Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26039 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26039
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1778-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO PENNELLI
CINGHIALE (OMISSIS), in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato AGOSTA GIUSEPPE,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILOCCHI CLAUDIO
giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 295/63/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 17/11/2009,
depositata il 25/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio.
Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Rilevato:
– che, come già evidenziato nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente ha rinunciato a ricorso, ma che la rinuncia non risulta accettata;
– che comunque la rinuncia evidenzia la carenza di interesse a proseguire il giudizio:
– che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, tanto più che la stessa parte ricorrente riconosce di aver proposto l’impugnazione tardivamente, circostanza che costituisce di per se motivo di inammissibilità assorbente anche rispetto al problema della permanenza dell’interesse;
– che la parte ricorrente va condannata alle spese de giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a favore della Associazione sportiva resistente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna a parie ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2000, di cui Euro millenovecento per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011