Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26038 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 776-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso

nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 68, presso lo studio dell’avvocato COZZI CLAUDIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARGENIO MARIO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/25/2010 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI – Sezione Staccata di FOGGIA del 25.5.2010,

depositata il 31/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il controricorrente l’Avvocato Claudia Cozzi (per delega

avv. Mario Argenio) che aderisce alla relazione.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e falla propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“Letto il controricorso proposto nell’interesse del sig. S. S. contro l’Agenzia delle Entrate, per resistere ad un ricorso di questa, notificato come si legge nel controricorso stesso – il 26/11/2010, proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe;

Considerato che “La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione” (Cass. 21696 2008);

Rilevato che, come si evince dalla certificazione in atti, non risulta depositato il ricorso al quale si intende resistere con il controricorso sopra specificato e che quindi il ricorso stesso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 per cui la relativa decisione deve essere adottata con la procedura di cui all’art. 375 c.p.c. anche per le spese che seguono la soccombenza”;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che non sono state depositate memorie, nè vi è sfata partecipazione alla Camera di Consiglio;

– che anche la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, con la condanna conseguente delle spese a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara irricevibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro millecinquecento, di cui millequattrocento per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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