Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26039 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 04/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14357/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GMR HOLDING 2 SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 228/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo – sezione di Catania ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della Commissione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Elmec Elettromeccanica s.p.a. Costruzioni e Ricerca avverso l’avviso di accertamento e rettifica della dichiarazione dei redditi dell’anno 1997 redatto a seguito di processo verbale di constatazione del nucleo di Polizia Tributaria di Catania.

La Commissione ha fatto proprie tutte le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado che aveva:

1.- ritenuto illegittimo il recupero a tassazione dell’importo di Lire 176.374.410 relativo ai contributi di cui alla L.R. n. 27 del 1991, atteso che per i contributi erogati da enti pubblici la certezza e determinabilità del credito che ne consente l’inserimento nell’esercizio di competenza sussiste solo nel momento in cui l’ente, esauriti i controlli, provvede alla emissione del decreto di liquidazione delle somme (nella specie trattandosi di contributo commisurato alle retribuzioni di personale assunto con contratto di formazione va calcolato sulle retribuzioni di tutto l’esercizio corrispondente all’anno solare e nello specifico poi le somme non sono mai state erogate e quindi sono state successivamente stornate di tal che illegittimamente ne era stato disposto il recupero a tassazione).

2.- ritenuto corretta l’imputazione dei ricavi per la cessione di cabine all’Enel per l’esercizio 1998 piuttosto che 1997 per complessive Lire 653.860.000 sul rilievo che solo nel corso di quell’anno era avvenuta la materiale consegna dei beni trattenuti in deposito.

3.- ritenuto ingiustificata la riduzione da Lire 37.534.219 a Lire 10.933.612 dei costi per mostre e fiere sostenuti dal 1991 al 1997 ed il conseguente recupero a tassazione dell’importo di Lire 26.607.000 sul rilievo del carattere prevalentemente promozionale della partecipazione da parte della società a tali eventi e della trascurabile incidenza dei profili di mera rappresentanza.

4.- corretti i recuperi a tassazioni per Lire 193.101.500 per indebito ammortamento di costi per studi e ricerche e di Lire 6.782.571 per costi pluriennali calcolati su più di cinque esercizi.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate mentre la società GMR Holding 2 s.r.l. in stato fallimentare (incorporante la Elmec Elettronica s.p.a. – Costruzioni e ricerca) è rimasta intimata.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.

Sostiene la ricorrente che la sentenza sarebbe nulla perchè sorretta da una motivazione di stile e non riporterebbe nè esaminerebbe le censure formulate nell’appello.

Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, poi, l’omessa motivazione in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.

In particolare la sentenza nel suo generico richiamo alla decisione di primo grado avrebbe omesso di precisare sulla base di quali prove ed elementi contabili e documentali, la cui esistenza era stata contestata sia in primo grado che nell’appello, aveva ritenuto di poter confermare la sentenza di prime cure.

Con il terzo motivo l’Agenzia, per l’ipotesi di mancato accogliemento delle censure formulate nei primi due motivi, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, in relazione all’art. 1510 c.c., mentre con il quarto motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 74, comma 2, primo periodo, e del D.P.R. n. 917 del 1996, art. 75, nonchè dell’art. 1343 c.c., e art. 115 c.p.c..

Le censure formulate con i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della logica connessione, sono fondate e devono essere accolte restando assorbito l’esame degli altri motivi.

E’ ben vero che l’art. 118 disp. att. c.p.c., prescrive la concisione nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.

Del pari è vero che la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza.

E’ tuttavia necessario che la motivazione della sentenza resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutilati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel diverso contesto del gravame, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica.

E’ nulla, invece, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la sentenza che si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non consenta di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., ord. 8 gennaio 2015, n. 107).

In definitiva, è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (cfr. in proposito recentemente Cass. sez. 5 11.3.2016 n. 4780 ed ivi richiamate Cass. nn. 13937 del 2002, 979 del 2009, 3367 del 2011 e 7347 del 2012).

Al contrario, ove, come nel caso di specie, la sentenza impugnata non dia neppure specificatamente conto delle censure mosse alla sentenza di appello eppure sottolinei genericamente l’esistenza di puntuali obiezioni mosse nel corpo del gravame (“per ciascun recupero i motivi delle rettifiche operate invocandone la legittimità…”) si deve ritenere che la motivazione che si limiti, apoditticamente, a dichiarare di condividere pienamente la sentenza impugnata non risponda ai requisiti prescritti dall’art. 132 c.p.c., nel testo antecedente le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, che richiedeva “la concisa esposizione (…) dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.

E’ lo stesso giudice d’appello infatti a riconoscere che gli argomenti addotti dall’appellante non coincidevano con quelli valutati in primo grado e, ciononostante, si è limitato, apoditticamente, a dichiarare di condividere pienamente la sentenza impugnata.

In conclusione il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere accolti, restando assorbito l’esame del terzo e del quarto motivo, e la sentenza, cassata in relazione ai motivi accolti, deve essere rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, per nuovo esame nonchè per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame nonchè per la regolazione complessiva delle spese alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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