Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26039 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26039 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 969-2011 proposto da:
MATUTINI

ROBERTO

(C.F.

MTTRRT45TO4G478R),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53,
presso l’avvocato CAIAFFA FABIO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente 2013
1366

contro

TELECOM ITALIA S.P.A. – C.F. 00488410010 – (già
TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A., incorporante Telecom
Italia Mobile s.p.a e TIM Italia s.p.a.), in persona


à

Data pubblicazione: 20/11/2013

del legale rappresentante pro tempore, e SENTINELLI
MAURO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GRAMSCI
54, presso l’avvocato GHIDINI GUSTAVO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO
MERGATI, GRAZIADEI FRANCESCO, RIZZO GIUSEPPE, giusta

appello e procura speciale per Notaio;
– contrari correnti contro

SENTINELLI MAURO;

avverso la sentenza n.

intimata

4732/2009 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
RAGONESI;
udito,

per

il

ricorrente,

l’Avvocato

MISSORI

FRANCESCO, con delega avv. CAIAFFA, che si riporta;
uditi, per i controricorrenti, gli Avvocati GHIDINI

procura in calce alla comparsa di costituzione in

GUSTAVO e MERGATI MARCO C.L. che hanno chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità per tardività del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.10.2003, la Telecom
Italia Mobile S.p.A. (TIM) conveniva in giudizio l’ing.
Roberto Matutini e la CNR Group s.r.I., società riferibile al
requisiti di novità e originalità e per insufficienza di
descrizione, del trovato oggetto della domanda di
registrazione di brevetto, presentata presso l’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi dall’ing. Matutini con il n. RM
2002100567, ove effettivamente concesso, nonché
dichiarare che il sistema utilizzato da TIM per la
trasmissione in streaming non costituiva contraffazione del
trovato rivendicato dal Matutini e che l’operato di TIM era
pienamente lecito.
Si costituivano alla prima udienza di comparizione il
Matutini e la CNR Group eccependo l’improcedibilità della
domanda per mancata preventiva messa in mora, il difetto
di legittimazione passiva del CNR Group avendo il
Matutini agito sempre in nome e per conto proprio e
comunque, nel merito, chiedendo il rigetto della richieste
per infondatezza, con condanna della controparte ex art. 96
c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 13.11.2003, l’ing.

Matutini, per sentire affermare la nullità, per difetto dei

Roberto Matutini conveniva in giudizio l’ing. Mauro
Sentinelli, in proprio e quale direttore generale della TIM
S.p.A., nonché quest’ultima per sentir accertare la loro
responsabilità “per aver illecitamente utilizzato l’idea e la
cellulari in banda GSM/GPRS/UMTS per la trasmissione
uve su bande a bassa velocità, oggetto del brevetto n.
RM2002A00567, depositato il 12.12.2002”, anche in
violazione della 1. 633/1941 sulla tutela delle opere
dell’ingegno e sentirli condannare al risarcimento dei danni
(morale, patrimoniale e del diritto all’immagine)
quantificati nella misura di € 258.228.499,55.
Si costituivano i convenuti ing. Mauro Sentinelli e
TIM chiedendo il rigetto della domanda . I convenuti
chiedevano peraltro, in via preliminare la sospensione del
giudizio ex art. 295 c.p.c. in relazione al giudizio da essi
previamente instaurato iscritto al n. 77427/2003 e
precedentemente descritto.
I due giudizi venivano riuniti con ordinanza del
29.04.2004
Con ricorso in data 16.03.2005 Roberto Matutini, in
relazione all’intervenuta concessione del brevetto nazionale
per invenzione industriale con n. 0001326842

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modalità tecnica per realizzarla relativa alla trasmissione su

dall’U.I.B.M. su domanda presentata il 12.11.2002
presentava un ricorso cautelare ex art. 81 e ss.
r.d.1127/1939 e 669 quater c.p.c. chiedendo in danno della
TIM il sequestro “di tutti gli oggetti prodotti dalla TIM in
violazione del brevetto n. 0001326842 , nonché dei mezzi
prova concernenti la denunciata violazione”, nonché
l’inibitoria “della fabbricazione, del commercio e dell’uso
di quanto costituisce contraffazione del brevetto” oltre alla
fissazione di una penale per i ritardi e le violazione del
provvedimento richiesto nonché ordine “di immediata
sospensione dei servizi di trasmissione multimediale per usi
ludici e per controllo ambientale di persone e cose mediante
trasmissione e ricezione di immagini e suoni attraverso
telefonia cellulare oggetto del brevetto n. 0001326842 di
Roberto Matutini”.
La parte resistente nel procedimento cautelare
chiedeva il rigetto dell’istanza per insussistenza dei
presupposti.
Respinta la richiesta cautelare con ordinanza
27.04.2005,espletata una consulenza tecnica e precisate le
conclusioni, il Tribunale di Roma„

con sentenza

16332/2007, accoglieva l’eccezione di difetto di

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adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di

legittimazione passiva avanzata dalla CNR Group
nell’ambito del giudizio 77427/2003 e accoglieva altresì
parzialmente le domande formulate dalla TIM nel giudizio
77427/2003 dichiarando la nullità del brevetto n.

sulla domanda depositata a nome di Roberto Matutini il
12.11.2002, con riferimento alle rivendicazioni 1-15 di
sistema e 22-34 di metodo per difetto di novità e di
originalità nonché alla rivendicazione 16 per insufficiente
descrizione.
Affermava inoltre che i software Rea! Player o Rea!
One utilizzati dalla TIM non interferivano “con l’ambito di
protezione validamente ascrivibile al brevetto in oggetto e
che la commercializzazione da parte di TIM di servizi su
apparecchiature di telefonia mobile, implicanti la
trasmissione di video sui telefonini, letti tramite il software
Rea! Player o Rea! One non costituiva “contraffazione del
brevetto Matutini” respingendo quindi la domanda di
risarcimento danni avanzata dal Matutini (di cui al
procedimento n. 87400/2003) nei confronti della TIM e del
Sentinelli.
Respingeva,infine sia la domanda cx art. 96 c.p.c.
proposta dalla TIM sia la domanda di pubblicazione della

0001326842 , concesso dall’U.I.B.M. in data 10.02.2005,

sentenza.
Avverso tale sentenza proponeva appello Roberto
Matutini con atto notificato agli appellati Telecom Italia
S.p.A. (già Telecom Italia Mobile S.p.A.) e Mauro
Si costituivano in giudizio la Telecom Italia S.p.A. e
Mauro Sentinelli chiedendo il rigetto dell’appello
principale e proponendo appello incidentale.
Notificato l’appello incidentale alla CNR Group s.r.l.
parte non costituita,

respinte, con ordinanza del

27.01.2009 sia la richiesta di sospensione dell’esecutività
della sentenza di primo grado che le richieste istruttorie
dell’appellante, la Corte d’appello di Roma, con sentenza
n.4732/09 rigettava sia l’appello principale che quello
incidentale.
Avverso la detta decisione ricorre per cassazione il
Matutini sulla base di un motivo cui resistono con
controricorso illustrato con memoria gli intimati.

Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia il
vizio di omessa e insufficiente motivazione della sentenza

Sentinelli in data 29.12.2007.

impugnata lamentando che la stessa non è basata sull’intera
documentazione prodotta in giudizio e sul fatto che si
sarebbe trascurato di valutare un elemento fondamentale ai
fini del giudizio Al ricorrente si duole inoltre di carenze

accoglimento di istanze istruttorie.
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del
controricorso in quanto non risulta in atti la procura ai
difensori di Telecom. La detta procura non risulta infatti
apposta sul controricorso, in cui si dà solo atto che una
procura era stata conferita in calce alla comparsa di
costituzione in appello ed altra procura notarile risultava
prodotta nel fascicolo di primo grado. Tali procure non si
rinvengono però nel fascicolo di parte allegato in atti.
Venendo all’esame del ricorso, lo stesso si rivela ft~,
inammissibile.
La sentenza impugnata risulta, infatti, notificata al
ricorrente in data 5.8.10, come riconosciuto nello stesso
ricorso per cassazione, mentre quest’ultimo è stato
notificato tramite consegna all’Ufficiale giudiziario il
27.12.10, oltre il termine di legge di sessanta giorni.
Nulla per le spese.
PQM

della consulenza tecnica d’ufficio e del mancato

Dichiara inammissibile il ricorso

Roma 24.9.13

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