Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26038 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 04/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8117/2010 proposto da:

CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI HOLDING SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO

VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

IORIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FALCONE con

procura speciale del Not. Dr. D.B.M. in VOGHERA rep. n.

61571 del 04/02/2010;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata l’11/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA CARRI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FALCONE FRANCESCO per delega

dell’Avvocato FALCONE GIUSEPPE che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La società Era Ora s.r.l. impugnò la cartella di pagamento con la quale le era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 107.271,19 in relazione all’omesso pagamento di somme a titolo di sostituto di imposta (Euro 1.894,33 per Irpef interessi e sanzioni) e per omesso o carente versamento Iva (Euro 105.371,00 di cui Euro 8.477,00 per interessi ed Euro 98.894,30 per sanzioni) per l’anno 2002 limitatamente alle somme chieste per IVA, sanzioni ed interessi.

A seguito di sgravio parziale intervenuto nel corso del giudizio il credito Iva era ridotto ad Euro 41.842,34.

La Commissione Provinciale di Milano confermava quindi la cartella per Euro 8.232,61 annullandola nel resto e così riconoscendo la validità della compensazione emergente dalla dichiarazione annuale sebbene non fosse stato presentato dalla società il modello F24 a saldo zero.

Impugnata la sentenza da parte dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il gravame e dichiarava dovute le somme contenute nella cartella per la parte in cui non erano state oggetto di sgravio.

Il giudice di appello ha ritenuto che l’importo dovuto per liquidazioni periodiche Iva del mese di luglio e novembre del 2002 (Euro 81.504,00 ed Euro 53.392,00) non poteva essere oggetto di compensazione perchè – indipendentemente dalla mancata presentazione del modello F24 – alla scadenza del versamento non risultavano crediti d’imposta residui.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Ceppellini Lugano & associati Holding s.r.1., subentrata alla società Era Ora s.r.l. estinta, che articola sei motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Con i primi quattro motivi di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Sostiene la ricorrente, variamente articolando le sue censure, che la Commissione regionale avrebbe accertato l’inesistenza di crediti da porre in compensazione senza che nulla al riguardo fosse stato allegato dall’Agenzia delle Entrate.

Questa si era limitata a dedurre che le era stato impedito il controllo sulla dichiarazione del contribuente essendo mancante il modello F24 ed invece la Commissione aveva rilevato d’ufficio questioni mai sollevate dall’Agenzia e che non avevano trovato prima ingresso nel processo.

Con il quinto motivo, poi, si duole del fatto che senza alcuna motivazione il giudice di appello, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, aveva escluso la configurabilità di un ravvedimento operoso e dei presupposti per la compensazione pur in assenza della presentazione da parte del contribuente del modello F24.

Con il sesto motivo, infine, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1991, art. 6, comma 5 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene il ricorrente che la mancata presentazione del modello F24 non avrebbe inciso sul versamento dei tributi nè ostacolato il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria e che la violazione avrebbe pertanto carattere meramente formale.

I primi quattro motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto investono, con diversi livelli di specificazione e con diversa prospettazione, la medesima questione, sono fondati e devono essere accolti.

La Commissione Tributaria Regionale, nel ritenere insussistenti crediti da porre in compensazione con le somme dovute per Iva nell’anno 2002 da parte della società Era Ora s.r.l. (cui oggi è subentrata l’odierna ricorrente), è infatti incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione restandone così viziata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha chiarito le ragioni per cui in assenza del modello F24 non sarebbe possibile un ravvedimento operoso ed una compensazione tra crediti di imposta e debiti.

Ed infatti le censure formulate avverso la sentenza di primo grado attenevano esclusivamente alla mancata presentazione di un modello F24 a saldo zero per i periodi interessati ed alla impossibilità per l’Ufficio di procedere ad un controllo dell’esistenza dei presupposti per il perfezionamento dell’istituto premiale del ravvedimento operoso con riduzione delle sanzioni. Nulla era stato opposto circa la possibilità di procedere alla compensazione in relazione all’esistenza di crediti d’imposta residui.

Orbene la Commissione ha del tutto pretermesso le censure formulate nel gravame ed ha riformato la decisione di primo grado in base a considerazioni di fatto rispetto alle quali nessuna specifica censura era stata avanzata.

In tal modo il giudice di appello è incorso nella denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., e, per conseguenza, la sentenza deve essere cassata e rinviata al giudice di appello che procederà ad un nuovo esame del gravame prendendo in considerazione le censure effettivamente formulate nell’atto di appello.

All’accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso consegue l’assorbimento delle censure formulate con i restanti motivi di gravame.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità la loro regolazione è rimessa al giudice del rinvio.

PQM

La Corte, accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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