Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2604 del 02/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2604 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

SENTENZA

sul ricorso 25231-2012 proposto da:
PIGNATELLI FERNANDA, MUSCA TERESA, MUSCA COSIMO,
MUSCA CARLO quali eredi di ANTONIO MUSCA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
VALLEBONA, che li rappresenta e difende unitamente
2017
4394

all’avvocato SALVATORE SPANO, giusta procura speciale
notarile in atti;
– ricorrenti contro

GATTO NORMANDO;

Data pubblicazione: 02/02/2018

- intimato –

avverso la sentenza n. 1190/2012 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 15/05/2012 R.G.N.
2788/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato LUIGI CACCIAPAGLIA per delega
verbale Avvocato ANTONIO VALLEBONA.

udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott.

RG 25231/2013

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello in epigrafe, in riforma della sentenza di prime cure, ha accolto
la domanda di Normand° Gatto, volta al riconoscimento delle differenze retributive
derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con Antonio Musca dal marzo 1997

Tanto ha ritenuto la Corte d’Appello affermando la non applicabilità al caso in
esame dell’art. 37 del contratto collettivo delle imprese edili artigiane del 15 giugno
2000 rinnovato con accordo 1 ottobre 2004, il quale assoggettava qualsiasi reclamo
sul salario e qualsiasi richiesta allo stesso inerente al termine di decadenza
convenzionale di sei mesi dalla cessazione del rapporto in considerazione delle
particolari caratteristiche dell’industria edilizia e, testualmente, “…della possibilità che
al termine delle opere l’organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi
completamente”.
La norma contrattuale, contenente l’eccezione di decadenza non opererebbe,
secondo la Corte territoriale, in quanto Antonio Muséa non aveva né dedotto né
provato in giudizio che il rapporto di lavoro fosse stato regolato dal contratto collettivo
delle imprese edili e artigiane e ancora che l’eccezione di decadenza convenzionale, di
cui alli 37 esplicherebbe la sua efficacia in relazione alle sole rivendicazioni salariali
aventi ad oggetto istituti retributivi di origine contrattuale, quali la quattordicesima
mensilità, e non anche istituti retributivi di origine legale quali la tredicesima, il t.f.r.,
le differenze retributive ex art. 36 Cost.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione Antonio Musca con due
censure, illustrate da memoria, mentre Normando Gatto resta intimato.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la prima censura parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 112, 115, 414, 416 e 437 cod. proc. civ. per aver la pronuncia
erroneamente affermato che li datore di lavoro non avrebbe dedotto l’applicazione del
c.c.n.l. delle imprese artigiane e delle piccole imprese industriali del settore delle
costruzioni del 15 giugno 2000 rinnovato con accordo 1 ottobre 2004 contenente l’art.

all’ottobre 2005 con mansioni di muratore.

37, relativo alla decadenza, mentre tale c.c.n.l. era invocato espressamente sia nel
ricorso, sia nella memoria difensiva.
A riprova di quanto affermato e per l’esigenza di autosufficienza del ricorso per
cassazione, il ricorrente trascrive l’atto introduttivo e la memoria difensiva del giudizio
d’appello, per dimostrare che i richiami ivi contenuti al contratto collettivo andassero
intesi quale conferma della sua applicazione al rapporto diversamente da come

2. Con la seconda censura si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e
36 Cost., dell’art. 2965 cod. civ. e dell’art. 37 c.c.n.l. delle imprese artigiane e delle
piccole imprese industriali del settore delle costruzioni del 15 giugno 2000, rinnovato
con accordo 1 ottobre 2004, per avere la pronuncia erroneamente statuito che la
decadenza convenzionale riguarderebbe solo gli istituti retributivi di fonte contrattuale
e non anche quelli di fonte legale.
La prima censura è inammissibile.
Il contratto collettivo delle imprese artigiane e delle piccole imprese industriali del
settore delle costruzioni, del 15 giugno 2000, di cui parte ricorrente domanda a
questo Collegio l’interpretazione, non è prodotto per intero ma soltanto in parte.(U.a.
Quanto al profilo specifico dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, questa
Corte, con orientamento consolidato, ha deciso che esso deve contenere “…tutti gli
elementi necessari a porre il Giudice di legittimità in grado di avere la completa
cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata
delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la
necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo” e che in particolare
“…nell’esposizione del fatto processuale il ricorrente è tenuto ad agevolare la
comprensione delle motivazioni della sentenza impugnata e a dimostrare, mediante
specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, in qual modo determinate
affermazioni in diritto contenute nella decisione censurata debbano ritenersi in
contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie” (Cass. n.18960/2017).
Dall’inammissibilità della prima censura consegue l’assorbimento della seconda,
con la quale il ricorrente contesta alla sentenza d’appello di aver statuito che la
decadenza contrattuale riguardi solo gli istituti retributivi di carattere convenzionale e
non anche quelli di carattere legale. Il rilievo è, infatti, inidoneo a porre in discussione
la ratio decidendi della pronuncia gravata, in assenza di produzione e trascrizione – nel

2

sostenuto dalla Corte d’Appello.

ricorso per cassazione – della fonte contrattuale della quale chiede l’interpretazione da
parte del Giudice di legittimità.
Pertanto, essendo la prima censura inammissibile e la seconda assorbita, il ricorso
è rigettato. Non si provvede sulle spese in difetto di difesa dell’intimato.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso all’Udienza Pubblica del 9 novembre 2017

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA