrare che le operazioni de quibus erano oggettivamente inesistenti gravava sull’Agenzia; quest’ultima non aveva offerto elementi sufficienti per potersi ritenere tale onere assolto; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Punto Brill in sede di accesso ispettivo erano state successivamente dallo stesso “smentite”; in ogni caso, anche ipotizzando la veridicità di tali dichiarazioni, in base ad esse, l’Agenzia avrebbe solo potuto rettificare gli importi sovrafatturati; la società Multiservice, per contro, aveva dimostrato l’effettività delle prestazioni ricevute mediante la “regolarità della contabilità”, mediante copia delle fatture e dei pagamenti e copia del contratti di appalto; la carenza strutturale organizzativa della Punto Brill non era stata provata dall’Agenzia; “di fatto l’accertamento” dei minori costi si “basa(va) unicamente sulle critiche di genericità delle fatture emesse dalla Punto Brill e sulla dichiarazione del legale rappresentante della Punto Brill in sede di verifica della sua azienda, giudicata non sufficientemente organizzata, il cui verbale non era stato posto a conoscenza del contribuente e nemmeno depositato in copia nel presente giudizio”;

5. per la cassazione della sentenza in epigrafe, l’Agenzia ha proposto ricorso con due motivi, illustrati con memoria;

6.1a società Multiservice e G.G. hanno proposto controricorso;

7.successivamente, G.G. ha fatto istanza di definizione parziale della lite D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 convertito dalla L. n. 136 del 2018. L’Agenzia delle Entrate ha dato atto dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto dal contribuente ed ha aderito alla richiesta di definizione parziale della lite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la lite tra l’Agenzia delle Entrate e G.G. è stata definita e va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio tra essi pendente, con spese a carico di chi le ha sostenute, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 conv. dalla L. n. 136 del 2018;

2. con i due motivi di ricorso, l’Agenzia denuncia, quale violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., art. 109, tuir, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, art. 54, comma 2, artt. 115 e 324 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e quale omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, che la CTR non ha considerato gli elementi indiziari forniti da essa ricorrente, nel loro insieme, siccome idonei a dimostrare in via presuntiva l’inesistenza delle operazioni fatturate, ha dato erroneamente peso alla regolarità formale delle scritture contabili della Multiservice, non ha considerato che la inconsistenza strutturale della Punto Brill non era stata contestata dai contribuenti, ha omesso di esaminare le dichiarazioni rese a verbale dal legale rappresentante della Punto Brilli in punto di struttura della propria impresa, dicendo che detto verbale non era stato posto a disposizione della contribuente né prodotto in giudizio, nonostante che si trattasse di documento allegato dall’Agenzia sub 5 dell’atto di costituzione in primo grado ed addirittura dalla stessa contribuente sub 7 bis del ricorso introduttivo;

4. i motivi sono fondati.

Come già ricordato da questa Corte in una recente ordinanza (n. 21701/2021) tra le stesse parti e su questione sostanzialmente coincidente con quella veicolata con i due motivi di ricorso ora in esame, “con riferimento alla detraibilità dell’Iva ed alla deducibilità dei costi nel caso di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e alla deducibilità dei costi in essa annotati, per cui spetta all’Ufficio di dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto (Cass., sez., 5, 14 maggio 2020, n. 8919). Tale prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass., n. 9108 del 6 giugno 2012; Cass., sez. 5, 14 maggio 2020, n. 8919). Pertanto, in caso di ripresa per operazioni oggettivamente inesistenti ove la fattura costituisca in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l’Amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., nn. 21953/2007; 9363/2015; Cass., 24 settembre 2014, n. 20059; Corte giustizia, 6 luglio 2006, C-439/04, 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata; successivamente spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (v. Cass. n. 26669/2020, in motiv.)”.

La CTR non ha dato conto di aver valutato gli elementi, astrattamente integrativi di presupposti di un ragionamento presuntivo capace di supportare la pretesa impositiva, costituiti dalla genericità dei contratti di appalto tra la Multiservice e la Punto Briil siccome privi della indicazione dei soggetti presso i quali le attività di pulizia sarebbero state svolte e del modo di determinazione del prezzo, e dalla genericità delle fatture emesse dalla Punto Brill siccome prive della indicazione delle prestazioni fatturate e portanti solo la dizione “saldo per lavori eseguiti presso vostri cantieri nel mese di…”.

La CTR è pervenuta alla statuizione di irrilevanza delle dichiarazioni rese il 14.11.2012, in sede di accertamento dal legale rappresentante della ditta Punto Brill, dicendo che le stesse erano state successivamente “smentite”.

Premesso che in punto di rilevanza delle dichiarazioni rese da un terzo terzi al personale della Guardia di finanzia, le stesse inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione e recepite nell’avviso di accertamento, hanno valore indiziario e possono assurgere a fonte di prova presuntiva, concorrendo a formare il convincimento del giudice anche se non rese in contraddittorio con il contribuente, senza necessità di ulteriori indagini da parte dell’Ufficio (Cass., sez. 6-5, 20 maggio 2020, n. 9316; Cass., n. 6946 del 2015; Cass., 30 settembre 2011, n. 20032), la CTR ha negato valore alle ridette dichiarazioni senza dar conto di avere debitamente valutato quelle dichiarazioni e la “smentita”, alla luce degli elementi di cognizione offerti a conforto della pretesa tributaria, quali l’assenza di struttura organizzativa e di dipendenti della ditta appaltatrice, risultanti da verbali di ispezione eseguita presso la Punto Bill, l’incongruenza di detta società rispetto agli studi di settore in quanto la struttura non risultava adeguata rispetto al ricavato dichiarato.

La CTR ha poi affermato che, per la società contribuente, erano utile elemento di prova presuntiva le fatture, le formalmente regolari scritture contabili, i documenti attestanti i mezzi di pagamento, laddove le fatture, le scritture in regola, i mezzi di pagamento tracciabili sono o possono essere utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (v. variamente, Cass. n. 26453 del 19/10/2018; Cass. 15 maggio 2019, n. 12918; Cass. n. 17619 del 05/07/2018);

5. il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame;

6. il giudice del rinvio dovrà anche decidere delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinta, con spese a carico di chi le ha anticipate, la lite tra Agenzia delle Entrare e G.G.;

accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della srl Multiservice, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, demandando alla stessa anche la regolazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2022

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