Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26038 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26038 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 12682-2007 proposto da:
DINAUTO S.A.S. DI LUIGI DI NAPOLI & C., e DI NAPOLI
LUIGI, anche nella qualità di legale rappresentante
pro tempore della predetta società, elettivamente

Data pubblicazione: 20/11/2013

domiciliati in ROMA, VIA SAVOIA 72, presso
l’avvocato DI NAPOLI ROBERTO, rappresentati e
2013
1309

difesi dall’avvocato BOSANO-JOLY LUIGI, giusta
procura speciale per Notaio dott. EGIDIO FERRARA di
TAVIANO (LECCE) – Rep.n. 81793 del 13.9.2013;
– ricorrenti –

1

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., in proprio e nella qualità
di società incorporante INTESA GESTIONE CREDITI
S.P.A. (C.F. 00799960158) – già Banca Intesa s.p.a.
incorporante il Sanpaolo Imi s.p.a., in persona del

domiciliata in ROMA, V.LE DI VILLA GRAZIOLI, 15,
presso l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FIORITO ANGELO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA DINAUTO S.A.S. DI
LUIGI DI NAPOLI & C. E DI NAPOLI LUIGI, D’AMBROSIO
FRANCESCO, BANCA INTESA S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n.

153/2006 della CORTE

D’APPELLO di LECCE, depositata il 27/02/2006;

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/09/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato BOSANO-JOLY
(deposita n. 13 documenti + note) che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;

2

uditi,

per le controricorrenti,

gli Avvocati

CATALANO ROBERTO, con delega, e FIORITO (si oppone
alla produzione di nuovi documenti) che hanno
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

-t

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Leccek
rigettava l’impugnazione proposta dalla s.a.s. Dinauto e
Luigi Di Napoli avverso la pronuncia di primo grado

relativa alle seguenti tre cause riunite :
-opposizione al decreto ingiuntivo n. 880/95 emesso il
27/4/95 nei confronti degli appellanti ed in favore del
Banco Ambrosiano Veneto per L. 400.823.736 e del solo Di
Napoli per L. 36.423.961 (procedimento n. 2638 del 1995);
causa di accertamento negativo del credito sopra
indicato (proc. n. 2479 del 1995)
– opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Banca
Intesa avverso decreto ingiuntivo emesso nei confronti del
Banco Ambrosiano Veneto e in favore di Dinauto e Di Napoli
per L. 3.262.767.299. (proc. 3335 del 1999)
Nel corso del giudizio di primo grado interveniva il
fallimento della Dinauto e del socio accomandatario Di
Napoli. L’interruzione del giudizio, dopo la dichiarazione
del procuratore dei falliti il 15 marzo 2001 veniva
dichiarata il 19/3/2001.
In data 11/9/2001 Banca Intesa chiedeva la riassunzione
esclusivamente nell’opposizione a decreto ingiuntivo
emesso nei suoi confronti. Dinauto e Di Napoli formulavano
4

istanza di prosecuzione degli altri due procedimenti con
ricorso del 7/11/2001.
Per la prosecuzione di queste ultime due cause veniva
fissata l’udienza del 4/4/2002 che non si teneva a causa
della proposizione di istanza di ricusazione da parte del

Di Napoli. Con comparsa del 23/3/2002 l’istituto bancario
chiedeva l’estinzione dei due procedimenti per
riassunzione tardiva eccependo nel medesimo atto il
difetto di legittimazione processuale dei soggetti
dichiarati falliti.
Nella causa relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo
richiesto da Dinauto e Di Natale x si costituiva la
curatela.
Il giudice di primo grado dichiarava la validità ed
efficacia della notificazione del decreto ingiuntivo n.
880 del 1995 e la tardività della costituzione degli
opponenti, nonché l’estinzione del giudizio per tardività
della riassunzione all’esito dell’interruzione del
procedimento. In ordine alla causa di accertamento
negativo del credito affermava che il passaggio in
giudicato del decreto ingiuntivo aveva reso improcedibile
l’accertamento, rilevandone comunque la riassunzione
tardiva

e

la

conseguente

estinzione.

In

ordine

all’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dagli
appellanti prendeva atto del dichiarato disinteresse della
5

Curatela,

evidenziando

il

altresì

difetto

di

legittimazione dei falliti.
La s.a.s. Dinauto e il Di Natale

proponevano appello

avverso tale pronuncia e per quel che interessa la Corte
d’appello, premessa l’inammissibilità per difetto di

specificità delle doglianze prive di una indicazione degli
errores della sentenza impugnata, ha affermato :
a) La dedotta illegittimità del giudice dr. Orlando a giudice
delegato al fallimento esula dall’ambito del presente
giudizio; la ricusazione non è stata proposta ritualmente
e conseguentemente non sussiste alcuna nullità della
sentenza; la nomina del dr. Orlando come giudice di primo
grado è legittima e la dedotta violazione delle norme
tabellari non può costituire motivo di nullità della
sentenza; le altre ragioni d’incompatibilità sono state
già disattese dal rigetto delle istanze di ricusazione;
del tutto infondata la dedotta anticipazione del giudizio
da parte del dr. Orlando che si era limitato a emettere
ordinanze

endoprocedimentali;

le doglianze esposte,

infondate, non integrano ipotesi di rimessione al primo
giudice;
b) Il preteso sequestro della sentenza di fallimento è del
tutto

irrilevante

non

attenendo

alla

sentenza

impugnata;del tutto generico il motivo relativo alla
sottrazione di documenti;
6

c) La

censura relativa all’inefficacia del decreto

ingiuntivo n. 880 del 1995 è infondata in quanto la
notifica del provvedimento non era inesistente ma soltanto
nulla e non era stata specificamente censurata

tale

precisa qualificazione effettuata dal primo giudice; del

tutto correttamente, pertanto era stato disatteso il
ricorso proposto ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ.
Peraltro

l’opposizione

veniva

iscritta

a

ruolo

tardivamente essendosi i debitori avvalsi della facoltà di
dimezzare il termine di comparizione;
d) Il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo
emesso nei confronti della società e del Di Natale e la
causa di accertamento negativo del medesimo credito si
sono estinte per tardiva riassunzione da parte del
debitore. La dichiarazione dell’evento interruttivo è,
infatti, intervenuta

il 14/3/2001 e la riassunzione è

stata notificata il 19/11/2001, oltre il termine
semestrale. L’eccezione di estinzione è stata formulata
tempestivamente nella prima difesa anteriore all’udienza
di riassunzione;
e) Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso
nei confronti dell’istituto bancario, doveva rilevarsi il
difetto di legittimazione processuale dei soggetti
dichiarati falliti a procedere all’impugnazione, in quanto
la curatela fallimentare, costituitasi esclusivamente in
tale giudizio aveva manifestato e motivato per tabulas il
7

proprio difetto d’interesse a coltivare il giudizio di
primo grado. Peraltro su questo specifico aspetto la
pronuncia d’improcedibilità non era stata censurata. A
fini di completezza la Corte d’Appello osservava che
comunque l’opposizione era stata iscritta a ruolo

tempestivamente come attestato dalla nota d’iscrizione a
ruolo.
Avverso tale pronuncia hanno

proposto ricorso per

cassazione la s.a.s. Dinauto e il Di Napoli, affidandosi a
quattro motivi. Ha resistito con controricorso Intesa
Sanpaolo s.p.a. che, ha, altresì depositato memoria ex
art. 378 cod. proc. civ. All’udienza di discussione la
parte ricorrente ha richiesto di produrre documenti ed ha
proposto querela di falso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente

deve

dichiararsi

l’inammissibilità

dell’ultima produzione documentale in quanto del tutto
tardiva rispetto al termine stabilito dall’art. 369 cod.
proc. civ., non trattandosi di documenti relativi
all’ammissibilità del ricorso (art. 372, secondo comma,
cod. proc. civ.) ) ma attinenti alle fasi di merito. Per la
medesima ragione deve escludersi l’ammissibilità della
proposizione della querela di falso.
Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione
dell’art. 111 Cost; 3,4,51, 132, 158 cod. proc. civ. 6
8

CEDU, nonché il vizio di motivazione in ordine al rigetto
delle doglianze relative ai gravi motivi d’incompatibilità
del giudice unico di primo grado Orlando, in quanto
destinatario di un precetto cambiario proveniente dal Di
Napoli, successivamente denunciante del ricorrente,

anticipatore della decisione assunta in danno dei
ricorrenti nel giudizio di primo grado; in qualità di
giudice dell’esecuzione firmatario di un decreto di
condanna al pagamento di un importo da parte del Di Napoli
al debitore esecutato Giuseppe Federico; complessivamente
in situazione di grave inimicizia nei confronti del Di
Napoli, ingiustificatamente escluso nel rigetto delle
istanze di ricusazione.
Vengono, inoltre, contestati dai ricorrenti il rigetto dei
ricorsi per ricusazione dei giudici del collegio
d’appello, con particolare riferimento al dr. Cigna, che
era stato in precedenza autorizzato all’astensione e
conseguentemente non poteva far parte del collegio,
ravvisandosi in tale ipotesi un difetto di costituzione
del giudice. Quanto agli altri due componenti del
Collegio, le ragioni di grave incompatibilità risiedevano
nell’aver partecipato a vario titolo a procedimenti
relativi alla dichiarazione di fallimento, altre cause
endofallimentari e istanze di fallimento disattese.
Nel secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione
dell’art. 342 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione
9

in ordine all’affermazione della sentenza impugnata
relativa al difetto di specificità di una parte dei
motivi. Al riguardo si osserva che alla luce delle ragioni
dell’impugnazione e della copiosa documentazione prodotta
erano del tutto puntuali le censure esposte. In

particolare per quanto riguarda il non rilevato vizio di
nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n.880 del
1995, viene dedotta la puntuale esposizione della censura:
Nel terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e
falsa applicazione degli art.644 cod. proc. civ., 188
disp. att. cod. proc. civ.; L. n. 890 del 1982 nonché il
vizio di motivazione per avere la Corte d’Appello ritenuto
che la notificazione del decreto ingiuntivo emesso nei
confronti dei ricorrenti fosse soltanto nulla in quanto
eseguita in un luogo comunque riferibile al destinatario
tanto da aver determinato una tempestiva opposizione. Al
riguardo i ricorrenti evidenziano che la notificazione non
è andata a buon fine neanche per il Di Napoli in quanto i
plichi sono stati restituiti al mittente prima del termine
legale di giacenza, senza l’invio di una raccomandata
avviso di giacenza. Pertanto doveva essere dichiarata
l’inefficacia del decreto ingiuntivo con riferimento ad
entrambi i destinatari, non risultando tale atto
notificato tempestivamente né alla società (non
rintracciata dopo il cambio di sede) né al Di Napoli per
l’invalidità riscontrata.
10

Nel quarto motivo di ricorso viene dedotta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 155, 165 e 647 cod. proc.
civ. per avere la Corte d’Appello errato nel ritenere
validamente riassunta dall’istituto bancario la causa
relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in

favore dei ricorrenti, nonostante il superamento del
termine semestrale dalla data della conoscenza legale
dell’evento interruttivo intervenuta il 15 dicembre 2000,
data in cui era stato notificato alla banca istante ex
art. 17 r.d. n. 267 del 1942 il predetto fallimento (la
riassunzione era stata depositata il giorno 11 settembre
2001). Risultava, pertanto, incontestabile la violazione
dell’art. 647 cod. proc. Civ., per non essere stata
dichiarata l’esecutività del decreto ingiuntivo.
Peraltro la Corte aveva anche omesso di valutare
l’improcedibilità dell’opposizione per difetto di
costituzione tempestiva della banca, non essendo stata
rinvenuta l’iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione
e non potendo supplire a tale carenza la sola nota
d’iscrizione. Non è stata infine valutato il motivo
relativo al sequestro della sentenza di fallimento
denunciato dai ricorrenti, escluso sul mero rilievo della
custodia in cassaforte non riscontrata da attestazione
ufficiale.
Nel corpo del medesimo motivo viene dedotto dai ricorrenti
che la riassunzione della banca ove valida ed efficace
11

avrebbe

avuto

effetto

sanante

anche

sugli

altri

procedimenti riuniti e che l’eccezione d’incapacità del
fallito può essere sollevata soltanto dal curatore.
Preliminarmente

deve

dichiararsi

l’inammissibilità

dell’ultima produzione documentale in quanto del tutto

tardiva rispetto al termine stabilito dall’art. 369 cod.
proc. civ., non trattandosi di documenti relativi
all’ammissibilità del ricorso (art. 372, secondo comma,
cod. proc. civ.) ma attinenti alle fasi di merito. Per la
medesima ragione deve escludersi l’ammissibilità della
proposizione della querela di falso.
Deve essere, sempre in via preliminare, affrontata
l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto
della capacità processuale dei ricorrenti, formulata dalle
parti controricorrenti.
E’ necessario, al fine di procedere ad un corretto esame
dell’eccezione/ esaminare in primo luogo la causa n.3335/99
relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in
favore dei ricorrenti e nei confronti della banca. In
questo procedimento la Curatela fallimentare si è
costituita, riassumendo il giudizio dopo la dichiarazione
d’interruzione del processo a causa della dichiarazione di
fallimento ed ha manifestato il proprio motivato
disinteresse al giudizio, fin dal primo grado, con memoria
del 6/6/2003. Dopo la pronuncia d’appello e la
12

proposizione del ricorso per cassazione, come risulta dal
documento n. 11 (provvedimento del giudice delegato del
24726 aprile 2007) tempestivamente e validamente prodotto
dalla parte controricorrente in quanto relativo
all’ammissibilità del ricorso (art. 372, primo comma, cod.

proc. civ.), il giudice delegato non ha autorizzato la
curatela alla proposizione del ricorso, specificando le
ragioni della carenza d’interesse alla prosecuzione del
giudizio anche in sede di legittimità.
Trova pertanto applicazione nella specie il fermo
orientamento di questa Corte, secondo il quale

“nelle

controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale
del fallito, compresi nel fallimento, sta in giudizio il
curatore, ai sensi dell’art. 43, primo coma, legge fall.,
spettando al fallito una legittimazione processuale di
tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse
degli organi fallimentari”.

(Cass. 4448 del 2012). Tale

ipotesi è radicalmente da escludere quando il curatore sia
stato parte, come nella specie (Cass. 7448 del 2012) ed in
particolare, quando il giudice delegato non abbia
autorizzato la prosecuzione. Ne consegue
l’inammissibilità del quarto motivo, relativo in via
esclusiva al procedimento in questione

estigifi

primi due

motivi limitatamente al medesimo giudizio, per l’espressa
manifestazione di volontà di non proseguire nel giudizio
da parte degli organi della procedura concorsuale
13

regolarmente costituiti. Alla medesima conclusione può,
tuttavia, pervenirsi anche in ordine agli altri giudizi,
relativi all’opposizione al decreto ingiuntivo n.890 del
1995 (proc. n. 2638/95) e all’azione di accertamento
negativo del medesimo, non potendosi ravvisare nella

specie un totale disinteresse ed inerzia degli organi
della procedura, dal momento che la curatela aveva
provveduto a notificare con memoria del 6/6/2003 le
specifiche ragioni della scelta motivata di non coltivare
le ragioni dei ricorrenti e, conseguentemente, di non
proseguire nei predetti procedimenti. Il difetto di
legittimazione dei ricorrenti riguarda, in conclusione,
tutti i procedimenti esaminati nella sentenza impugnata
con conseguente radicale inammissibilità del ricorso.
Peraltro, deve osservarsi che la sentenza d’appello ha
dichiarato l’estinzione dei giudizi di opposizione a
decreto ingiuntivo e di accertamento negativo del credito
per tardiva riassunzione da parte dei ricorrenti dopo la
dichiarazione d’intervenuto fallimento. Nei confronti di
questa statuizione non risulta formulato uno specifico
motivo di ricorso salva l’affermazione del tutto infondata
contenuta nel corpus del quarto motivo secondo la quale la
tempestiva riassunzione da parte della banca
nell’opposizione a decreto ingiuntivo relativo al giudizio
conseguente al decreto ingiuntivo notificato all’istituto
dai ricorrenti, sanerebbe la tardività delle altre. Tale
14

affermazione contrasta con il consolidato principio
dell’autonomia delle cause riunite per connessione,
peraltro meramente soggettiva, e della facoltà per le
parti di procedere alla riassunzione anche di un solo
procedimento se, come nella specie, si tratti di cause del

due procedimenti è coperta da giudicato i motivi di
ricorso, a tali procedimenti relativi devono ritenersi
inammissibili anche per il passaggio in giudicato della
declaratoria di estinzione dei giudizi.
All’inammissibilità del ricorso consegue l’applicazione
del principio della soccombenza in ordine alle spese del
presente procedimento.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate
in E 12000 per compensi, E 200 per esborsi oltre accessori
di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre
2013

tutto scindibili. Poiché la declaratoria di estinzione dei

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