Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26037 del 31/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.31/10/2017),  n. 26037

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15006-2015 proposto da:

BUSINESS COMPANY SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17,

presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 435/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. con quattro motivi di ricorso, la società contribuente ha censurato la decisione di seconde cure con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto “non risultando rispettato il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, decorrente dall’avvenuta notificazione della decisione di primo grado”;

2. in relazione al primo motivo, concernente la doglianza dell’omesso deposito dell’originale della sentenza notificata di primo grado, il Collegio ha ritenuto necessario l’esame diretto dei fascicoli dei gradi di merito, di cui ha pertanto disposto l’acquisizione.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

3. dall’esame diretto degli atti di causa sono emersi dati equivoci e contrastanti, anche rispetto alle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, in ordine alle formalità afferenti la proposizione dell’appello (spedizione, ricezione, deposito), in ragione dei quali il Collegio ritiene la causa di non pronta e immediata soluzione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), essendo opportuno suscitare un pieno contraddittorio sui punti controversi.

PQM

Dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA