Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26038 del 31/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.31/10/2017), n. 26038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13513-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERAI E DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
EUROIMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIUSEPPE TRABUCCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1910/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA, depositata il 21/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO CHE:
1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento per Ires, Irap ed Iva dell’anno di imposta 2009, l’amministrazione ricorrente deduce la “viola.zione el o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonchè della L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies”, per avere la C.T.R. del Veneto fondato la nullità dell’atto impositivo sulla mancata indicazione, nella cd. delega di firma, delle ragioni della delega, del termine di validità e del nominative del soggetto delegato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
2. all’esito della camera di consiglio il Collegio, rilevata l’esistenza di una giurisprudenza non del tutto univoca e ponderata sul tema dei requisiti di validità della cd. “delega di firma” – ed in particolare sulla necessità che la delega sia portata da un documento di data anteriore che indichi nominativamente il delegato (ritenendo insufficiente non solo la delega “in bianco”, ma anche quella “organizzativa” che individui il delegato tramite la posizione funzionale ricoperta) ed anche le ragioni della delega, oltre al termine della sua validità – reputa la causa di non pronta e immediata soluzione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).
PQM
Dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017