Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26039 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 17/11/2020), n.26039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 30822/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza del

07/10/2018 nel procedimento vertente tra:

R.L.M.G., da una parte, e C.B.,

dall’altra, ed iscritto al n. 1417/2019 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO, che chiede

dichiararsi la competenza della Sezione specializzata in materia di

imprese del Tribunale di Roma.

 

Fatto

RILEVATO

che:

pronunciando sulla domanda proposta da R.L.M.G. nei confronti di C.B., volta all’accertamento della responsabilità della convenuta, in proprio e nella qualità di liquidatrice della Idroelettrica Santa Lucia S.r.l., per il mancato soddisfacimento del credito vantato dall’attore ed alla declaratoria che la medesima, pertanto, era tenuta al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 203.262,53, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 17 febbraio 2016, portata dall’atto di precetto notificato in data 17 marzo 2016, fondato sulla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 13317/2015, pubblicata il 21 ottobre 2015 e, conseguentemente, la condanna della convenuta al pagamento della suddetta somma, il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza depositata in data 9 gennaio 2019, accogliendo l’eccezione proposta dalla convenuta, declinò la propria competenza, indicando quale giudice competente il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Impresa;

la causa venne tempestivamente riassunta innanzi al Giudice dichiarato competente che, con ordinanza depositata in data 7 ottobre 2019, ha sollevato conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., ritenendo che la cognizione della causa spetti, per materia e territorio, al Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, dove è residente la convenuta ((OMISSIS), provincia di Roma), ovvero dove è sorta l’obbligazione ((OMISSIS), ove ha sede la società Idroelettrica Santa Lucia S.r.l.), ovvero dove deve essere eseguita l’obbligazione in base a quanto stabilito dall’art. 1182 c.c., u.c., ((OMISSIS), provincia di Roma, domicilio del debitore al tempo della scadenza);

le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in materia di Impresa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il regolamento di competenza proposto dal giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della competenza da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo purchè promosso entro la prima udienza di trattazione, anche a seguito di riserva assunta in quella sede, come si ricava dall’art. 38 c.p.c., (Cass., ord., 5/02/2002, n. 1553; Cass., ord., 5/12/2003, n. 18680);

nel caso in esame, la prima udienza di trattazione si è tenuta in data 14 giugno 2019, dinanzi al G.O.T., incaricato – con decreto del Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Catanzaro della sostituzione del Giudice togato per la trattazione, tra l’altro, dell’udienza del 14 giugno 2019;

nella detta udienza, quel G.O.T. ha così disposto: “stante l’assenza del giudice titolare fissa l’udienza del 10.09.19 per i medesimi incombenti”, rinviando così la causa senza svolgere alcuna attività di effettiva trattazione;

il giudice togato, alla prima udienza successiva del 10 settembre 2019, in cui si è trovato per la prima volta ad esaminare la causa, si è riservato e, a scioglimento della riserva assunta, ha proposto il regolamento di competenza d’ufficio con ordinanza collegiale;

come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass., ord., 29/10/2019, n. 27731), nel sistema processuale delineato dal codice di rito successivo alla riforma introdotta dalla L. n. 353 del 1990, e successive modifiche, permeato dalla necessità di realizzare la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo, ed ispirato ai principi di oralità della trattazione e di concentrazione, non vi è spazio per le udienze di mero rinvio;

il divieto delle udienze di mero rinvio, esplicitato nell’art. 420 c.p.c., u.c., per il processo del lavoro, deve, quindi, ritenersi immanente in tutto il processo ordinario fondato sul sistema delle preclusioni;

il giudice istruttore – come si evince dall’art. 168-bis c.p.c., – può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza rispetto a quella indicata dalla parte nell’atto di citazione, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, facendo uso dei suoi poteri di autoorganizzazione del ruolo di udienza (e la data di rinvio sarà comunicata dal cancelliere alle parti); al di là di questo potere di autoorganizzazione iniziale, non è dato nè al giudice, nè tanto meno alle parti, nel sistema delineato dalla L. n. 353 del 1990, anche come modificato dai successivi interventi del legislatore, disporre dei tempi di svolgimento del processo in generale e della prima udienza in particolare, postergandoli a piacimento, in quanto il giudice non può disporre delle preclusioni istruttorie, nè per spostarle in avanti, nè per superare le preclusioni già verificatasi (v. Cass. 4/06/2013, n. 14110);

pertanto, la formula “concede rinvio con salvezza dei diritti di prima udienza” e quella “fissa l’udienza del… per i medesimi incombenti”, come nel caso all’esame, sono mere formule di stile alle quali non accede il significato che apparentemente esse sembrerebbero esprimere, atteso che non è nei poteri del giudice, sia esso onorario o togato, disporre dei tempi e delle attività del processo ove siano fissati dal codice, non meno di quanto ciò non sia nella facoltà delle parti; ne consegue che, se è previsto che una determinata attività debba svolgersi entro il termine dell’udienza di trattazione, non è nella disponibilità del giudice postergarne la facoltà di svolgimento, nè per sè nè per le parti, ad un momento successivo; per questo motivo, la facoltà o il diritto processuale, che è previsto debbano essere esercitati entro quel tempo e non lo siano, non possono più essere esercitati;

va pure precisato che ai giudici onorari è legittimamente delegabile, con previsione tabellare, ogni attività svolta dall’ufficio di appartenenza tranne quelle espressamente escluse dalla legge e che, con il D.Lgs. n. 116 del 2017, è stato ulteriormente valorizzato l’impiego dei giudici onorari, prevedendo che possano essere direttamente assegnatari di procedimenti civili e penali (con l’esclusione di alcune materie e competenze individuate dall’art. 11), che possano essere inseriti nell’ufficio per il processo, ove lavorano in stretta collaborazione con il magistrato professionale, e che possano anche essere inseriti nei collegi del tribunale al cui ufficio per il processo siano assegnati; il tutto in un’ottica rispondente al miglior funzionamento della struttura, finalizzata a fornire un supporto per il miglior esercizio e l’incremento del lavoro giudiziario del magistrato togato, senza sovvertire nè alterare le regole del processo;

la sostituzione del giudice togato da parte del giudice onorario, anche se per una singola udienza, presuppone quindi, in capo al giudice onorario, la pienezza dei poteri ovvero che, nell’ambito della udienza di sostituzione, egli possa e debba svolgere tutte quelle attività che, ove fosse stato presente, avrebbe svolto il sostituito, salvo che non siano dalla legge riservate al magistrato togato (v. Cass., ord., 24/01/2019, n. 2047; Cass. 9/11/2016, n. 22845);

ne consegue che giudice onorario che sostituisca il togato nella prima udienza di trattazione può e deve compiere tutte quelle verifiche e assumere quelle iniziative che è previsto debbano svolgersi entro quella udienza – e quindi anche, se sostituisce magistrato professionale all’udienza di trattazione (come espressamente previsto nel provvedimento del Presidente della Sezione, nel caso all’esame), sollevare conflitto di competenza, come peraltro sollecitato dalla parte convenuta (v. verbale del 14 giugno 2019) -, iniziative che, ove non assunte tempestivamente sono definitivamente precluse;

alla luce delle considerazioni che precedono, il proposto regolamento di competenza, che è stato richiesto dal giudice oltre la prima udienza di trattazione, è inammissibile in quanto è stato sollevato intempestivamente, con ordinanza depositata in data 7 ottobre 2019, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10 settembre 2019, oltre, quindi, l’udienza di trattazione, per quanto sopra precisato (per un caso pressochè analogo a quello all’esame v. Cass., ord., 29/20/2019, n. 27731, già citata; v. anche Cass., ord., 31/03/2015, n. 6474; Cass., ord., 30/07/2015, n. 16143Cass., ord., 2/08/2018, n. 20445);

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio (Cass., ord., 17/11/2004, n. 21737).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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