Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26036 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28362-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), ricorrente che non ha depositato

il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE n. 3, presso lo studio dell’avvocato CIPOLLARO FABRIZIO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT SPA – Agente della Riscossione per la Provincia di

Roma;

– intimata –

avverso la sentenza n. 145/36/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 16.3.09, depositata il 27/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il controricorrente l’Avvocato Fabrizio Cipollaro che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“Letto il controricorso proposto nell’interesse del sig. M. F. contro l’Agenzia delle Entrate, per resistere ad un ricorso di questa, notificato come si legge nel controricorso stesso – il 22/10/2010, proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe;

Considerato che “La parte alla quale sia stato notificalo un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato ai ricorrente il controricorso – ha il potere ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ.. di richiedere l’iscrizione a ruolo dei processo ai fine di far dichiarare l’improccdihilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’ interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione” (Cass. 21696 2008):

Rilevato che come si evince dalla certificazione in atti, non risulta depositato il ricorso al quale si resistere con il controricorso sopra specificato e che quindi il ricorso stesso è irricevibile ai sensi dell’art. 369, per cui la relativa decisione deve essere adottata con la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., anche per le spese che seguono la soccombenza”;

Considerato.

– che la relazione è stata notificata ai sensi del terzo comma dell’art. 308 bis c.p.c.;

– che la parte controricorrente ha depositalo memoria sostanzialmente adesiva alla relazione;

– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, con la condanna conseguente delle spese a carico della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara irricevibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimila, che liquida in complessivi Euro 1100,00 (millecento/00) di cui mille per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA