Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26035 del 16/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 16/12/2016, (ud. 22/07/2016, dep.16/12/2016),  n. 26035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26342/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 2 C/O

VILLA MARIGNOLI, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEOPOLDO GHIGLIOTTI, procura

con atto separato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 02/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI NITTO per delega

dell’Avvocato GHIGLIOTTI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova che aveva rigettato l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, la quale, in accoglimento del ricorso di D.F.A., promotore finanziario, aveva disposto il rimborso dell’IRAP, da costui versata per gli anni 2001-2004, per un totale di Euro 15.382,79.

Nella decisione impugnata, la Commissione di secondo grado ha osservato che, a fronte della riproposizione delle argomentazioni svolte avanti i primi giudici, costoro avevano fornito ampia ed esauriente motivazione della decisione adottata.

Col primo motivo, l’ufficio ricorrente invoca la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Osserva che la motivazione della Commissione regionale sarebbe priva di qualunque, anche minimo, riferimento alla fattispecie concreta, così incorrendo nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Col secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’Amministrazione fa rilevare che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di menzionare il fatto che il contribuente, nelle more, si era avvalso della definizione automatica dei redditi, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9. Conseguentemente, gli importi versati non avrebbero potuto essere rimborsati. Altra omissione avrebbe riguardato la mancata prova del D.F. circa l’assenza di organizzazione autonoma.

Col terzo motivo, la ricorrente denuncia omessa pronunzia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in ordine alla definizione automatica dei redditi ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, senza che sulla questione vi fosse stata contestazione avversaria, neppure sotto il profilo dell’inammissibilità.

Ha proposto tempestivo controricorso D.F.A., deducendo l’inammissibilità del ricorso, che avrebbe invocato una diversa valutazione del fatto, fra l’altro in contrasto con la linea interpretativa della Suprema Corte e della Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate. Ha comunque concluso per l’infondatezza del ricorso, giacchè le ragioni della decisione impugnata sarebbero state esposte, attraverso il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado. Con particolare riguardo al terzo motivo, ha osservato il contribuente che la questione non era stata sollevata nel primo grado di giudizio. Il controricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa, ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

La sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione acritica alla decisione impugnata, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente (Sez. 5, Sentenza n. 20648 del 14/10/2015 (Rv. 636648)).

Nella specie, invero, la sentenza impugnata risulta sostenuta da una motivazione meramente apparente, essendosi i giudici d’appello limitati a generiche affermazioni sul fatto che nessuna argomentazione “sostanzialmente” diversa da quanto eccepito in primo grado emerge dagli atti d’impugnazione e che “l’iter logico” adottato dai primi giudici merita piena conferma, senza offrire la possibilità di ricostruire l’argomentazione logica che ha portato alla condivisione della decisione della CTP.

In tal modo, non appaiono valutati gli elementi di fatto invocati dall’Ufficio appellante e richiamati dalle sentenze della Suprema Corte, in tema di autonoma organizzazione (cfr. ex plurimis Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016).

Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti dall’accoglimento del primo.

Alla cassazione della sentenza impugnata consegue il rinvio del giudizio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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