Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26037 del 31/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.31/10/2017), n. 26037
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15006-2015 proposto da:
BUSINESS COMPANY SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17,
presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 435/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il
20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO CHE:
1. con quattro motivi di ricorso, la società contribuente ha censurato la decisione di seconde cure con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto “non risultando rispettato il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, decorrente dall’avvenuta notificazione della decisione di primo grado”;
2. in relazione al primo motivo, concernente la doglianza dell’omesso deposito dell’originale della sentenza notificata di primo grado, il Collegio ha ritenuto necessario l’esame diretto dei fascicoli dei gradi di merito, di cui ha pertanto disposto l’acquisizione.
Diritto
CONSIDERATO CHE:
3. dall’esame diretto degli atti di causa sono emersi dati equivoci e contrastanti, anche rispetto alle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, in ordine alle formalità afferenti la proposizione dell’appello (spedizione, ricezione, deposito), in ragione dei quali il Collegio ritiene la causa di non pronta e immediata soluzione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), essendo opportuno suscitare un pieno contraddittorio sui punti controversi.
PQM
Dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017