Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26036 del 20/11/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 26036 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

Data pubblicazione: 20/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 15337-2012 proposto da:
ASSOCIAZIONE PER L’EDUCAZIONE E LA CULTURA FISICA
S.N.C., in persona dei legali rappresentanti protempore,

elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA

VITTORIO COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato
BIANCHI BRUNO, che la rappresenta e difende, per delega
in calce al ricorso;

,…,

__.1

- ricorrente contro

AGENZIA

DEL

DEMANIO,

in

persona

del

legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

legis;
– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 54/2012 del TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 04/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
uditi gli avvocati Donatella PAGLIACCIA, Marinella DI
CAVE dell’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

n. 15337.12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.1.2006 l’Associazione per l’Educazione e la Cultura Fisica s.n.c.,
occupante un tratto lacuale della complessiva superficie,tra darsena e spogliatoi, di mq.
1807,80, in Vercurago a Como,convenne innanzi al Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche della Lombardia l’Agenzia del Demanio,a1 fine di sentir accertare la perdita della

incidentale del D.M. n. 1377 del 1959 e delimitazione della relativa superficie,sostenendo
che la stessa,già censita con i mappali nn.648 e 476,era stata usucapita da tale Virginio
Guagnellini e da lui poi conferita nella istante società.
La domanda,cui l’Agenzia convenuta aveva resistito,costituendosi successivamente
all’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio ed alla revoca della dichiarazione della
sua contumacia, fu respinta dall’adito TRAP con sentenza del 22.6.2009,sugli essenziali
rilievi che la demanialità lacustre si estende alla spiaggia ed alle sue pertinenze idonee al
servizio di trasporto di persone e cose e che la delimitazione con l’area privata non
coincideva con il livello dello zero idrometrico,ancorchè più basso di quello
fissato con il decreto ministeriale sopra citato.
Proposto appello dalla parte attrice,resistito dalla convenuta Agenzia,con sentenza del
19.11.2011,depositata il 4.4.2012,i1 Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche,disattesi
entrambi i motivi di gravame (deducenti,i1 primo,difetto di motivazione per omessa
valutazione di decisivi fatti e prove,i1 secondo,omessa pronuncia sulla richiesta di
disapplicazione del D.M. 1377 del 1959),rigettava l’impugnazione,con condanna
dell’appellante alle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza la soccombente società ha proposto ricorso per cassazione,affidato ad
un unico motivo,illustrato con successiva memoria.
L’Agenzia del Demanio ha resistito a mezzo dell’Avvocatura Generale dello
Stato,partecipando alla discussione in pubblica udienza.
1

natura demaniale dell’area distinta in catasto al fl. 5,mappale 1398,previa disapplicazione

MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con l’unico motivo di ricorso vengono dedotte “Violazione di legge. Mera apparenza
della motivazione in merito alle prove agli atti e alla omessa pronuncia su un capo della
domanda”.
Dopo una generale premessa,normativa e giurisprudenziale,in ordine ai vizi di legittimità

assume che,ai sensi degli artt. 111 Cost. e 200 R.D. 11.12.1933 n. 1775, il ricorso per
cassazione sarebbe ammesso soltanto per violazione di legge,sostanziale o processuale,
comprensiva la seconda dei casi in cui la motivazione sia assente o meramente apparente,
per difetto di adeguato

iter argomentativo atto a palesare le ragioni della decisione,si

sostiene che tale sarebbe il caso in esame,passando poi a sviluppare tre profili di censura a
sostegno dell’assunto.
§ 1.2. Sotto un primo profilo,”sulle prove documentali e sulla C.T.U.”, dopo aver ripercorso
le salienti vicende che avrebbero interessato l’area in questione (originaria acquisizione,per
usucapione,da parte dell’ing. Guagnellini,conferimento da parte del medesimo del bene nella
società Associazione per l’Educazione e la Cultura Fisica,cessione delle relative quote da
parte delle eredi del suddetto ad altri soggetti,precedente costituzione,con un atto notarile non
ben precisato,di una servitù interessante i mappali 277 e 648,cui corrisponderebbe l’attuale
1398 ),si sostiene che dalle stesse,in particolare dall’atto pubblico,emergerebbe la prova
documentale,facente fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.,della natura privata
dell’area de qua,che “diversamente,non avrebbe potuto restare nella piena disponibilità
dell’odierna ricorrente per oltre 60 anni”. Tali risultanze sarebbero state del tutto tralasciate
dal TSAP nella sentenza impugnata,che non avrebbe,in parficolare,considerato come la
perdita delle caratteristiche legittimanti la classificazione di un bene quale appartenente al
demanio,con la sottrazione de facto dello stesso all’uso pubblico,possa verificarsi anche

deducibili avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella quale si

tacitamente,indipendentemente da un atto formale,considerata anche la non corrispondenza,
nella specie,alla situazione reale,del livello dello zero idrometrico di cui al D.M. n. 1377/59.
§ 2.2. Sotto un secondo profilo,”sulla questione delle darsene”,dopo alcuni cenni agli
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul tema,prendendo le mosse da una sentenza del
Consiglio di Stato (la n. 1601/.2003),sulla nozione di “porto” ai sensi dell’art. 28 Cod.nav.,

stessa non rientrebbero la darsene realizzate su aree private,non essendo le modificazioni
artificiali sufficienti a far acquisire la demanialità.
§ 2.3 Sotto un terzo profilo si deduce “omessa pronuncia su domanda”,con riferimento alla
determinazione dello zero idrometrico,così come fissato nel D.M. n. 1377 del 1959, che
sarebbe risultato,secondo la consulenza tecnica,corrispondente a quello attuale, collocandosi
ad un’altezza inferiore,con conseguente esclusione dal demanio lacuale dell’area in
questione. Al riguardo la sentenza impugnata avrebbe ritenuto irrilevante la questione,senza
fornire alcuna spiegazione.
§3. Il ricorso,pur valutato alla stregua dell’art. 360 co. I n. 5 c.p.c. (tipologia di vizio che, a
seguito della riforma di cui al Dlgs. 2.2.2006 n. 40 ed a partire dalla data di entrata in vigore
della “novella”,è ormai deducibile con carattere di generalità ai sensi dell’ultimo comma del
riscritto art. 360 c.p.c.,contro tutti i provvedimenti,anche di giudici speciali,per i quali è
ammesso il ricorso per cassazione,emessi successivamente a tale data),è nondimeno da
respingere,risultando privi di fondamento tutti i tre profili di censura in esso esposti.
§3.1 il primo si risolve nella palese deduzione di scoordinate doglianze di mero fatto, che
non attaccando specificamente il nucleo essenziale della decisione impugnata, tendono ad
accreditare una diversa valutazione delle risultanze processuali,senza tuttavia evidenziare
alcuna lacuna o incongruenza logica nell’apparato argomentativo della sentenza di secondo
grado,ma richiamando assunte prove documentali e risultanze favorevoli della consulenza

che richiederebbe la preesistenza di caratteristiche morfologiche naturali,si sostiene che nella

tecnica,senza riportarne (con palese inosservanza dell’onere di autosufficienza) i relativi
contenuti, neppure nella parti salienti o comunque ritenute favorevoli alla propria tesi.
Per di più si invoca,a sostegno della dedotta usucapione delle aree in contestazione,di cui si
ammette comunque l’originaria demanialità,che sarebbe poi venuta meno per effetto di
mutamenti dello stato dei luoghi non meglio precisati,né provati,la pretesa efficacia

pubblico costitutivo di servitù, al riguardo del quale è agevole osservare come la fede
privilegiata, limitata alle avvenute dichiarazioni dalle parti rese al notaio rogante,non avrebbe
potuto certo estendersi all’intrinseca veridicità delle stesse,segnatamente in punto di
maturato possesso ultraventennale dei beni,attinenti a circostanze esulanti dalla sfera
percettiva del suddetto pubblico ufficiale,non tenuto a compiere alcuna indagine al riguardo.
Il profilo di censura risulta peraltro carente di specificità,in quanto si limita alla
riproposizione di una tesi di merito, la cui irrilevanza il TSAP,integrando la motivazione del
TRAP, ha posto in evidenza,sulla scorta di incensurabile accertamento di fatto,basato sulle
risultanze della consulenza tecnica,che ha consentito di acclarare come,nel caso di specie,per
effetto delle opere di scavo e allagamento eseguite nel sito,con la creazione della darsena
nell’ambito dell’alveo lacustre, si era verificato quel fenomeno di accessione comportante
l’inglobamento delle aree,così rimaste al di sotto del!’ “isoipsa” (vale dire(livello raggiunto
dall’acqua in regime di piena ordinaria ) per accessione,nel circostante bacino lacuale.
In sostanza,quand’anche le aree,originariamente demaniali,fossero state poi,dopo la non
meglio precisata “sdemanializzazione tacita”,usucapite da privati,la creazione sulle stesse
della darsena,con le modalità accertate,ne avrebbe comunque comportato il riacquisto della
natura demaniale,essendo le stesse entrate a far parte del bacino delle acque pubbliche.
Risultando con evidenza il percorso logico — giuridico,basato su incensurabili accertamenti di
merito e su un principio giurisprudenziale di legittimità (Cass. S.U. n.1121/1998) attraverso
il quale il TSAP ha confermato la decisione reiettiva della domanda,ribadendo con chiarezza

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probatoria “fino a querela di falso” ex art. 2700 c.c. di un,altrettanto imprecisato,atto

e coerenza argomentativa, il carattere di demanialità delle aree in questione,si palesano così
infondate le censure di “mera apparenza” della motivazione
§3.2. Non miglior sorte merita il secondo profilo di censura, con il quale,pur senza dedurre
eventuali specifici vizi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 coI
n. 3 c.p.c..,si tenta di porre in discussione il principio,affermato nella citata pronunzia di

su di un suolo sia realizzata una darsena mediante escavazione di esso,facendo sì che l’acqua
lacustre allaghi lo scavo,non è possibile scindere tra proprietà privata del suolo e proprietà
demaniale dell’acqua,comportando tale situazione di inseparabilità l’accessione dei suoli
sottostanti la darsena al bene principale,costituito dal bacino lacustre,con conseguente
acquisto della demanialità da parte di tali aree,già private;ciò in quanto il regime
giuridico,dettato dagli artt. 822 e 823 co. I c.c.,posto a tutela di beni di rilevante interesse e
della relativa pubblica fruibilità, non consente più che essi possano formare oggetto di diritti
a favore di terzi,se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Da tale principio,che non risulta superato da altri di segno contrario di questa Corte (in
particolare la successiva giurisprudenza,segnatamente S.U. n. 1552/2002, ha operato una
distinzione per i soli particolari casi,diversi da quello di specie,in cui la darsena,non contigua
al bacino lacustre,ma interamente circondata da terreni privati,risulti alimentata da un lungo
canale attraverso questi ultimi),i1 collegio non ravvisa motivi per doversi discostare.
Non risultano,infatti, convincenti i richiami dottrinali e giurisprudenziali contenuti nel mezzo
d’impugnazione, segnatamente la proposta accezione “naturalistica”,ai fini degli artt. 28
cod.nav. e 822 c.c., dei “porti”,a discapito di quella funzionale privilegiata dalle norme
citate, che tiene conto essenzialmente dell’attitudine dei beni in questione ad assolvere ad
un uso collettivo connesso alla fruizione delle acque pubbliche, né superando detta accezione
l’argomento essenziale su cui si basa quella recepita da queste S.U.,costituito dal già
evidenziato fenomeno di accessione al contiguo bacino pubblico,per effetto del costante

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queste S.U., cui si è nella specie conformato il TSAP, a termini del quale, nell’ipotesi in cui

allagamento,ancorchè dovuto ad opera umana,non dovuto a fenomeni eccezionali (al
riguardo,e più in generale, v. S.U. n.. 13834/2005).
§ 3.3. Il terzo profilo di censura è palesemente inammissibile, con riferimento sia alla
lamentata omissione di pronunzia (con implicito riferimento all’art. 360 co I n. 4
c.p.c.),poiché non attiene ad una domanda o relativo capo,connotato da una propria e

accertamento della natura privata dell’area,sia all’art. 360 coI n.5,considerato che il giudice
di merito non ha obliterato l’esame dell’argomento in questione,ma ne ha evidenziato,con
ragionamento esente da vizi logici,basato su insindacabili accertamenti di fatto e non
specificamente censurato,la irrilevanza,in un contesto nel quale la questione dell’attualità o
meno dello “zero idrometrico”,con riferimento al livello ordinario delle acque,così come
individuato dal D.M. n. 1377 del 1959,era risultata superata dall’accertata e pacifica
circostanza,valorizzata ai fini dell’inclusione della darsena nel demanio idrico, che le
particelle in questione fossero permanentemente sommerse ed immediatamente contigue
all’alveo lacustre,così entrando di fatto e di diritto a far parte dello stesso.
§ 4. Il ricorso va conclusivamente respinto.
§ 5.Le spese,infine,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in
favore della resistente amministrazione,che liquida in 3.000,00 per compensi,oltre a quelle
prenotate a debito.
Così Aeciso a sezioni unite,in Roma il 22 ottobre 2013.

specifica autonomia,bensì ad un’argomentazione funzionale alla domanda proposta,di

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