Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26035 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 15/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 15/10/2019), n.26035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13489/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

P.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato NORBERTO MANENTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COLOMBO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1176/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/12/2013, R.G.N. 175/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MANUELA MASSA per delega verbale avvocato EMANUELA

CAPANNOLO;

udito l’Avvocato VIRGILIO DI MEO per delega avvocato PAOLO COLOMBO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, accertava il diritto di P.F.M. a percepire la pensione non reversibile per i ciechi civili ex L. n. 66 del 1962, a far data dal 2001 in misura integrale e condannava l’Inps a ripristinare tale trattamento ed a restituire all’appellante quanto trattenuto illegittimamente in forza della comunicazione del 27 maggio 2009, oltre interessi dal dovuto al saldo.

2. La Corte territoriale disattendeva la tesi dell’Inps secondo la quale la provvidenza assistenziale non spettava per l’intervenuto superamento dei limiti reddituali di legge, ritenendo applicabile la L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68, che esclude l’applicabilità ai ciechi civili che esercitano un’attività lavorativa del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, secondo cui la pensione d’invalidità erogata dall’Inps è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai minimi di legge.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso P.F.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Come primo motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68,D.L. 12 settembre 1983, n. 463, artt. 6 e 8, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, dell’art. 12 preleggi.

Contesta la soluzione adottata dalla Corte d’appello di Milano, richiamando la recente sentenza n. 24192 del 2013 che ha distinto tra le prestazioni previdenziali, che trovano fondamento nella previsione di cui all’art. 38 Cost. e quelle assistenziali, precisando che la normativa che deroga in favore dei non vedenti al generale divieto di cumulare la pensione di invalidità con il reddito riguarda esclusivamente l’invalidità pensionabile c.d. invalidità Inps e non può trovare applicazione a provvidenze di natura assistenziale.

5. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. 10 febbraio 1962, n. 66, art. 1,L. 27 maggio 1970, n. 382, artt. 1 e 5, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, artt. 5 e 6, conv. nella L. 16 aprile 1974, n. 114, L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14 septies, nell’interpretazione autentica datane dalla L. 8 ottobre 1984, n. 660, art. 1. Ribadisce come sia pacifico in causa che il signor P. percepisse redditi superiori ai limiti di legge.

6. I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, risultano manifestamente fondati alla luce delle decisioni di questa Corte 25/10/2013, n. 24192, Cass. 15/04/2014 n. 8752, Cass. 03/08/2016 n. 16133 e, da ultimo, Cass. 26/3/2019 n. 8382.

7. Tali arresti, in consapevole dissenso con il precedente contrario costituito dalla sentenza n. 15646/2012 richiamata dalla Corte di merito, hanno affermato che “La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui alla L. n. 66 del 1962, art. 7, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiano dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38 Cost., comma 1, sicchè l’erogazione della prestazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, di conversione del D.L. n. 5 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia la L. n. 153 del 1969, art. 68, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’INPS, sia il D.L. n. 463 del 1983, art. 8, comma 1 bis, conv. con modif. in L. n. 638 del 1983, che consentono l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38 Cost., comma 2 e dunque, insuscettibili di applicazione analogica”.

8. Le argomentazioni formulate a sostegno di tale soluzione devono essere qui richiamate, ribadendosi che per la prestazione oggetto di causa, per la quale presupposto di legge imprescindibile è lo stato di bisogno di cui ai sopra citati L. n. 66 del 1962, art. 7 e L. n. 382 del 1970, art. 5, il requisito reddituale resta rilevante, considerato, peraltro, che la pensione ai ciechi civili è dovuta, a differenza di quella di invalidità civile ex L. n. 118 del 1971 e di quella di invalidità ex L. n. 222 del 1984, indipendentemente dalla incidenza dello stato di minorazione sulla capacità di lavoro, spettando anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile (v. Cass. n. 5138 del 1999).

9. Si è, in sostanza, in presenza di differenti misure protettive dell’invalidità in cui diverse sono le modalità di finanziamento delle prestazioni: quelle previdenziali – che trovano fondamento nella previsione di cui all’art. 38 Cost., comma 2 – sono alimentate dai contributi gravanti sugli specifici soggetti obbligati ed i datori di lavoro; quelle assistenziali – che fanno capo all’art. 38 Cost., comma 1 – sono finanziate dallo Stato attraverso il ricorso alla fiscalità generale. Se pure è vero che lo Stato partecipa anche al sostegno della previdenza qualora i mezzi raccolti con i versamenti contributivi siano insufficienti (come nel caso della integrazione al minimo), i due territori rimangono concettualmente e giuridicamente ben distinti e questo giustifica trattamenti legislativi differenti in relazione ai quali va esclusa ogni violazione del principio costituzionale di uguaglianza. Nè può ravvisarsi una violazione dell’art. 2 Cost. considerato che il legislatore ha previsto, in favore dei ciechi, specifiche prestazioni che prescindono dalla condizione reddituale (così l’indennità di accompagnamento per cecità assoluta di cui alla L. 28 marzo 1968, n. 406, art. 1 e l’indennità speciale per ciechi parziali di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 3).

10. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’ essere accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

11. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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