Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26036 del 16/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 22/07/2016, dep.16/12/2016),  n. 26036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26803/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PARTECIPAZIONI IMMOBILIARI ROMA NORD SPA;

– intimato –

Nonchè da:

PARTECIPAZIONI IMMOBILIARI ROMA NORD SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CASETTA MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MIRONE, GIOVANNA

FONDACARO giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 274/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 03/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Partecipazioni Immobiliari Roma Nord ha venduto un terreno ad altra società per 524 milioni di lire. Ha poi girato l’intero corrispettivo della vendita alla società Torre Lachea, di cui era debitrice, riducendo cosi l’esposizione nei confronti di quest’ultima.

L’Agenzia delle Entrate ha supposto che, attraverso la vendita, la contribuente ha realizzato una plusvalenza non dichiarata, sulla quale, quindi. con apposito avviso di accertamento, ha recuperato le imposte dovute.

La società ha proposto opposizione sostenendo di non avere realizzato alcuna plusvalenza, avendo girato l’intero incasso alla sua creditrice a riduzione del debito pregresso.

Quest’ultimo, infatti, pur riconoscendo che la società ha utilizzato il ricavo per estinguere un debito, ha comunque ritenuto una plusvalenza di 24 milioni di lire, non dichiarata, corrispondente alla differenza tra il valore dell’immobile stimato in bilancio ed il corrispettivo percepito in occasione della vendita.

Avverso tale decisione l’Agenzia propone ricorso con due motivi mentre la società propone ricorso incidentale quanto alla somma comunque ritenuta come plusvalenza dalla decisione di appello.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo del ricorso principale, pur denunciando violazione di legge, la ricorrente censura invero la motivazione della sentenza.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione posto che in essa, pur affermandosi che non sono chiare nè documentate le modalità dell’operazione, e non sono del tutto convincenti le operazioni della società, i giudici di appello finiscono per accogliere la prospettazione della stessa società riducendo il valore della sopravvenienza accertata alla somma di 24.000,00 Euro indicata dalla stessa società come differenza tra il valore dell’immobile stimato in bilancio ed il corrispettivo percepito in occasione della vendita. La censura è fondata posto che, data la premessa che l’operazione non era sufficientemente documentata, i giudici di appello non avrebbero potuto decidere esclusivamente sulla base delle argomentazioni peraltro definì “non del tutto convincenti” della società.

L’accoglimento del motivo in esame comporta l’assorbimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale.

La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria regionale Sicilia, sezione di Catania in diversa composizione, che pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il primo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale Sicilia sez. distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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