Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26037 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 26037 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

Data pubblicazione: 20/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 22295-2012 proposto da:
AULETTA EUGENIA ROSA, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA

G.

MERCALLI

11,

presso

lo

studio

dell’avvocato TAGLIALATELA FRANCESCO, che la
rappresenta e difende, per delega a margine del
ricorso;

contro

COMUNE DI ORTA DI ATELLA, in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO ASSOCIATO
GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato SORVILLO
margine

del

controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2197/2011 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 17/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

a

ANTONIO TOMMASO, per delega

n. 22295.12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di S.Maria Capua Vetere,sezione distaccata di Aversa, depositato
il 7.5.2008, Eugenia Rosa Auletta chiese,nei confronti del Comune di Orta di Atella,la
manutenzione nel possesso di un terreno di sua proprietà, sito in quel territorio comunale,

All’esito della disposta comparizione delle parti,i1 giudice adito,accogliendo la pregiudiziale
eccezione sollevata dal resistente Comune,con ordinanza in data 21.7.2008,dichiarò il proprio
difetto di giurisdizione,con condanna della, ricorrente alle spese,sull’ essenziale
considerazione che l’occupazione era avvenuta in virtù di un provvedimento amministrativo,
sia pur contestato nella sua legittimità, in materia dei governo del territorio,e

non-

era

attività materiale della P.A., per cui si configurava la cognizione esclusiva del giudice
amministrativo, ai sensi dell’art. 34 del D.L. n. 80 del 1998,come sostituito dall’art. 7 della
L.n. 205 del 2000.
Contro tale provvedimento la Auletta propose appello che,resistito dal Comune di Orta di
Atella,venne dichiarato inammissibile,con il carico delle relative spese, dalla Corte d’Appello
di Napoli, con sentenza depositata il 1.5.2011, sul dirimente rilievo della natura di ordinanza
interdittale,non decisoria nel merito,ex art. 703 c.p.c,di quella impugnata,come tale
soggetta,in base alla normativa processuale vigente, all’unico rimedio del reclamo di cui
all’art. 669 terdecies c.p.c.
La corte territoriale, peraltro ed in subordine,si faceva carico anche dell’esame della
questione di giurisdizione,pervenendo a conclusioni conformi a quelle del giudice a quo.
Contro tale sentenza la Auletta ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Ha resistito il Comune di Orta di Atella con rituale controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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oggetto da parte dell’ente territoriale intimato di occupazione, che assumeva illegittima..

§1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione di legge in tema di riparto della
giurisdizione”,deducendo un errore in cui la corte territoriale sarebbe incorsa nel ritenere gli
atti della P.A. emessi nell’esercizio di un potere espropriativo,e dunque sottratti alla
cognizione del giudice ordinario, senza tener conto che in concreto la dichiarazione di
pubblica utilità, risalente al 28.2.2000,era “ampiamente decaduta”.

insufficiente”, per avere i giudici di merito valorizzato,ai fini dell’affermazione della
giurisdizione del giudice amministrativo, il provvedimento di occupazione di urgenza,senza
considerare l’assenza dell’imprescindibile presupposto di una valida ed efficace
dichiarazione di pubblica utilità.
§ 3. Con il terzo motivo si deduce “vizio di motivazione inesistente,insufficiente e
comunque contraddittoria”.
Si sostiene che il giudice del Tribunale,nel negare la propria giurisdizione sul presupposto,
erroneo per quanto in precedenza esposto,che lo “spossessamanto” sarebbe stato posto in
essere nell’esercizio di un potere amministrativo,avrebbe così definito la controversia,
ritenendo non proponibile l’azione possessotia,senza “fissare i termini per la riassunzione
innanzi l’Autorità Giudiziaria Amministrativa”,così rendendo necessario l’appello,che la
corte territoriale avrebbe poi ritenuto inammissibile,senza adeguata motivazione.
A tal riguardo,omettendo di vagliare l’effettiva portata decisoria del provvedimento
impugnato, limitandosi ad esporre “le ordinarie forme di tutela apprestate per i procedimenti
possessori all’esito della novella 80/85” e ritenendo “semplicisticamente” che lo stesso non
avesse “travalicato i limiti di quello che è il contenuto tipico del provvedimento interdittale”,
il giudice di appello avrebbe reso una motivazione apparente,nella quale coesisterebbero
“ragionamenti incompatibili,sintomatici del fatto di aver lo stesso Giudice di II grado dubbi
significativi in ordine alla sussistenza della pur conclamata ragione d’inarnmissibilità,così
contraddittoriamente raggiungendo l’area del merito della res controversa”.
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2. Con il secondo motivo si deduce “vizio di motivazione insussistente e comunque

§ 4. Dei tre riportati mezzi d’impugnazione l’unico,che in qualche modo attacca l’essenziale
ratio decidendi della sentenza impugnata,ravvisante l’inammissibilità dell’appello in ragione
della natura del provvedimento del primo giudice,è il terzo,che va pertanto esaminato con
priorità, per l’evidente carattere assorbente della relativa questione.
Le censure sono manifestamente infondate,non evidenziando alcun vizio logico o carenza

d’inammissibilità del gravame, sostanzialmente risolvendosi nell’infondata esposizione di
doglianze attinenti all’applicazione della legge processuale da parte della corte di meríto,che
tuttavia risulta del tutto corretta ed aderente al regime processuale in materia possessoria.
Va,a1 riguardo,osservato che,a seguito delle modificazioni apportate all’art. 703 c.p.c. dal
D.L. 14.3.2005 n. 35,conv. con modd. nella L. 14.5.2005 n. 80,entrate in vigore a partire dal
1.3.2006 (e,pertanto,applicabili alla fattispecie),i giudizi possessori sono caratterizzati da
una “bifasicità” ormai soltanto eventuale,nel senso che,una volta conclusasi la fase
sommaria (il cui rito, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 703 co. 2 c.p.c.,è improntato al
modulo processuale cautelare),con raccoglimento o con la reiezione della domanda di
emissione del provvedimento interdittale,la fissazione di un termine per la prosecuzione del
giudizio nel merito può far seguito all’ordinanza anzidetta, o alla decisione sul conseguente
reclamo, soltanto nel caso in cui almeno una delle parti ne abbia fatto richiesta,entro il
termine di cui al quarto comma dell’articolo citato.
Ove tale termine non sia richiesto, il procedimento si conclude con l’ordinanza di cui all’art.
703 co. 3,oppure,ove sia stato proposto un reclamo,con quella di cui all’art. 669 terdecies
c.p.c,.provvedimenti,l’uno e l’altro non soggetti ad appello,per la natura cautelare o
comunque interinale che li contraddistingue,in quanto destinati ad essere assorbiti dalla
decisione di merito del giudizio che le parti hanno facoltà di instaurare.
Da quanto sopra consegue che,a differenza di quanto si verificava nel regime anteriore alla
citata “novella”,nel quale la “bifasicità” del giudizio possessorio era necessaria,essendo
3

argomentativa del ragionamento esposto dal giudice dì appello a sostegno della declaratoria

allora il giudice della fase sommaria tenuto,a conclusione della stessa,a fissare comunque una
successiva udienza per la prosecuzione della causa nel merito (con la conseguenza che,in
caso di omissione e contemporaneo regolamento delle spese processuali,dovendo ritenersi le
due fasi unificate,i1 provvedimento decisorio era da considerarsi una sentenza definitiva di
merito:v,tra le altre,Cass.2^,19.6.2007,n. 14281)),risultano oggi del tutto írrilevanti,essendo

giudice non abbia fissato ex officio un termine per la riassunzione del giudizio di merito,sio,
quella che abbia regolato le spese della fase innanzi al medesimo conclusasi. Quest’ultima
statuizione,in particolare, prescritta dall’art. 669 septies c.p.c.,deve ritenersi compatibile con
la “bifasieità” solo eventuale del giudizio possessorio, proprio in considerazione della
possibilità che il giudizio di merito non sia richiesto da alcuna delle parti, ipotesi nella quale
le spese dell’esaurita fase sommaria resterebbero prive di regolamento.
Le suesposte considerazioni comportano che, anche nell’ipotesi in cui il diniego di reintegra
o manutenzione nel possesso sia motivato dal ravvisato difetto di giurisdizione,nondimeno,i1
negativo provvedimento,avendo chiuso soltanto la fase sommaria diretta all’emissione (o alla
negazione) del provvedimento interdittale,non si sottrae alla reclamabilità ex art. 703 co. 3 in
rel. 669 terdecies c.p.c.,considerato che tale è l’unico rimedio che l’ordinamento accorda,
senza alcuna distinzione,avverso “l’ordinanza che accoglie o respinge la domanda”,e che
alla seconda ipotesi andava ricondotto il provvedimento,sostanzialmente reiettivo,motivato
dal difetto di giurisdizione (rectius:inammissibilità della domanda possessoria,implicante la
richiesta di condanna ad un facere

della P.A,con riferimento ad attività ritenute non

meramente materiali,ma ricollegabili all’esercizio di poteri autoritativi,come da costante
giurisprudenza di questa Corte,da ultimo ribadita da queste Sezioni Unite con sent.. n. 10825
del 21.6.2012),che il primo giudice aveva ravvisato. Corentemente a tale decisione,dunque,
nessun termine tale giudice avrebbe dovuto accordare per la prosecuzione del processo
davanti al giudice amministrativo, non essendo ipotizzabile alcuna continuità tra un’azione
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coerenti al sistema processuale come in precedenza delineato sia la circostanza che il

possessoria ,neppure approdata alla fase di merito e radicalmente esclusa nei confronti della
P.A.,in quanto ritenuta operante nell’esercizio di poteri istituzionali, ed un eventuale
giudizio analogo da svolgersi innanzi al G.A. Consegue,pertanto,l’inconferenza
dell’argomento, che la ricorrente lamenta non considerato dalla corte di merito, secondo cui,
la mancata fissazione di un termine al riguardo avrebbe evidenziato la natura di sentenza del

del reclamo previsto dall’art. 669 terdecies c.p.c.,sede nella quale ben avrebbe potuto essere
riesaminata, in funzione della negata tutela interdittale,la questione di ammissibilità
dell’azione possessoria per motivi di giurisdizione.
§ 5. Il primo ed il secondo motivo,con i quali si confutano le ragioni, in base alle quali il
primo giudice ha ravvisato l’inammissibilità della tutela suddetta,in considerazione del
ritenuto difetto di giurisdizione,che la Corte d’Appello,pur non essendovi tenuta,ha
ritenuto,con motivazione palesemente ultronea, di dover anche confermare, attenendo ad una
ratio decidendi subordinata rispetto alla corretta ed assorbente declaratoria d’inammissibilità
del gravame, risultano dunque inammissibili per irrilevanza delle relative censure,in quanto
attinenti a questioni che avrebbero potuto essere dedotte soltanto in sede di reclamo ex art.
669 terdecies c.p.c.
§ 6. Il ricorso va,conclusivamente,respinto.
§7. Le spese,infine,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Auletta Eugenia Rosa al rimborso delle
spese del giudizio,in favore del Comune di Orta di Atella,che liquida in complessivi €
2.700,00,di cui 200 per esborsi,oltre accessori di legge.
Così deciso a sezioni unite in Roma,i1 22 ottobre 2013.

provvedimento,considerato che l’unico sviluppo della vicenda avrebbe potuto essere quella

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