Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26037 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29353-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 158/38/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 30.6.09, depositata il 21/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. G.P. per la cassazione della sentenza indicata in oggetto.

La controversia ha ad oggetto il reddito di partecipazione de sig. G., in quanto socio di una società di persone.

L’Agenzia denuncia la violazione del principio dei contraddittorio, atteso che il giudizio non è stato celebrato con la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari.

Il ricorso è manifestamente fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 1 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi de successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i (Ndr: testo originale non comprensibile) necessari è affollo da nullità assoluta, riievabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (SS.UU, 14815/08).

Vi è in atti una istanza dei sig. G. diretta ad ottenere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perchè tardivo rispetto alla data di notifica della sentenza impugnata alla Agenzia.

A parte la inammissibilità dell’istanza prodotta personalmente, il contribuente non produce la copia della sentenza notificata, ma soltanto una attestazione dell’Agenzia dalla quale risulta che lo stesso G. ha consegnato all’ufficio una copia della sentenza impugnata per ottenere lo sgravio di una cartella esattoriale.

Conseguentemente, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″:

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che non sono state depositate memorie, nè vi è stata partecipazione alla adunanza in camera di consiglio;

– che anche la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso va accolto, le sentenze di merito., pronunciate in violazione del principio del contraddittorio, vanno cassate con rinvio della causa alla CTP di Milano, competente per territorio;

– che sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio, considerata la recente formazione della giurisprudenza di riferimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa le sentenze di merito e rinvia la causa alla CTP competente per territorio. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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